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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato per Successioni

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L’assistenza dello studio nelle successioni a Milano

Nel mio studio a Milano assistiamo persone e famiglie nelle questioni successorie, dalla ricostruzione del patrimonio alla definizione dei rapporti fra eredi. Abbiamo maturato una solida esperienza anche nella gestione delle problematiche giuridiche relative a grandi patrimoni e in controversie che coinvolgono immobili, partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie e beni situati in più Paesi.

Con i professionisti dello studio mi occupo della tutela dei legittimari, della collazione delle donazioni, della divisione ereditaria e della contestazione dei testamenti. Seguiamo sia chi ritiene di essere stato escluso o penalizzato nella successione, sia chi deve difendere la correttezza delle attribuzioni ricevute. Ogni incarico richiede di verificare i documenti, individuare la legge applicabile e distinguere le aspettative personali dai diritti effettivamente riconosciuti.

Una controversia ereditaria riguarda spesso molto più del valore dei beni. Può riaprire conflitti familiari, coinvolgere scelte compiute molti anni prima e compromettere rapporti che proseguono dopo la morte del familiare. Il nostro compito è affrontare queste questioni con precisione, riservatezza e indipendenza di giudizio, costruendo una soluzione che tuteli la persona assistita e sia concretamente attuabile.

Il nostro metodo nelle liti fra eredi

La mia impostazione professionale è cercare, ogni volta che esistano le condizioni, una definizione negoziale della controversia. Un procedimento successorio può essere lungo, tecnicamente complesso e costoso: consulenze, accertamenti bancari, stime e contestazioni sui singoli beni possono assorbire una parte significativa del patrimonio e delle energie delle persone coinvolte.

Per questo prepariamo il confronto prima di avviarlo. Chiediamo la documentazione necessaria, ricostruiamo le attribuzioni ricevute da ciascuno e formuliamo proposte fondate su valori verificabili. Prediligiamo la mediazione civile come sede regolata nella quale discutere davanti a un terzo imparziale, con l’assistenza dei rispettivi avvocati e con la possibilità di esaminare soluzioni diverse da una semplice contrapposizione fra pretese.

La ricerca di un accordo richiede trasparenza e buona fede. Quando vengono occultati beni o documenti, negate informazioni essenziali o ostacolate verifiche ragionevoli, valutiamo il ricorso al giudice. La tutela giudiziale può essere necessaria anche di fronte a un contrasto giuridico non superabile o all’urgenza di preservare beni e prove. Manteniamo aperta la possibilità di una conciliazione, senza lasciare che il confronto diventi un rinvio indefinito della tutela.

Come si apre una successione e chi può diventare erede

La successione si apre con la morte della persona. Occorre allora individuare chi sia chiamato a subentrare nei rapporti patrimoniali trasmissibili, quali beni e debiti ne facciano parte e se esista un testamento. La disciplina illustrata in questa pagina è quella italiana; nelle vicende con elementi internazionali verifichiamo anzitutto quale legge debba applicarsi.

Se manca un testamento, oppure il testamento dispone soltanto di una parte del patrimonio, operano, per quanto necessario, le regole della successione legittima: è la legge a individuare i beneficiari e le rispettive quote. Quando esiste un testamento, esaminiamo le disposizioni, la loro validità e la compatibilità con i diritti riservati ai familiari protetti dalla legge.

Essere chiamati all’eredità non coincide con averla già accettata. L’accettazione può essere espressa o risultare da comportamenti ai quali la legge attribuisce questo significato. Distinguiamo inoltre l’erede, che subentra nell’intero patrimonio o in una quota, dal legatario, al quale è attribuito un bene o un diritto determinato: le regole dell’acquisto e della responsabilità per i debiti sono differenti.

La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale e non risolve, da sola, una lite sulla qualità di erede o sulla titolarità dei beni. Coordinare correttamente i diversi passaggi evita che un’attività svolta senza un esame preliminare produca conseguenze difficili da rimuovere.

