Le questioni familiari sono al centro del mio lavoro di avvocato e di quello dei professionisti che collaborano con me. Come avvocati matrimonialisti e divorzisti a Milano, assistiamo persone che si separano o divorziano e genitori che devono regolare la vita dei figli. Ci occupiamo di:
Chi si separa arriva spesso dall’avvocato con un rapporto già profondamente lacerato. Il nostro intervento non deve aggravare inutilmente quella frattura. Difendere una persona richiede fermezza, ma anche attenzione alle conseguenze di ogni richiesta e iniziativa giudiziaria.
Quando vi sono figli, questa responsabilità pesa di più. I figli cresceranno, potranno laurearsi, sposarsi, attraversare difficoltà: in quei momenti avranno bisogno di contare sui genitori senza dover scegliere da quale parte stare. Quando è possibile e sicuro, considero una comunicazione rispettosa tra i genitori un obiettivo concreto della difesa.
Per questo cerchiamo accordi chiari, equilibrati e applicabili, che regolino anche vacanze, spese, scuola e decisioni sanitarie. Se l’accordo non è raggiungibile o non offre una tutela adeguata, per esempio di fronte all’occultamento di risorse, chiediamo la decisione del giudice.
Chi si occupa di famiglia deve conoscere il diritto sostanziale, il processo e l’evoluzione della giurisprudenza. Deve saper leggere una situazione economica, individuare le prove, negoziare e chiedere subito una misura urgente quando serve. Ritengo altrettanto necessari ascolto, riservatezza e autonomia di giudizio: spieghiamo quali richieste hanno fondamento e quali espongono a un contenzioso inutile.
Siamo un gruppo coeso di avvocati con esperienza pluriennale. Quando la vicenda lo richiede, ci avvaliamo di consulenti tecnici di parte, tra cui psicologi, neuropsichiatri e pedagogisti. Nella consulenza tecnica disposta dal giudice, il consulente di parte può partecipare alle operazioni, formulare osservazioni e verificarne metodo e conclusioni.
La separazione consente ai coniugi di vivere separatamente, ma mantiene il vincolo matrimoniale. Il divorzio scioglie il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del matrimonio religioso trascritto. I doveri verso i figli restano fermi.
Quando i coniugi raggiungono un’intesa, predisponiamo le condizioni su figli, contributi economici, casa familiare e rapporti patrimoniali. Ne verifichiamo completezza, sostenibilità e conformità alla legge. Nel procedimento di separazione consensuale presentiamo poi al Tribunale un ricorso congiunto. Il giudice verifica presupposti e condizioni, con particolare attenzione all’interesse dei figli: un’intesa privata, da sola, non attribuisce lo stato di separati.
Nel divorzio congiunto i coniugi concordano anche le condizioni, che verifichiamo di nuovo: l’accordo di separazione non le determina automaticamente. Se il divorzio si fonda sulla separazione, questa deve essere durata ininterrottamente, di regola, almeno sei mesi se consensuale e dodici se giudiziale. Sono termini minimi, non tempi garantiti di conclusione.
Alle condizioni previste, separazione e divorzio possono essere chiesti nello stesso procedimento. La domanda di divorzio diventa però procedibile solo dopo il termine legale e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
In alternativa valutiamo la negoziazione assistita, con almeno un avvocato per parte, utilizzabile anche con figli minori. L’accordo passa al pubblico ministero: serve un nulla osta o, in presenza dei figli indicati dalla legge, un’autorizzazione fondata sul loro interesse.
Quando manca l’accordo sulla separazione, sul divorzio o sulle condizioni, assistiamo la persona nel procedimento contenzioso. Il dissenso dell’altro coniuge non impedisce, da solo, la separazione giudiziale o il divorzio, se ricorrono i presupposti.
Depositiamo il ricorso con documenti e richieste di prova. Le informazioni economiche devono essere complete. Con figli minori, il piano genitoriale descrive scuola, attività e organizzazione della loro vita.
Il giudice può adottare provvedimenti temporanei e urgenti su figli, abitazione e contributi economici. Nei casi previsti possiamo chiedere misure indifferibili anche prima dell’udienza.
Il giudice può assumere testimonianze, disporre verifiche economiche e, quando occorre, una consulenza tecnica. Nella separazione valutiamo l’eventuale domanda di addebito: occorre provare una violazione dei doveri matrimoniali che abbia causato l’intollerabilità della convivenza. L’addebito non decide automaticamente l’affidamento dei figli.
