Nel mio studio a Milano assistiamo persone e famiglie nelle questioni successorie. Abbiamo maturato una solida esperienza nelle questioni e nelle controversie relative a grandi patrimoni: immobili, partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie e beni in più Paesi.
Con i professionisti dello studio seguiamo sia chi si ritiene escluso o penalizzato, sia chi deve difendere le attribuzioni ricevute. Ogni incarico di assistenza legale parte dai documenti e distingue le aspettative personali dai diritti effettivamente riconosciuti.
Una lite ereditaria può riaprire conflitti familiari e compromettere rapporti destinati a durare. La affrontiamo con precisione, riservatezza e indipendenza di giudizio.
Quando esistono le condizioni, cerco una definizione negoziale della controversia. Un procedimento successorio può essere lungo e costoso: consulenze, accertamenti bancari e stime possono assorbire una parte significativa del patrimonio. Per questo prepariamo il confronto con documenti e valori verificabili e prediligiamo la mediazione civile. La trattativa, però, non deve rinviare indefinitamente la tutela.
La successione si apre con la morte della persona, che nel linguaggio giuridico è chiamata de cuius. Occorre individuare chi subentri nei suoi rapporti patrimoniali trasmissibili, quali beni e debiti ne facciano parte e se esista un testamento.
Se manca un testamento, o per la parte di patrimonio di cui il testamento non dispone, opera la successione legittima: è la legge a individuare beneficiari e quote. Se il testamento esiste, ne verifichiamo la validità e il rispetto dei diritti riservati ai familiari.
Essere chiamati all’eredità non significa averla già accettata. L’accettazione può essere espressa o risultare da comportamenti concludenti. L’erede subentra nel patrimonio o in una quota; il legatario riceve un bene o un diritto determinato, con regole diverse per l’acquisto e per i debiti. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale: da sola non risolve una lite sulla qualità di erede o sulla titolarità dei beni.
Prima di discutere le quote, ricostruiamo il patrimonio alla morte, i debiti e le donazioni compiute in vita dal de cuius. Esaminiamo in particolare:
Un conto cointestato o un bonifico a un figlio non rivelano, da soli, la natura dell’operazione: può essere una donazione, un prestito, una restituzione o un diverso rapporto. Anche le polizze assicurative richiedono un esame specifico e non vanno assimilate automaticamente ai beni ereditari. Per immobili, aziende e partecipazioni ci avvaliamo di stime motivate, così da negoziare su dati attendibili.
La legge riserva una parte del patrimonio ad alcuni familiari, i legittimari. Sono il coniuge, i figli e i discendenti che subentrano nei loro diritti; in mancanza di discendenti, gli ascendenti. Tutele corrispondenti riguardano la parte dell’unione civile. Il convivente di fatto, invece, non acquista per la sola convivenza la posizione successoria del coniuge.
La legittima è la quota che deve essere rispettata; la disponibile è quella di cui si può disporre liberamente. Le quote dipendono dalla composizione della famiglia all’apertura della successione. La tutela della legittima, da non confondere con la successione legittima, può servire anche quando esiste un testamento.
Secondo l’articolo 556 del codice civile si considera il patrimonio residuo, si detraggono i debiti e si aggiunge il valore delle donazioni rilevanti. Questa riunione fittizia è un calcolo e non comporta automaticamente la restituzione dei beni donati. Il risultato va confrontato con quanto il cliente ha effettivamente ricevuto, liberalità comprese.
Se emerge una lesione, cerchiamo un accordo che reintegri la quota con beni o somme. Altrimenti valutiamo l’azione di riduzione, che rende inefficaci verso il legittimario, nella misura necessaria, le disposizioni lesive. Vanno rispettati l’ordine previsto dalla legge, i presupposti e i termini applicabili.
Un testamento lesivo della legittima non è, per questo solo motivo, nullo. Per i beni donati e poi trasferiti a terzi esaminiamo la disciplina applicabile nel tempo, comprese le modifiche della legge n. 182/2025. Non presumiamo che il recupero possa sempre avvenire sul bene originario.
La collazione serve a tenere conto, nella divisione, delle donazioni che alcuni coeredi hanno già ricevuto dal de cuius. Così l’anticipo fatto a un figlio non altera il valore delle quote.
Secondo l’articolo 737 del codice civile vi sono tenuti i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione. La legge n. 76/2016 estende la disciplina alla parte dell’unione civile.
Possono rilevare le donazioni dirette e quelle indirette, come l’immobile intestato al figlio e pagato dal genitore con intento liberale. Esaminiamo quindi anche atti e movimenti di molti anni prima: chi abbia pagato, a quale titolo e con quali prove. Non ogni sostegno familiare è soggetto a collazione: sono escluse, fra l’altro, le spese di mantenimento, educazione e malattia.
