• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 8295 4969
  • info@studiolegalebianucci.it
Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

L’adozione del figlio del partner, spesso chiamata stepchild adoption, riguarda una domanda molto concreta: è possibile dare riconoscimento giuridico a un rapporto familiare che, nella vita quotidiana, è già importante per un minore? La risposta non dipende soltanto dalla durata della relazione tra gli adulti. Contano il tipo di legame tra il richiedente e il genitore, il ruolo effettivamente svolto verso il minore, la posizione dell’altro genitore e, prima di tutto, l’interesse del bambino o della ragazza.

Voglio aiutarti a distinguere i percorsi previsti dall’art. 44 della legge n. 184 del 1983, a capire perché consenso e opposizione non sono dettagli formali e a vedere quali effetti produce la sentenza. La parola “stepchild adoption” è utile per descrivere il problema, ma non identifica un unico procedimento: situazioni apparentemente simili possono seguire regole diverse.

Che cos’è l’adozione del figlio del partner

Non è un’adozione automatica. L’adozione in casi particolari crea un rapporto di filiazione adottiva attraverso una sentenza del Tribunale per i minorenni. Non basta convivere con il minore, occuparsi di lui o essere d’accordo tra adulti: il giudice deve accertare che la soluzione richiesta corrisponda al suo preminente interesse.

La legge usa categorie precise. L’art. 44 della legge n. 184 del 1983 contempla più ipotesi di adozione anche senza dichiarazione di adottabilità. Per il figlio del partner sono centrali la lettera b), che riguarda il coniuge del genitore, e la lettera d), relativa alla constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Il testo dell’articolo e le condizioni generali sono riportati anche nella pagina del Ministero della Giustizia sull’adozione in casi particolari.

Il nome inglese può trarre in inganno. Non esiste una regola secondo cui ogni partner può adottare il figlio dell’altro. Se gli adulti sono sposati, la domanda può rientrare nell’art. 44, comma 1, lettera b). Se invece non sono coniugati, oppure sono uniti civilmente o conviventi, la questione va collocata diversamente: può assumere rilievo la lettera d), ma soltanto se ricorrono i suoi presupposti e l’adozione tutela davvero il minore.

I due percorsi che riguardano più spesso il figlio del partner

Il figlio del coniuge: art. 44, lettera b)

Il matrimonio è il presupposto specifico. La lettera b) consente l’adozione da parte del coniuge quando il minore è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge. In questo percorso il rapporto matrimoniale non è un elemento secondario: la Corte costituzionale ha chiarito che deve esistere al momento in cui si avvia la procedura e comunque prima dell’assenso previsto dalla legge. Se il matrimonio non esiste più prima della domanda, non si può usare questa disposizione.

Non serve una distanza d’età fissa. Il requisito della differenza di almeno diciotto anni tra adottante e adottando è previsto dall’art. 44 per le lettere a) e d), non per la lettera b). Questo non rende però irrilevante la posizione dell’adulto: il tribunale valuta comunque l’idoneità affettiva, educativa e familiare della persona che chiede di adottare.

Il partner non coniugato: art. 44, lettera d)

La lettera d) richiede qualcosa in più del legame di coppia. Essa riguarda la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. La giurisprudenza ha interpretato questa impossibilità anche in senso giuridico, non soltanto materiale, consentendo di utilizzare l’adozione in casi particolari per tutelare una relazione affettiva consolidata tra il minore e il partner del suo genitore quando non è praticabile l’adozione piena.

Il rapporto già costruito con il minore è decisivo. La Corte costituzionale ha ricondotto a questo percorso sia il convivente di sesso diverso del genitore biologico, escluso dalla lettera b) perché non coniuge, sia il partner unito civilmente o convivente dello stesso sesso. Non si tratta di un riconoscimento fondato sul solo desiderio di diventare genitore: occorrono una relazione reale con il minore e una verifica giudiziale del suo interesse. Questo sviluppo è spiegato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022.

La condizione dei diciotto anni resta importante. Per la domanda fondata sulla lettera d), l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella del minore. Inoltre, se il richiedente è coniugato e non separato, nei casi regolati dalle lettere a), c) e d) la legge richiede la domanda di entrambi i coniugi: non è possibile ignorare un matrimonio ancora in essere per presentare l’istanza come se il richiedente fosse solo.