Nei casi consentiti, la pronuncia sullo stato può precedere la decisione sulle questioni ancora controverse. I tempi dipendono dalle questioni da accertare e dall’ufficio giudiziario: non prospettiamo durate certe.
Matrimonio, unione civile e convivenza producono effetti giuridici differenti. Per prima cosa verifichiamo quale disciplina si applica.
La legge n. 76/2016 riconosce alle parti dell’unione civile diritti e doveri, comprese importanti tutele economiche. Lo scioglimento segue una disciplina propria e non richiede una precedente separazione. Curiamo accordi, procedimento ed eventuali richieste di assegno.
Per i conviventi esaminiamo casa, acquisti comuni, contributi versati ed eventuali contratti di convivenza. La fine della convivenza non attribuisce automaticamente un assegno analogo a quello coniugale. A determinate condizioni, l’ex convivente in stato di bisogno che non possa mantenersi ha diritto agli alimenti, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza.
I diritti dei figli non dipendono dal matrimonio dei genitori. Alla fine della convivenza occorre regolare responsabilità genitoriale, residenza abituale, tempi con ciascun genitore, mantenimento e, se ne ricorrono i presupposti, casa familiare. Formalizziamo l’accordo con gli strumenti di legge, compresa la negoziazione assistita quando utilizzabile. Senza intesa, chiediamo al giudice di regolare i rapporti.
Partiamo dalle esigenze del figlio, dalla sua storia e dalle capacità concretamente espresse da ciascun genitore. L’affidamento riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale. Collocamento e tempi di permanenza riguardano invece l’organizzazione quotidiana.
Il giudice lo valuta prioritariamente. Le decisioni di maggiore interesse, come quelle su salute, istruzione e residenza abituale, richiedono normalmente una scelta comune. Non significa necessariamente metà del tempo con ciascun genitore: il calendario segue età, scuola, distanze e bisogni del minore. Non esclude un assegno di mantenimento.
Il giudice può affidare il figlio a un solo genitore, motivando, quando affidarlo all’altro è contrario al suo interesse. Non basta richiamare la conflittualità della coppia: servono circostanze concrete e rilevanti per il figlio. Di regola, le decisioni di maggiore interesse restano comunque a entrambi i genitori.
È una forma rafforzata di affidamento esclusivo, elaborata dalla prassi giudiziaria sulla base dell’articolo 337-quater del codice civile. In situazioni gravi, e con adeguata motivazione, il giudice può attribuire al genitore affidatario anche le decisioni importanti che di norma spetterebbero a entrambi. Non equivale automaticamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale né alla fine dei rapporti con l’altro genitore.
Il minore ha diritto a essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano: dai dodici anni, o prima se capace di discernimento, salve le eccezioni di legge. L’ascolto non gli attribuisce la responsabilità di scegliere tra i genitori.
Entrambi i genitori contribuiscono in proporzione alle rispettive risorse, tenendo conto anche del lavoro di cura. L’importo non si ricava da una percentuale fissa dello stipendio. Consideriamo:
Anche quando entrambi trascorrono molto tempo con i figli, può servire un contributo periodico per rendere proporzionato l’impegno di ciascuno.
Definiamo quali costi rientrano nell’assegno e come si ripartiscono le ulteriori spese sanitarie, scolastiche o sportive: percentuali, casi che richiedono un accordo preventivo, documentazione e rimborsi, secondo i protocolli applicabili.
I diciotto anni non fanno cessare automaticamente il mantenimento: contano autonomia economica, percorso formativo e impegno nella ricerca di un lavoro. L’obbligo però non prosegue senza limiti di fronte a un’inerzia ingiustificata.
Se il contributo non viene versato, valutiamo gli strumenti per recuperarlo. Il mancato pagamento non autorizza a interrompere i rapporti del figlio con l’altro genitore.
L’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno divorzile hanno presupposti e funzioni differenti. Una disparità di reddito, da sola, non stabilisce se un assegno sia dovuto né in quale misura.
L’articolo 156 del codice civile lo prevede per il coniuge cui la separazione non sia addebitabile e che non abbia adeguati redditi propri. Valutiamo condizioni di vita matrimoniali, risorse effettive e concreta capacità di produrre reddito. Una possibilità lavorativa soltanto astratta non equivale a uno stipendio. La valutazione riguarda entrambi i coniugi, senza automatismi legati al genere.
