La Corte di cassazione torna sul tema, assai dibattuto, dei limiti all’impugnazione delle sentenze di condanna che irrogano la sola ammenda. Con la pronuncia n. 13795/2024 (ud. 12 dicembre 2024, dep. 8 aprile 2025) la Seconda Sezione ha annullato senza rinvio la decisione del Tribunale di Bologna, riaffermando la regola dell’inappellabilità ex art. 593 comma 3 c.p.p., come modificato dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia). Vediamo perché e quali riflessi pratici produce per la difesa penale.
L’art. 593 c.p.p. individua i casi in cui la sentenza di primo grado non è appellabile. La novella Cartabia ha inciso sul comma 3, introducendo il divieto di appello contro le condanne che sostituiscono l’arresto con la sola ammenda, in linea con le nuove pene sostitutive brevi (art. 20-bis c.p. e art. 53 ss. l. 689/1981).
I giudici di legittimità, pres. M. B., est. F. C., partendo dal ricorso proposto da A. A., hanno chiarito che la ratio della riforma è decongestionare i gradi di giudizio: quando il legislatore convertisce la detenzione breve in una mera sanzione pecuniaria, il controllo di legittimità è considerato sufficiente, salvo questioni di legittimità costituzionale o ricorso per cassazione.
In tema di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689. Commento: la massima evidenzia due passaggi chiave. Primo, il divieto di appello si applica non solo alle ammende originarie ma anche a quelle che sostituiscono l’arresto. Secondo, la riforma mira a bilanciare l’efficienza del sistema con la tutela dei diritti, confidando nel filtro di legittimità della Cassazione. In altre parole, se la pena residua è solo pecuniaria, l’interesse dell’imputato a un riesame di merito è reputato recessivo rispetto all’esigenza di deflazione processuale.
Per la difesa, la strategia cambia sensibilmente:
La sentenza n. 13795/2024 consolida un orientamento già emerso (cfr. Cass. 20573/2024) ma non privo di precedenti difformi. L’avvocato penalista deve quindi rimodulare le proprie scelte difensive, sfruttando al massimo le fasi iniziali del processo e curando con attenzione i profili di legittimità. Allo stesso tempo, la decisione offre un segnale di coerenza sistemica: se la sanzione non incide sulla libertà personale, il legislatore ritiene sufficiente un unico grado di merito. Resta, naturalmente, aperto il dibattito circa la compatibilità di tale limitazione con l’art. 24 Cost.; un tema destinato a ulteriori approfondimenti giurisprudenziali.