Consenso, ascolto del minore e opposizione del genitore

Il consenso del minore ha un peso preciso. Chi ha compiuto quattordici anni deve prestare il proprio consenso all’adozione. Il minore che ha compiuto dodici anni deve essere ascoltato personalmente; se è più piccolo, deve essere ascoltato quando la sua capacità di comprendere e di esprimersi lo consente. L’ascolto non è un passaggio decorativo: consente al giudice di considerare identità, relazioni e vissuto del minore.

L’assenso dei genitori è richiesto dall’articolo 46. La regola non riguarda soltanto chi esercita la responsabilità genitoriale: questa distinzione diventa decisiva quando occorre valutare se un rifiuto possa essere superato. La norma contempla inoltre l’assenso dell’eventuale coniuge dell’adottando. Occorre quindi identificare tutte le persone chiamate a esprimerlo e distinguere assenso, dissenso e impossibilità di ottenerlo per incapacità o irreperibilità. Il riferimento è nell’articolo 46 della legge n. 184 del 1983.

Un’opposizione non si supera con una semplice valutazione di opportunità. La Corte costituzionale, esaminando l’art. 46, ha evidenziato il limite posto dalla disciplina quando il rifiuto proviene dal genitore che esercita pienamente la responsabilità sul minore. Per questo una crisi della coppia può incidere profondamente sulla possibilità di arrivare all’adozione: il rapporto affettivo tra adottante e minore resta un fatto rilevante, ma non sostituisce da solo i presupposti richiesti dalla legge.

La coppia e la genitorialità non coincidono. Una separazione tra adulti non cancella automaticamente il rapporto costruito dal minore con il partner del proprio genitore. Tuttavia, se manca l’assenso necessario, non è corretto promettere che il giudice lo supererà sempre in nome del legame affettivo. La distinzione è essenziale soprattutto quando il progetto di adozione viene considerato dopo l’insorgere di un conflitto.

L’interesse del minore guida la decisione

Il giudice guarda alla vita concreta del minore. La legge impone al Tribunale per i minorenni di decidere in base al preminente interesse dell’adottando. Ciò significa verificare se il rapporto con l’adottante è stabile, se l’adulto svolge una funzione di cura riconoscibile, se sa assumere responsabilità educative e se l’ambiente familiare è adeguato alla crescita del minore.

La convivenza è un fatto, non una scorciatoia. Vivere sotto lo stesso tetto può dimostrare una quotidianità condivisa, ma non basta da sola. Possono assumere rilievo la continuità delle cure, la partecipazione alle scelte scolastiche e sanitarie, la presenza nei momenti ordinari e la qualità della relazione. Al contrario, un rapporto recente o intermittente può non offrire la stabilità necessaria a fondare un nuovo status di figlio.

La famiglia di origine non viene cancellata. L’adozione in casi particolari non funziona come l’adozione piena: conserva i rapporti del minore con la sua famiglia di origine. La Corte costituzionale spiega che questa forma di adozione può formalizzare un legame affettivo già esistente senza recidere quelli originari. Per il minore, quindi, il punto non è scegliere forzatamente tra due famiglie, ma comprendere se l’adozione aggiunge una tutela coerente alla sua storia.

Contano anche i legami familiari più ampi. Con la sentenza n. 79 del 2022, la Corte costituzionale ha eliminato l’esclusione dei rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante. La decisione valorizza così anche i rapporti con nonni, fratelli, sorelle e altri familiari del genitore adottivo, senza eliminare quelli già esistenti con la famiglia di origine.

Gli effetti della sentenza e ciò che non cambia

L’adozione attribuisce un legame giuridico. Quando viene pronunciata, non si limita a registrare una relazione di fatto: costituisce un rapporto di filiazione adottiva tra il minore e l’adottante. Questo incide sui doveri e sulle tutele che derivano dall’essere figlio, oltre a dare una base giuridica alla relazione familiare costruita nel tempo.

Non sostituisce automaticamente il genitore già esistente. Nell’adozione in casi particolari resta fermo il legame del minore con la famiglia di origine. Per questo è sbagliato rappresentarla come un meccanismo destinato a “cancellare” l’altro genitore o a riscrivere integralmente la storia familiare. La sua funzione è aggiungere una relazione genitoriale adottiva quando la legge e l’interesse del minore lo consentono.

Il cognome richiede attenzione autonoma. La questione del cognome non va risolta in anticipo con formule standard. Le regole generali e l’interesse identitario del minore devono essere letti nella situazione concreta: età, cognome già utilizzato, rapporto con la famiglia di origine e presenza di fratelli o sorelle possono incidere. Non è prudente assumere che l’adozione comporti sempre una medesima soluzione anagrafica.