Si applicano l’articolo 5 della legge n. 898/1970 e i criteri della giurisprudenza. L’assegno può avere funzione assistenziale e, se ne ricorrono i presupposti, compensativa e perequativa. Conta anche il contributo dato alla famiglia e al patrimonio comune o dell’altro coniuge, con scelte che abbiano comportato sacrifici professionali o reddituali.
Esaminiamo durata del matrimonio, età, salute, capacità lavorative e scelte familiari effettivamente compiute. L’assegno non serve automaticamente a ripristinare il tenore di vita precedente né a rendere uguali i patrimoni. Il riconoscimento ottenuto nella separazione non garantisce lo stesso esito nel divorzio.
Assistiamo sia chi chiede un sostegno fondato sia chi deve difendersi da pretese sproporzionate, con una ricostruzione documentata di bisogni e risorse.
L’assegnazione della casa familiare tutela prioritariamente l’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente di vita, quando ne ricorrono le condizioni. Può riguardare anche figli maggiorenni non economicamente autonomi che vi abitano. Attribuisce un diritto di godimento, non la proprietà, e non è un beneficio automatico per il partner economicamente più debole.
Esaminiamo titolo di proprietà, locazione o comodato, mutuo e spese. L’assegnazione, da sola, non modifica gli obblighi verso la banca. Quando rilevanti, curiamo anche trascrizione e opponibilità ai terzi.
La fine della relazione non scioglie automaticamente la comproprietà, e gli ex partner possono non accordarsi su vendita, acquisto della quota o uso dell’immobile.
Per lo scioglimento occorre prima il tentativo di mediazione civile obbligatoria previsto dal D.Lgs. 28/2010, distinto dalla mediazione familiare. Il mediatore aiuta a cercare un accordo, come una vendita concordata o il trasferimento della quota, ma non impone decisioni.
Senza accordo, proponiamo al Tribunale la domanda di divisione giudiziale. L’articolo 1111 del codice civile consente a ciascun comproprietario di chiedere lo scioglimento, nei limiti di legge: il rifiuto dell’altro non è un veto definitivo. Se l’immobile non è comodamente divisibile, può essere attribuito al comproprietario che lo chiede, con un conguaglio all’altro; altrimenti si procede alla vendita giudiziale.
Contro l’esclusione illegittima dall’uso della casa valutiamo anche azioni a tutela del godimento e misure urgenti. La domanda di divisione non elimina automaticamente l’assegnazione della casa familiare.
Quando emergono violenza, minacce, controllo coercitivo o maltrattamenti, organizziamo l’assistenza intorno alla sicurezza, alla dignità e alla libertà della persona. Valutiamo subito le misure civili e, se i fatti hanno rilevanza penale, ci coordiniamo con i colleghi dello studio che si occupano della tutela penale.
Gli ordini di protezione sono disciplinati dagli articoli 473-bis.69 e seguenti del codice di procedura civile. Se ricorrono i presupposti, il giudice può disporre:
La tutela è possibile, in determinati casi, anche a convivenza cessata. Regoliamo le frequentazioni dei figli in modo compatibile con la loro protezione. Quando ricorrono le condizioni previste dal codice, la mediazione familiare è vietata: la ricerca di un accordo non deve ritardare la protezione.
Assistiamo nelle sottrazioni di minori in Italia e quando il figlio è illecitamente condotto o trattenuto all’estero, anche dopo una vacanza. Individuiamo le misure urgenti e coordiniamo gli strumenti civili per il ritorno con la tutela penale.
Il principale strumento è la Convenzione del 25 ottobre 1980, attuata in Italia con la legge n. 64/1994. Si applica ai minori di sedici anni, tra Stati nei quali è operativa. Occorre la violazione di diritti di affidamento attribuiti dalla legge dello Stato della precedente residenza abituale. Devono essere effettivamente esercitati, o lo sarebbero stati senza la sottrazione. Non sempre serve una precedente sentenza.
La residenza abituale dipende dalla vita concreta del minore, non dalla sola cittadinanza o iscrizione anagrafica. La procedura mira al rapido ritorno, ma non decide con quale genitore il figlio vivrà. Il trasferimento illecito non consente di cambiare liberamente l’autorità competente sull’affidamento.
La domanda può passare dalle Autorità centrali, in Italia il Ministero della Giustizia. Le Autorità cooperano per rintracciare il minore e favorire, se sicuro, un ritorno volontario. Ci si può rivolgere anche direttamente all’autorità competente, cui spetta la decisione.
