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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

L’assistenza penale dello studio

Sono Marco Bianucci, avvocato penalista a Milano, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e patrocinante in Cassazione. Ho studiato Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano. Per quasi dieci anni ho collaborato con la cattedra di Diritto processuale penale dello stesso ateneo. Mi occupo di diritto penale da oltre quindici anni.

Con i professionisti del mio studio presto assistenza legale a persone indagate e imputate, vittime di reato, persone offese e parti civili. Difendiamo inoltre società ed enti nei procedimenti per responsabilità amministrativa da reato.

Nel diritto penale ogni scelta può incidere sulla libertà, sul patrimonio e sulla reputazione di una persona, oltre che sulla continuità di un’impresa. Per questo studiamo a fondo gli atti e costruiamo la strategia sulle caratteristiche del caso. Seguiamo le diverse fasi del procedimento, dalle prime indagini alle impugnazioni e all’esecuzione penale.

Il ruolo del difensore e il nostro metodo

Considero la difesa penale una responsabilità che richiede preparazione, indipendenza e dedizione. Ogni persona ha diritto a una difesa effettiva, qualunque sia l’accusa. L’articolo 24 della Costituzione la riconosce come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

L’articolo 111 garantisce il giusto processo, davanti a un giudice terzo e imparziale e in condizioni di parità tra le parti. Intendo il difensore come un baluardo dello Stato di diritto: controlla la legittimità degli atti, verifica la tenuta dell’accusa e fa emergere gli elementi favorevoli. La presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancita dall’articolo 27, deve orientare anche il modo di raccontare una vicenda giudiziaria.

Abbiamo seguito procedimenti complessi, anche con rilevante attenzione mediatica. Lavoriamo come un gruppo coeso: analizziamo insieme gli atti, discutiamo le possibili obiezioni e prepariamo le udienze. Nei casi esposti al pubblico curiamo con rigore la riservatezza di ogni comunicazione.

Riferimenti: [1], [2], [3].

La difesa delle persone indagate e imputate

Assistiamo chi è coinvolto in un procedimento penale fin dai primi atti. Può trattarsi di un’informazione di garanzia, un invito a presentarsi, una perquisizione, un sequestro o una misura cautelare.

Verifichiamo le contestazioni e gli atti conoscibili, ricostruiamo i fatti con l’assistito e individuiamo gli approfondimenti utili. Prepariamo la partecipazione agli interrogatori, valutando consapevolmente anche la facoltà di non rispondere. Predisponiamo memorie e istanze, svolgiamo investigazioni difensive e interveniamo sulle misure che incidono sulla libertà personale o sui beni.

Nel processo curiamo la scelta del rito, le richieste di prova, l’esame e il controesame dei testimoni e la discussione finale. Spieghiamo all’assistito le ragioni di ogni scelta, le alternative praticabili e le loro conseguenze.

La tutela delle vittime e delle parti civili

Assistiamo chi ha subito un reato nella raccolta dei documenti e nella presentazione di denunce e querele. Seguiamo le indagini, presentiamo memorie e richieste e valutiamo l’opposizione a un’eventuale richiesta di archiviazione.

La persona offesa è il soggetto il cui interesse, protetto dalla norma penale, è stato leso. La parte civile è il danneggiato che si costituisce nel processo per chiedere restituzioni o risarcimento. Le due posizioni possono coincidere, ma richiedono attività e presupposti distinti.

Quando ne ricorrono le condizioni, curiamo la costituzione di parte civile e documentiamo i danni patrimoniali e non patrimoniali. Nelle situazioni di particolare vulnerabilità valutiamo anche gli strumenti di protezione e le modalità di partecipazione previste dalla legge.

Riferimenti: [4].

La difesa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Assistiamo società ed enti sottoposti a indagini o a processo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si tratta della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, accertata di regola dal giudice penale e distinta da quella della persona fisica.

Riguarda determinati reati, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti apicali o sottoposti, se ricorrono gli altri presupposti di legge. Può comportare sanzioni pecuniarie, misure interdittive e confisca, con conseguenze rilevanti sull’attività aziendale.

Esaminiamo il reato presupposto, le funzioni dei soggetti coinvolti e l’effettiva attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Costruiamo la difesa sulla posizione specifica dell’ente, considerando anche sequestri, misure cautelari e iniziative correttive. Valutiamo inoltre l’autonomia della difesa societaria rispetto alle persone fisiche coinvolte.

Riferimenti: [5].

I reati di cui ci occupiamo

Ci occupiamo prevalentemente dei cinque settori che seguono.

