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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Ricevere una notifica relativa alla proroga delle indagini preliminari può creare un dubbio immediato: il procedimento è già deciso, si può impedire che prosegua, bisogna rispondere subito? La notifica non equivale a una condanna né, di per sé, a una decisione definitiva del giudice. Spesso comunica che il pubblico ministero ha chiesto più tempo per svolgere indagini e che puoi presentare osservazioni scritte.

Ti spiegherò che cosa distingue la richiesta di proroga dall’ordinanza che la concede, perché il termine di cinque giorni richiede attenzione e che cosa può essere utile chiarire nelle memorie. Vedremo anche quando la parola “opposizione” è usata in modo impreciso: per questa fase il codice prevede soprattutto la facoltà di depositare memorie, non un’opposizione con gli stessi effetti di quella prevista contro una richiesta di archiviazione.

La notifica può riguardare una richiesta, non una proroga già concessa

Il primo punto è capire quale atto hai ricevuto. Se la notifica riguarda la richiesta del pubblico ministero, la proroga non è ancora stata autorizzata: il giudice per le indagini preliminari deve decidere. Se invece ricevi un’ordinanza, il giudice ha già provveduto sulla richiesta. Titolo dell’atto, intestazione, data e avvertimenti riportati nella comunicazione aiutano a distinguere le due situazioni.

Questa differenza cambia il significato della tua iniziativa. Davanti alla richiesta puoi far pervenire memorie al giudice entro il termine indicato dalla legge e dall’avviso ricevuto. Dopo l’ordinanza, invece, non si tratta più di formulare osservazioni preventive sulla concessione della proroga: occorre comprendere quale provvedimento sia stato emesso, in quale fase si trovi il procedimento e se vi siano questioni difensive che possano assumere rilievo successivamente.

La proroga riguarda il tempo delle indagini. Non contiene un accertamento di responsabilità e non significa che il pubblico ministero abbia già scelto di esercitare l’azione penale. Serve, quando ricorrono i presupposti di legge, a consentire il compimento di ulteriori attività investigative prima che il pubblico ministero debba assumere le determinazioni previste alla chiusura delle indagini.

Quando il pubblico ministero può chiedere più tempo

La richiesta deve arrivare prima della scadenza del termine ordinario. L’articolo 406 del codice di procedura penale consente al pubblico ministero di rivolgersi al giudice quando le indagini sono complesse. La richiesta deve indicare la notizia di reato ed esporre i motivi che la giustificano: non basta, quindi, il semplice interesse a proseguire senza una ragione collegata alle indagini da svolgere.

La disciplina attuale prevede che la proroga sia autorizzabile una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi. Il giudice non si limita a ricevere la richiesta: deve verificare se il presupposto della complessità sia presente e se la domanda sia stata proposta nei tempi previsti. Il testo riformato dell’articolo 406 è riportato nelle note legislative del decreto legislativo n. 150 del 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I termini ordinari non sono uguali per ogni reato

Il termine iniziale dipende dalla natura del procedimento. L’articolo 405 c.p.p. stabilisce, in via generale, sei mesi per le contravvenzioni, un anno per gli altri reati e un anno e sei mesi per i delitti indicati dall’articolo 407, comma 2, c.p.p. Il punto di partenza è normalmente l’iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato. Il testo vigente dell’articolo 405 c.p.p. su Normattiva precisa anche particolari regole per querela, istanza, richiesta di procedimento e autorizzazione a procedere.

Perciò non è prudente ricavare la scadenza contando mesi dalla data della denuncia, dall’eventuale perquisizione o dalla prima comunicazione ricevuta. Conta la data giuridicamente rilevante nel singolo procedimento, oltre alla qualificazione provvisoria del fatto e alle possibili regole che incidono sulla decorrenza. Se il procedimento è iniziato sotto una disciplina anteriore alla riforma dei termini, va considerata anche la normativa transitoria applicabile: non è corretto trasferire automaticamente i termini attuali a fascicoli più risalenti.