La collazione non significa necessariamente restituire il bene. Un immobile, nei casi consentiti, può essere conferito in natura nella massa da dividere, oppure imputato, conteggiandone il valore sulla quota del beneficiario. Nell’imputazione conta il valore all’apertura della successione, con le correzioni di legge, non il prezzo storico. Per beni mobili e denaro valgono regole specifiche.
Per esempio, un genitore vedovo lascia due figli, eredi in parti uguali, senza testamento, debiti o altre attribuzioni rilevanti. Restano beni per 600.000 euro; un figlio ha già ricevuto, senza dispensa, un immobile che ai fini della collazione vale 200.000 euro. Su una massa di 800.000 euro, ogni quota vale 400.000 euro. Il figlio beneficiato conserva l’immobile e riceve altri 200.000 euro; l’altro ne riceve 400.000.
Il donante può dispensare il beneficiario dalla collazione, ma solo nei limiti della quota disponibile: non è una protezione assoluta. La collazione riguarda il riparto fra coeredi e può essere dovuta anche senza lesione della legittima; la riduzione protegge invece la quota del legittimario. Per questo impostiamo conteggi e domande separati.
Quando più eredi acquistano insieme i beni, può formarsi una comunione ereditaria. La divisione trasforma le quote sulla massa comune in attribuzioni individuali di immobili, denaro e partecipazioni, secondo i diritti degli eredi e con eventuali conguagli.
Prepariamo progetti di divisione che considerano valori ed esigenze concrete: un erede può voler conservare un immobile, un altro avere bisogno di liquidità. Assegnare un bene di elevato valore può richiedere garanzie e tempi compatibili con i conguagli. Il progetto tiene conto anche di debiti, spese, frutti, rendiconti e collazione. Se un immobile non è frazionabile, valutiamo l’attribuzione con conguagli o la vendita, cercando di prevenire quella giudiziale.
La divisione negoziale richiede il consenso dei soggetti che devono parteciparvi e le forme previste; per gli immobili ci coordiniamo con il notaio. Se la mediazione non risolve il contrasto, assistiamo nel giudizio di divisione.
Quando sorgono dubbi sulla validità di un testamento, esaminiamo il documento, la sua provenienza, la capacità del testatore e le circostanze della redazione. Una scelta sgradita, da sola, non dimostra che il testamento sia invalido.
Il testamento olografo deve essere interamente scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore. Senza autografia o sottoscrizione è nullo; altri difetti possono renderlo annullabile. Valutiamo anche l’incapacità di intendere e di volere al momento dell’atto e i vizi della volontà, come violenza o dolo. L’età avanzata, una patologia o la dipendenza da un familiare non bastano automaticamente: servono documenti, testimonianze e, se utili, accertamenti medico-legali.
L’impugnazione richiede una domanda coerente con il vizio dedotto. Verifichiamo legittimazione, onere della prova e termini. La pubblicazione del testamento olografo da parte del notaio non certifica, da sola, che la scrittura provenga dal defunto.
Accertare la falsità di un testamento può essere decisivo, ma il sospetto deve tradursi in elementi verificabili. Per questo ci avvaliamo di consulenti tecnici qualificati nell’esame forense della scrittura e dei documenti.
La cosiddetta perizia calligrafica esamina la provenienza della grafia e della firma, il gesto scrittorio e gli eventuali segni di imitazione o alterazione. Quando possibile, si lavora sull’originale e su scritture comparative autentiche, preferibilmente vicine al periodo della redazione. Una somiglianza o una differenza fra due firme non basta a dimostrare il falso. Fotocopie e scansioni possono limitare gli accertamenti.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 12307/2015), chi contesta l’autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura. Deve anche provarne i presupposti: un generico disconoscimento non basta.
La falsità in testamento olografo è disciplinata dall’articolo 491 del codice penale. Occorre il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di arrecare ad altri un danno. Si procede d’ufficio, secondo l’articolo 493-bis.
Rileva anche l’uso del testamento falso da parte di chi non abbia concorso alla falsificazione. L’occultamento, la soppressione o la distruzione di un testamento olografo vero possono rilevare ai sensi dell’articolo 490.
Se emergono elementi di reato, coordiniamo l’assistenza con i professionisti dello studio che si occupano di diritto penale. Valutiamo la denuncia, la conservazione delle prove e la tutela della persona offesa. La denuncia, però, non restituisce automaticamente una quota ereditaria né sostituisce le iniziative civili.
La mediazione offre un contesto regolato: un organismo, pubblico o privato, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia e un mediatore terzo e imparziale. Nelle controversie su successioni ereditarie e divisione il tentativo è, di regola, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È obbligatorio tentare, non accettare un accordo contrario ai propri interessi.