Riferimenti: [1], [2].

La ricostruzione del patrimonio e delle attribuzioni in vita

Prima di discutere le quote, dobbiamo sapere su quali valori calcolarle. Ricostruiamo il patrimonio esistente alla morte, i debiti rilevanti, le donazioni compiute in vita e le operazioni che richiedono un approfondimento. Nelle successioni più articolate questo lavoro rappresenta una parte essenziale dell’assistenza.

Esaminiamo atti di acquisto e donazione, documentazione bancaria, movimenti finanziari, partecipazioni societarie, crediti, finanziamenti e passività. Verifichiamo anche la gestione dei beni prima e dopo il decesso, le somme prelevate, i canoni riscossi e le spese sostenute da chi abbia amministrato il patrimonio. Le richieste di accesso ai documenti vengono formulate sulla base della posizione e dei diritti del cliente.

Un conto cointestato, un bonifico a favore di un figlio o una compravendita fra familiari non consentono, da soli, di ricostruire la natura dell’operazione. Occorre verificare la provenienza delle risorse, la causa del trasferimento e gli elementi di prova: potrebbe trattarsi di una donazione, di un prestito, di una restituzione o di un diverso rapporto. Anche le polizze assicurative richiedono un esame specifico del contratto, dei premi e dei beneficiari; non assimiliamo automaticamente la prestazione assicurativa agli altri beni ereditari.

Quando il valore dei beni è discusso, ci avvaliamo delle competenze tecniche necessarie. Per immobili, aziende e partecipazioni, una stima motivata permette di negoziare su dati attendibili. Nei patrimoni rilevanti curiamo inoltre la sostenibilità delle soluzioni: assegnare un bene di elevato valore può richiedere liquidità, garanzie e tempi compatibili con il pagamento dei conguagli.

La quota di legittima e l’azione di riduzione

La legge riserva una parte del patrimonio a determinati familiari, chiamati legittimari: il coniuge, i figli e i discendenti che subentrano nei loro diritti; in mancanza di discendenti, gli ascendenti, secondo le regole applicabili. Le corrispondenti tutele riguardano anche la parte dell’unione civile. Il convivente di fatto, invece, non acquista per la sola convivenza la posizione successoria del coniuge.

La quota di legittima è la parte che deve essere rispettata; la quota disponibile è quella di cui la persona può disporre liberamente. La misura delle quote dipende dalla composizione della famiglia al momento dell’apertura della successione. Non va confusa la successione legittima, che opera in mancanza di disposizioni testamentarie per tutto o parte del patrimonio, con la tutela della legittima, che può essere necessaria anche in presenza di un testamento.

Come verifichiamo se la quota è stata lesa

Il calcolo non si limita ai beni rimasti alla morte. In base all’articolo 556 del codice civile si considera il patrimonio residuo, si detraggono i debiti e si aggiunge il valore delle donazioni rilevanti, secondo i criteri di legge. Questa operazione, chiamata riunione fittizia, è anzitutto un calcolo: non comporta automaticamente la restituzione materiale dei beni donati.

Confrontiamo poi quanto riservato al cliente con quanto gli sia stato effettivamente attribuito, tenendo conto anche delle liberalità ricevute e delle eventuali dispense rilevanti. L’esclusione dal testamento o un’attribuzione inferiore alle attese richiedono quindi una verifica complessiva, prima di formulare una richiesta economica.

Come si ottiene la reintegrazione

Se emerge una lesione, cerchiamo un accordo che reintegri la quota mediante attribuzioni di beni o somme. Quando l’accordo non è possibile, valutiamo l’azione di riduzione, che consente di rendere inefficaci nei confronti del legittimario, nella misura necessaria, le disposizioni lesive. Vanno rispettati l’ordine previsto dalla legge, i presupposti dell’azione e i termini applicabili.