Memorie entro cinque giorni: che cosa puoi chiedere davvero

La facoltà prevista dall’articolo 406 c.p.p. è il deposito di memorie. La richiesta di proroga viene notificata, a cura del giudice, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata. Dalla notificazione decorre il termine di cinque giorni per presentare memorie. Il termine breve non autorizza a improvvisare una risposta generica: richiede di leggere subito l’atto e gli avvertimenti contenuti nella notifica. Queste sono le regole ordinarie. Per i delitti espressamente indicati nel comma 5-bis, tra cui specifiche ipotesi di criminalità organizzata e altri gravi delitti, non si applicano questa notificazione e il relativo contraddittorio: il giudice decide entro dieci giorni dalla richiesta e comunica il provvedimento al pubblico ministero.

Nel linguaggio comune si parla di “opposizione alla proroga”. Tecnicamente, però, non è l’opposizione all’archiviazione prevista dall’articolo 410 c.p.p. Si tratta di un intervento scritto con cui si possono esporre ragioni pertinenti alla richiesta del pubblico ministero. La denominazione del deposito conta meno del suo contenuto, ma confondere i due istituti può far nascere aspettative errate sul tipo di controllo che il giudice è chiamato a svolgere.

Le memorie possono evidenziare, per esempio, che i motivi esposti non mostrano una reale complessità investigativa, che la domanda appare proposta oltre la scadenza rilevante o che gli elementi indicati non spiegano perché occorra il periodo richiesto. Una contestazione efficace riguarda i presupposti della proroga. Non è sufficiente anticipare una difesa completa sul merito dell’accusa se questa non si collega alla necessità o alla tempestività della richiesta.

La notifica della richiesta non coincide necessariamente con il deposito integrale di tutti gli atti d’indagine. Il segreto investigativo può ancora incidere sulla conoscibilità del fascicolo. Per questo, la memoria deve basarsi anzitutto su ciò che l’atto notificato espone e sui documenti che sono già legittimamente disponibili alla difesa; non va costruita su supposizioni riguardo ad attività che non risultano dall’avviso.

Come decide il giudice e perché l’udienza non è automatica

Il giudice decide dopo che è decorso il termine per le memorie. L’articolo 406 c.p.p. prevede che provveda entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per il deposito. Se ritiene di poter autorizzare la proroga sulla base degli atti, emette ordinanza in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori.

Questo significa che il deposito delle memorie non comporta automaticamente un’udienza. L’udienza in camera di consiglio viene fissata se il giudice ritiene, allo stato degli atti, di non dover concedere la proroga. In quel caso vengono avvisati il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e, quando ne ricorrono le condizioni, la persona offesa; il procedimento segue le forme dell’articolo 127 c.p.p.

La procedura descritta dall’articolo 406, compresi la facoltà di presentare memorie in cinque giorni e il provvedimento del giudice nei dieci giorni successivi, è riportata anche nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale che richiama il testo dell’articolo 406 c.p.p.. Il singolo avviso resta essenziale per individuare con esattezza numero del procedimento, ufficio competente e data da cui calcolare il termine.

Che cosa cambia per indagato e persona offesa

L’indagato e la persona offesa non hanno la stessa posizione processuale. La persona sottoposta alle indagini riceve la notifica della richiesta ed è destinataria della facoltà di presentare memorie. La persona offesa, invece, riceve l’avviso se nella notizia di reato o successivamente ha dichiarato di voler essere informata. Non è quindi sufficiente aver presentato una denuncia per essere automaticamente destinatari di ogni comunicazione prevista dalla legge.

Per chi è indagato, la questione centrale è controllare se l’ampliamento del tempo investigativo poggia su una richiesta tempestiva e motivata. Per la persona offesa, il tema può essere diverso: l’avviso consente di far presente al giudice elementi utili sul proseguimento delle indagini, ma non attribuisce il potere di dirigere le investigazioni o di ottenere necessariamente gli accertamenti desiderati.