Reati contro la persona

Tutelano beni come la vita, l’integrità fisica, la libertà individuale e la reputazione. Assistiamo nei procedimenti per omicidio, lesioni personali, minacce, atti persecutori, diffamazione, violenza familiare e maltrattamenti. Ricostruiamo la dinamica dei fatti, esaminiamo dichiarazioni e riscontri e, se necessario, gli aspetti medico-legali e le cause di giustificazione, come la legittima difesa.

Reati societari

Riguardano la gestione delle società, le informazioni sociali e la tutela del capitale. Ne sono esempi le false comunicazioni sociali e l’infedeltà patrimoniale. Analizziamo bilanci, operazioni, deliberazioni, deleghe e flussi informativi. Verifichiamo il ruolo effettivo di amministratori e organi di controllo, per distinguere le responsabilità individuali.

Reati fallimentari e della crisi d’impresa

Comprendono le varie ipotesi di bancarotta, da esaminare anche alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le contestazioni possono riguardare la destinazione dei beni, le scritture contabili o i pagamenti preferenziali. La sola difficoltà economica non dimostra una responsabilità penale: ricostruiamo le decisioni di gestione, la situazione finanziaria e il contributo dei singoli.

Reati tributari

Sono le violazioni fiscali penalmente rilevanti, come dichiarazioni fraudolente, infedeli od omesse, fatture per operazioni inesistenti, occultamento della contabilità e alcuni omessi versamenti. Esaminiamo i documenti contabili, la realtà delle operazioni e il calcolo dell’imposta. Valutiamo le soglie di punibilità e gli effetti possibili del pagamento del debito tributario. Curiamo anche la difesa da sequestri e confische.

Reati sessuali

Tutelano la libertà e l’autodeterminazione sessuale, con specifiche garanzie per i minori. Assistiamo nei procedimenti per violenza sessuale, anche di gruppo, atti sessuali con minorenni e sfruttamento sessuale. Esaminiamo con rigore dichiarazioni, comunicazioni e accertamenti tecnici. Tuteliamo con riservatezza le garanzie dell’accusato o, quando assistiamo la vittima, la protezione e l’ascolto delle persone vulnerabili.

Le investigazioni difensive e i consulenti

Attribuiamo alle investigazioni difensive un ruolo centrale. Gli articoli 327-bis e 391-bis e seguenti c.p.p. disciplinano gli strumenti con cui il difensore può ricercare direttamente elementi utili a ricostruire i fatti. Il pubblico ministero deve svolgere accertamenti anche su elementi favorevoli all’indagato. La difesa ha però un proprio potere di ricerca, che esercitiamo in autonomia.

Valutiamo chi possa riferire circostanze rilevanti, quali documenti acquisire e quali accertamenti richiedere. La tempestività può essere decisiva: una registrazione può essere sovrascritta, un luogo modificato, un ricordo diventare meno preciso. Per questo stabiliamo fin dall’inizio quali fonti conservare e come raccoglierle nelle forme consentite.

Secondo le esigenze del caso ci avvaliamo di investigatori privati autorizzati, medici legali, esperti balistici, consulenti informatici e altri tecnici. Formuliamo quesiti pertinenti, valutiamo criticamente metodo e limiti dei risultati e li inseriamo nella strategia processuale. Lo stesso rigore guida la raccolta degli elementi a tutela delle persone offese.

Riferimenti: [6].

Le fasi del procedimento penale

Il pubblico ministero dirige le indagini ed esercita l’accusa, il difensore tutela l’assistito, il giudice decide in posizione di terzietà. I passaggi principali variano secondo il reato e il rito.

1. La notizia di reato e le indagini

Il procedimento inizia quando l’autorità riceve notizia di un possibile reato, ad esempio con una denuncia o una querela. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini. Già in questa fase tuteliamo i diritti dell’indagato e raccogliamo elementi difensivi.

2. La conclusione delle indagini

Il pubblico ministero può chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Nel percorso ordinario, prima dell’azione penale, l’avviso dell’articolo 415-bis c.p.p. ci consente di esaminare il fascicolo. Nei termini di legge possiamo depositare memorie e documenti o chiedere accertamenti e l’interrogatorio. Con l’azione penale l’indagato diventa imputato.

3. Il controllo prima del dibattimento

Per molti reati si tiene l’udienza preliminare, in cui il giudice valuta se il processo debba proseguire. Nei procedimenti a citazione diretta questo filtro spetta all’udienza predibattimentale. In queste sedi possiamo sostenere le ragioni per chiudere il procedimento prima del dibattimento.