La tempestività conta. Se il procedimento inizia oltre un anno dopo la sottrazione, può pesare il radicamento del minore nel nuovo ambiente. Il ritorno, però, non è automaticamente escluso. La Convenzione prevede eccezioni specifiche, tra cui:
In presenza di violenza domestica esaminiamo i rischi per il figlio e l’effettività delle misure di protezione nello Stato di ritorno.
Nell’Unione europea, esclusa la Danimarca, il regolamento (UE) 2019/1111, detto Bruxelles II ter, integra il meccanismo dell’Aja. Prevede di regola sei settimane per la decisione di ciascun grado, salvo circostanze eccezionali, ma non assicura il rientro entro quel termine. Valutiamo anche la Convenzione dell’Aja del 1996 e, se quella del 1980 non è utilizzabile, gli altri strumenti internazionali.
La sottrazione può essere reato anche se commessa da un genitore. Rilevano l’articolo 574 del codice penale e, per il trasferimento o trattenimento all’estero, l’articolo 574-bis. Nell’ipotesi base, quest’ultimo prevede la reclusione da uno a quattro anni ed è perseguibile d’ufficio. La denuncia non produce automaticamente il ritorno, e la procedura convenzionale non richiede di attendere una condanna.
Riferimenti: [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28].
Le condizioni possono essere riviste quando sopravvengono circostanze che lo giustificano. Una perdita di reddito, una nuova convivenza o la nascita di un altro figlio, però, non riducono automaticamente l’assegno: occorre documentarne l’effettiva incidenza.
Se vi è accordo, formalizziamo la modifica; altrimenti ci rivolgiamo al giudice. La richiesta non sospende da sola gli obblighi esistenti. Per questo interveniamo prima che riduzioni unilaterali dei versamenti o cambi di calendario creino nuove controversie.
Riferimenti: [29].
Dedichiamo una parte importante della nostra attività alle adozioni. Abbiamo sviluppato esperienza nella stepchild adoption, cioè l’adozione del figlio del coniuge o del partner.
L’articolo 44 della legge n. 184/1983 disciplina ipotesi specifiche: la lettera b) riguarda il figlio, anche adottivo, del coniuge. Per altre situazioni, comprese le coppie non coniugate o dello stesso sesso, la giurisprudenza ha ammesso, se ricorrono i presupposti, la lettera d). Questa riguarda la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Il giudice accerta l’interesse del minore e l’idoneità dell’adottante, anche attraverso i servizi competenti: la sola relazione di coppia non basta. Documentiamo il legame con il figlio e la partecipazione alla sua cura, ed esaminiamo consensi, assensi e ascolto del minore. Il procedimento non è una formalità dall’esito scontato.
L’adozione in casi particolari conserva i legami giuridici con la famiglia d’origine. Dopo la sentenza n. 79/2022 della Corte costituzionale, crea rapporti di parentela anche con la famiglia dell’adottante. Valutiamo inoltre gli effetti sul cognome.
Verifichiamo sempre se serva un’adozione o un altro strumento. La sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale riguarda il bambino nato in Italia dopo una procreazione medicalmente assistita effettuata lecitamente all’estero. In quella situazione ha riconosciuto lo stato di figlio anche della donna che aveva previamente consentito al percorso insieme alla madre che ha partorito.
Nelle altre situazioni resta da valutare la stepchild adoption, dopo aver esaminato nascita, atti dello stato civile e storia familiare.
Nel primo colloquio ricostruiamo la situazione, individuiamo le eventuali urgenze e spieghiamo le strade concretamente percorribili. Esaminiamo accordi o provvedimenti esistenti, documenti economici e patrimoniali e l’organizzazione dei figli.
Con un preventivo condividiamo obiettivi, attività e costi, e spieghiamo quali risultati si possono ragionevolmente perseguire.
Il mio impegno, insieme ai professionisti dello studio, è costruire una tutela precisa e consapevole delle conseguenze di ogni scelta. Nelle questioni familiari una soluzione deve reggere sul piano giuridico e poter accompagnare la vita che prosegue dopo il procedimento.
Le disposizioni richiamate vanno lette nel testo vigente e insieme alla giurisprudenza applicabile. I collegamenti agli uffici giudiziari illustrano gli istituti; le modalità operative dipendono dall’ufficio competente.