Le parti partecipano con i propri avvocati. Il mediatore facilita il dialogo e, nei casi previsti, può formulare una proposta, ma non decide chi abbia ragione. Il procedimento è coperto da garanzie di riservatezza. Lavoriamo su soluzioni concrete, come assegnazioni di beni, conguagli o vendite concordate, ma non promettiamo un risultato o una durata prestabilita.
Se ricorrono i requisiti dell’articolo 12 del D.Lgs. 28/2010, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo. Per gli atti soggetti a trascrizione serve anche l’autenticazione del notaio o di un altro pubblico ufficiale autorizzato.
Le agevolazioni fiscali riguardano il procedimento, non le imposte sulla successione:
I crediti hanno un limite complessivo di 600 euro per parte e per procedura. Il massimo annuo è di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche. In caso di insuccesso i crediti sono dimezzati.
Verifichiamo le condizioni vigenti al momento dell’accordo. Restano comunque compensi professionali, indennità e costi degli atti.
Un patrimonio apparentemente consistente può essere gravato da debiti, garanzie o controversie. L’accettazione pura e semplice comporta, in linea generale, la responsabilità per i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio. L’accettazione con beneficio d’inventario tiene separati i patrimoni e limita la responsabilità. Richiede però una dichiarazione formale, l’inventario e il rispetto di termini e regole di amministrazione.
Anche la rinuncia va compiuta nelle forme stabilite, prima di condotte che possano valere come accettazione. Il possesso dei beni ereditari può far decorrere termini particolarmente stringenti. Per minori e persone soggette a misure di protezione valgono regole e autorizzazioni specifiche. Coordiniamo quindi la trattativa con queste scadenze.
Abbiamo esperienza nelle successioni con risvolti internazionali, anche con l’ausilio di studi notarili di Milano. Possono coinvolgere persone residenti all’estero, cittadinanze diverse, immobili in più Stati, rapporti bancari stranieri o testamenti formati secondo un altro ordinamento. In questi casi le regole italiane non si applicano automaticamente.
Per le successioni cui si applica, il regolamento (UE) n. 650/2012 adotta come criterio generale la residenza abituale del defunto al momento della morte. Il criterio vale sia per la legge applicabile sia per la competenza, con le eccezioni previste. Il regolamento consente inoltre di scegliere, nelle forme stabilite, la legge dello Stato di cittadinanza.
Il luogo di un singolo immobile non determina quindi, da solo, le regole della successione. Il regolamento si applica alle successioni aperte dal 17 agosto 2015 negli Stati membri partecipanti, esclusi Irlanda e Danimarca. Può condurre anche alla legge di uno Stato non appartenente all’Unione europea.
Il certificato permette di dimostrare qualità, diritti o poteri successori negli Stati partecipanti, senza un distinto procedimento di riconoscimento. Il regolamento non unifica però le imposte di successione ed esclude, fra l’altro, i regimi patrimoniali della coppia. Per questo coordiniamo avvocati, notai e consulenti nel Paese interessato.
Riserviamo il contenzioso ai casi in cui un confronto trasparente e in buona fede non è possibile. Il giudice può diventare indispensabile di fronte a:
Prima di agire definiamo domanda e prove. Spieghiamo al cliente i risultati che si possono chiedere, le principali incertezze e i costi prevedibili.
Se esiste il rischio di dispersione dei beni o delle prove, valutiamo misure urgenti e cautelari. L’obbligo di mediazione non impedisce, in generale, di chiederle né di trascrivere la domanda giudiziale. Anche dopo l’avvio della causa, un accordo resta possibile.
Riferimenti: [11].
Nel primo colloquio ricostruiamo rapporti familiari, disposizioni testamentarie conosciute, beni e operazioni contestate. Sono utili:
Per i testamenti sospetti verifichiamo subito la disponibilità dell’originale e delle scritture comparative. Individuiamo urgenze, documenti mancanti e competenze da coinvolgere: avvocati dello studio, consulenti tecnici, professionisti per la stima dei beni e notai. Condividiamo con il cliente obiettivi, attività e un preventivo dei costi.
Il mio impegno è una ricostruzione rigorosa dei diritti e un confronto serio sulle possibilità di accordo. Così cerchiamo di evitare procedimenti lunghi e onerosi e, quando il giudizio è necessario, di preparare una tutela fondata su documenti e prove.
Le disposizioni richiamate vanno lette nel testo vigente e insieme alla giurisprudenza applicabile. Nelle successioni con elementi internazionali occorre individuare la legge applicabile. I collegamenti agli uffici giudiziari illustrano gli istituti; le modalità operative dipendono dall’ufficio competente.