4. Il dibattimento e la sentenza

Nel dibattimento partecipiamo all’esame di testimoni, consulenti e periti e ne verifichiamo l’attendibilità nel contraddittorio. La sentenza può assolvere, condannare o prosciogliere per altre ragioni di legge. La condanna richiede la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

5. Le impugnazioni

Quando la legge lo consente, possiamo proporre appello sui punti della sentenza. Il ricorso per Cassazione riguarda la corretta applicazione della legge e gli altri vizi previsti dal codice, compresi alcuni difetti di motivazione.

6. La decisione definitiva e l’esecuzione

La sentenza diventa definitiva quando non è più soggetta a impugnazioni ordinarie. In caso di condanna seguiamo l’esecuzione della pena e l’eventuale accesso alle misure alternative alla detenzione, anche davanti alla magistratura di sorveglianza.

Riferimenti: [7], [8], [9].

Il giudizio ordinario e i riti alternativi

La scelta del rito incide sulle prove utilizzabili e sulle conseguenze della decisione. La valutiamo con l’assistito dopo aver esaminato gli atti, i presupposti e le possibili preclusioni. Per gli enti valutiamo la disciplina specifica del D.Lgs. 231/2001.

Il giudizio ordinario

La prova si forma di regola nel dibattimento. È la scelta da valutare quando la verifica diretta delle fonti di prova può incidere sulla ricostruzione dei fatti. In sé non comporta una riduzione della pena.

Il patteggiamento previsto dall’articolo 444 c.p.p.

È la richiesta di applicare una pena concordata tra imputato e pubblico ministero, sottoposta al controllo del giudice. Nei limiti di legge consente una riduzione della pena fino a un terzo. L’accesso dipende dalla pena concordata, dal reato e dalle condizioni soggettive previste. Esaminiamo l’intero accordo, comprese pene accessorie e confisca, e lo proponiamo solo dopo una valutazione consapevole delle alternative.

Il giudizio abbreviato

Nel giudizio abbreviato, disciplinato dagli articoli 438 e seguenti c.p.p., il giudice decide di regola sugli atti già raccolti. La richiesta può essere subordinata a un’integrazione probatoria, ammessa alle condizioni di legge. In caso di condanna la pena è ridotta di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni. Valutiamo la completezza del fascicolo e le esclusioni di legge, come quella per i delitti puniti con l’ergastolo.

La sospensione del procedimento con messa alla prova

Nei casi previsti dalla legge, l’imputato può chiedere la messa alla prova prevista dall’articolo 168-bis c.p. e dagli articoli 464-bis e seguenti c.p.p. Il percorso comprende un programma di trattamento, lavoro di pubblica utilità e attività per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e, ove possibile, risarcire il danno. Curiamo la richiesta con l’Ufficio di esecuzione penale esterna. Se la prova ha esito positivo, il reato è dichiarato estinto; altrimenti il procedimento riprende.

Il concordato in appello

Previsto dall’articolo 599-bis c.p.p., consente alle parti di accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, rinunciando agli altri. Decide la Corte d’appello. Non è prevista una riduzione fissa della pena: l’eventuale modifica dipende dai motivi accolti. Ne valutiamo quindi i benefici e le questioni a cui si rinuncia.

Riferimenti: [10], [11], [12], [13].

Il primo colloquio con il nostro studio

Nel primo colloquio esaminiamo gli atti disponibili, ricostruiamo la vicenda e individuiamo le eventuali urgenze. Definiamo le attività necessarie e illustriamo le opzioni difensive, con una valutazione motivata delle prospettive e dei costi dell’incarico.

Chi si affida a noi deve comprendere ciò che sta accadendo e il significato delle decisioni da assumere. Lavoriamo con la riservatezza e l’indipendenza che la difesa penale richiede.

Riferimenti normativi e istituzionali
  1. Costituzione, articolo 24 — Diritto di difesa
  2. Costituzione, articolo 111 — Giusto processo
  3. Costituzione, articolo 27 — Presunzione di non colpevolezza
  4. Procura di Rimini — Informazioni per le vittime di reato
  5. D.Lgs. 231/2001 — Responsabilità amministrativa degli enti
  6. Legge 397/2000 — Investigazioni difensive
  7. Procura di Pordenone — Conclusione delle indagini
  8. Ministero della Giustizia — Udienza predibattimentale
  9. Procura di Pavia — Esecuzioni penali
  10. Codice di procedura penale — Disciplina dei riti e delle impugnazioni
  11. Legge 103/2017 — Riduzioni di pena nel giudizio abbreviato
  12. Ministero della Giustizia — Messa alla prova
  13. Procura generale di Cagliari — Concordato in appello