La proroga non sostituisce l’avviso di conclusione delle indagini. Se il pubblico ministero non intende chiedere l’archiviazione, prima della scadenza del termine applicabile deve normalmente procedere con l’avviso previsto dall’articolo 415-bis c.p.p. Quell’atto apre facoltà difensive diverse, come la possibilità di presentare memorie, produrre documenti, chiedere atti di indagine e rendere dichiarazioni o chiedere l’interrogatorio nei termini di legge. Non bisogna confondere le scelte disponibili dopo il 415-bis con quelle, più circoscritte, connesse alla sola richiesta di proroga.

Due errori da evitare dopo la notifica

Il primo errore è attendere pensando che la notifica sia solo informativa. Il termine per le memorie è di cinque giorni dalla notificazione e può scadere prima che sia possibile ricostruire con calma l’intero contesto. Conserva busta, ricevuta telematica o relata di notifica, perché la modalità e la data della comunicazione possono essere decisive per stabilire il termine utile.

Il secondo errore è trattare la proroga come se definisse il procedimento. La richiesta può essere accolta o respinta, ma nessuna delle due eventualità decide da sola sulla responsabilità dell’indagato. Allo stesso modo, contestare la proroga non sostituisce le attività difensive che potranno essere rilevanti nelle fasi successive. Ogni passaggio ha funzione, termini e rimedi propri.

Per preparare un confronto utile, è opportuno tenere insieme la notifica completa, la data di ricezione, gli eventuali atti già conosciuti, i dati del procedimento e l’atto con cui è stata nominata la difesa. Questi elementi consentono di distinguere un problema di termine da un problema di motivazione. Se desideri assistenza, puoi contattarmi senza attendere che il termine indicato nell’avviso diventi soltanto una questione formale.

Domande frequenti

Posso fare opposizione alla richiesta di proroga delle indagini?

Puoi presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. Nel linguaggio corrente questa iniziativa viene chiamata opposizione, ma l’articolo 406 c.p.p. prevede la facoltà di depositare osservazioni scritte sui presupposti della richiesta. Le memorie possono richiamare, se pertinenti, tardività, assenza di concreta complessità o insufficienza delle ragioni indicate.

La proroga delle indagini significa che sono colpevole?

No, la proroga non è un giudizio di colpevolezza. Indica soltanto che il pubblico ministero ha chiesto, oppure il giudice ha autorizzato, altro tempo per le indagini. La responsabilità penale non viene decisa in questa fase. Resta però importante comprendere il contenuto dell’atto e rispettare il termine per le memorie, se la richiesta è stata notificata.

Entro quando devo depositare le memorie?

Il termine è di cinque giorni dalla notificazione della richiesta. La data esatta dipende dalla modalità concreta con cui l’atto è stato notificato e dagli elementi riportati nell’avviso. Non va confusa con la data dell’atto, con quella dell’eventuale deposito in cancelleria o con il giorno in cui ne hai avuto una conoscenza informale.

Il giudice deve fissare un’udienza prima di decidere?

No, l’udienza non è automatica. Il giudice può autorizzare la proroga in camera di consiglio senza l’intervento delle parti. Se ritiene che, allo stato degli atti, non debba concederla, fissa invece un’udienza in camera di consiglio e ne dà avviso ai soggetti indicati dalla legge.

La persona offesa riceve sempre l’avviso della richiesta di proroga?

No, deve aver dichiarato di voler essere informata. La dichiarazione può essere resa nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione. Se questa condizione è presente, la persona offesa è destinataria dell’avviso previsto dall’articolo 406 c.p.p.; in mancanza, non deriva automaticamente un diritto a ricevere quella specifica notifica. Inoltre, per i delitti indicati dall’articolo 406, comma 5-bis, questa procedura di notifica non si applica.

Orientarsi senza confondere i passaggi

Una richiesta di proroga va letta come un atto con un termine breve e una funzione precisa. Verificare se hai ricevuto una richiesta o un’ordinanza, individuare la data della notifica e distinguere memorie sulla proroga dalle facoltà che si aprono alla conclusione delle indagini permette di scegliere il passaggio pertinente. Quando occorre una difesa, il contenuto concreto dell’avviso resta il punto di partenza.