Non tutte le situazioni familiari richiedono oggi l’adozione. Dal 2025, per il nato in Italia da una donna che abbia fatto ricorso all’estero, nel rispetto della legge del luogo, a PMA eterologa insieme a un’altra donna che abbia prestato preventivo consenso al progetto e alla responsabilità genitoriale, la sentenza n. 68 del 2025 riconosce lo status di figlio anche della madre intenzionale. In questo perimetro specifico, il tema non va trattato automaticamente come una domanda di adozione ex art. 44. Il contenuto e i limiti della pronuncia risultano nella sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2025.

La domanda al Tribunale per i minorenni

La domanda si presenta al Tribunale per i minorenni competente per il luogo in cui si trova il minore. Il ricorso deve indicare il minore interessato, il percorso invocato e le ragioni per cui l’adozione risponde al suo interesse. Il tribunale ascolta i soggetti previsti, svolge gli accertamenti necessari e decide con sentenza; non esiste un tempo identico per ogni procedimento, perché l’istruttoria cambia in base ai consensi, alle relazioni familiari e alle verifiche richieste.

I documenti servono a chiarire fatti determinati. L’atto di nascita, la documentazione sul rapporto tra gli adulti, gli eventuali assensi e gli elementi che illustrano la relazione con il minore non sono meri allegati burocratici: aiutano a collocare la domanda nella corretta ipotesi dell’art. 44. Le modalità di deposito e gli atti richiesti possono variare secondo le indicazioni del singolo tribunale.

L’errore da evitare è scegliere la lettera dell’articolo per analogia. Essere partner, conviventi o uniti civilmente non equivale automaticamente a essere coniugi ai fini della lettera b). Allo stesso modo, invocare la lettera d) non rende irrilevanti assenso, differenza di età e interesse del minore. La sentenza n. 315 del 2007 della Corte costituzionale mostra perché il rapporto matrimoniale richiesto dalla lettera b) deve essere presente nel momento rilevante del procedimento.

Domande frequenti

Posso adottare il figlio della mia compagna se non siamo sposati?

È possibile solo in un percorso diverso dalla lettera b. La norma sul figlio del coniuge richiede il matrimonio. Per il partner convivente, anche dello stesso sesso, può venire in rilievo l’art. 44, lettera d), ma servono la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, una relazione consolidata con il minore, il requisito anagrafico previsto e una decisione favorevole al suo interesse.

Il minore deve essere d’accordo con l’adozione?

Dai quattordici anni il consenso è necessario. Chi ha compiuto quattordici anni deve consentire all’adozione. Dai dodici anni il minore deve essere ascoltato personalmente; prima di questa età è ascoltato se capace di discernimento. L’ascolto permette di comprendere il significato che l’adozione assume per lui, non di chiedergli di scegliere tra gli adulti.

Il dissenso dell’altro genitore blocca sempre la domanda?

Il dissenso può essere un ostacolo decisivo. Se proviene dal genitore che esercita pienamente la responsabilità genitoriale, non può essere trattato come una semplice formalità superabile perché il partner ha un buon rapporto con il minore. Bisogna prima individuare la posizione giuridica di quel genitore e verificare quali assensi richiede il caso concreto.

Con l’adozione il minore perde i rapporti con la sua famiglia di origine?

No, questo legame resta. L’adozione in casi particolari non recide i rapporti con la famiglia di origine. Aggiunge il rapporto adottivo senza sostituire automaticamente il genitore già esistente. Dopo la sentenza n. 79 del 2022, sono riconosciuti anche i rapporti civili del minore con i parenti dell’adottante.

Quanto dura il procedimento di stepchild adoption?

Non esiste una durata uguale per tutti. Il Tribunale per i minorenni deve acquisire gli assensi, ascoltare il minore quando previsto e svolgere gli accertamenti utili a decidere sul suo interesse. Un conflitto tra genitori, la necessità di verifiche ulteriori o questioni sul corretto percorso giuridico possono incidere sui tempi; non è serio indicare una scadenza certa.

Orientarsi prima di presentare la domanda

La domanda giusta parte dalla storia del minore. Prima di scegliere tra lettera b) e lettera d), è utile chiarire il rapporto tra gli adulti, l’esistenza e la posizione dei genitori giuridici, l’età del minore, la stabilità della relazione costruita con l’adottante e gli effetti familiari che si intendono tutelare. Se hai bisogno di inquadrare questi elementi, puoi contattarmi.