Un testamento lesivo della legittima non è, per questo solo motivo, automaticamente nullo. Distinguiamo la riduzione dalla contestazione della validità dell’atto e dalle domande necessarie per conseguire concretamente quanto spetta. Per i beni donati e successivamente trasferiti a terzi esaminiamo anche la disciplina applicabile nel tempo, comprese le modifiche introdotte dalla legge n. 182/2025: non presumiamo che il recupero possa sempre avvenire sul bene originario.

Riferimenti: [2], [3], [4], [5].

La collazione: come si considerano le donazioni ricevute dagli eredi

La collazione serve a tenere conto, nella divisione ereditaria, di ciò che alcuni coeredi hanno già ricevuto dal defunto mediante donazioni. In termini semplici, quando un genitore ha anticipato a un figlio una parte delle proprie risorse, può essere necessario considerare quell’attribuzione nel successivo riparto, affinché il valore delle quote non venga alterato dall’anticipo.

L’articolo 737 del codice civile individua i soggetti obbligati: i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione. La disciplina si estende alla parte dell’unione civile in forza della legge n. 76/2016. Non si tratta quindi di un obbligo che grava indistintamente su qualunque beneficiario di una donazione: verifichiamo il rapporto familiare, la partecipazione alla successione e i presupposti della divisione.

Quali attribuzioni possono rilevare

La collazione può riguardare donazioni dirette, formalizzate come tali, e donazioni indirette, con le quali l’arricchimento viene realizzato attraverso un’altra operazione. Un esempio è l’acquisto di un immobile intestato al figlio e pagato dal genitore con intento liberale: la ricostruzione del collegamento fra pagamento e acquisto può incidere sia sull’oggetto della collazione sia sul valore da considerare.

Per questo esaminiamo anche atti e movimenti anteriori di molti anni alla morte. Individuiamo chi abbia pagato, a quale titolo, per quale beneficiario e con quali prove. Non ogni sostegno economico dato in famiglia è però soggetto a collazione: la legge prevede esclusioni, fra cui le spese di mantenimento, educazione e malattia, e regole specifiche per altre spese e liberalità. Le diverse voci devono essere qualificate prima di inserirle nei conteggi.

Conferimento in natura e imputazione

La collazione non significa necessariamente che il bene debba essere materialmente restituito. Per gli immobili, nei casi consentiti, il conferimento può avvenire in natura, facendo entrare il bene nella massa da dividere, oppure per imputazione, conteggiandone il valore sulla quota del beneficiario. Per i beni mobili e per il denaro si applicano regole specifiche.

Nella collazione per imputazione di un immobile assume rilievo il valore all’apertura della successione, con le correzioni previste dalla legge. Non basta quindi riportare il prezzo storico dell’acquisto. Verifichiamo anche miglioramenti, spese e altri elementi che possono incidere sul conteggio e sulla formazione delle porzioni.

Un esempio di collazione per imputazione

Consideriamo, per semplicità, un genitore vedovo che lasci due figli, entrambi eredi in parti uguali, senza testamento, debiti o altre attribuzioni rilevanti. Alla morte rimangono beni per 600.000 euro; uno dei figli ha già ricevuto un immobile il cui valore, ai fini della collazione, è di 200.000 euro, senza dispensa.

La massa di riferimento è pari a 800.000 euro e la quota di ciascuno vale 400.000 euro. Il figlio già beneficiato, conservando l’immobile e imputandone il valore, riceverà altri 200.000 euro dal patrimonio residuo; l’altro riceverà 400.000 euro. L’esempio mostra perché dividere soltanto i 600.000 euro rimasti, senza considerare la donazione, potrebbe produrre un risultato diverso da quello dovuto.

La dispensa e la differenza rispetto alla riduzione

Il donante può dispensare il beneficiario dalla collazione, ma la dispensa opera nei limiti della quota disponibile. La clausola va letta nel contesto degli atti e della successione: non costituisce una protezione assoluta contro ogni pretesa degli altri familiari. Inoltre, la dispensa dalla collazione e quella dall’imputazione alla propria legittima hanno funzioni diverse e non possono essere considerate equivalenti senza un esame del loro contenuto.

La collazione opera sul riparto fra i coeredi tenuti al conferimento; la riduzione protegge la quota riservata al legittimario contro le attribuzioni che la ledono. La collazione può essere dovuta anche quando non esiste una lesione della legittima. Sono istituti distinti, che possono intrecciarsi nella stessa vicenda: impostiamo separatamente i conteggi e le domande, per evitare duplicazioni o richieste fondate sul rimedio sbagliato.

Riferimenti: [3], [6], [7], [8], [9].

La divisione dell’eredità e i rapporti fra coeredi

Quando più eredi acquistano insieme i beni, può formarsi una comunione ereditaria. La divisione serve a trasformare le quote sulla massa comune in attribuzioni individuali: immobili, denaro, partecipazioni o altri beni vengono assegnati secondo i diritti di ciascuno, con eventuali conguagli.

Prepariamo progetti di divisione che tengano conto sia dei valori sia delle esigenze concrete. Un erede può essere interessato a conservare un immobile; un altro può avere necessità di liquidità. La soluzione deve considerare anche debiti, spese, frutti e rendiconti della gestione, oltre alla collazione quando dovuta. Un accordo parziale sui punti già chiariti può agevolare la definizione delle questioni ancora controverse.

Per gli immobili valutiamo la divisibilità e, quando il frazionamento non sia praticabile, l’attribuzione a uno o più condividenti con pagamento dei conguagli oppure la vendita. Cerchiamo di prevenire una vendita giudiziale quando sia possibile raggiungere una soluzione concordata economicamente sostenibile.

La divisione negoziale richiede il consenso dei soggetti che devono parteciparvi e le forme previste per i beni coinvolti. Curiamo la definizione degli accordi e il coordinamento con il notaio per gli atti immobiliari. Se la mediazione non risolve il contrasto, assistiamo nel giudizio di divisione, verificando la partecipazione di tutti i soggetti necessari e le questioni da sottoporre al Tribunale.

Riferimenti: [10], [11].

La validità del testamento e le ragioni dell’impugnazione

Il testamento esprime una volontà che l’ordinamento protegge, ma deve rispettare requisiti precisi. Esaminiamo il documento e la sua provenienza, la capacità del testatore, le circostanze della redazione e il contenuto delle disposizioni. Una scelta familiare sgradita, da sola, non dimostra che il testamento sia invalido.

Il testamento olografo deve essere interamente scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore. La mancanza dell’autografia o della sottoscrizione comporta nullità; altri difetti possono dar luogo ad annullabilità, secondo la disciplina applicabile. Anche per le altre forme testamentarie occorre individuare il vizio concreto e le sue conseguenze, senza assimilare situazioni diverse.

Valutiamo inoltre l’incapacità di intendere e di volere al momento dell’atto e gli eventuali vizi della volontà, come violenza o dolo. L’età avanzata, una patologia o la dipendenza dall’assistenza di un familiare non bastano automaticamente: occorre ricostruire la situazione rilevante attraverso documenti, testimonianze e, quando utili, accertamenti medico-legali.

L’impugnazione richiede una domanda coerente con il vizio dedotto e con l’interesse del cliente. Verifichiamo soggetti legittimati, onere della prova, termini e precedenti comportamenti che possano incidere sulla tutela. La pubblicazione del testamento olografo da parte del notaio non certifica, da sola, che la scrittura provenga effettivamente dal defunto.

Riferimenti: [2], [12].

Il sospetto di un testamento falso e la perizia sulla scrittura

Accertare la falsità di un testamento può essere decisivo per ricostruire correttamente i diritti successori. Il sospetto deve però essere trasformato in elementi verificabili. Per questo ci avvaliamo di consulenti tecnici affermati nell’esame forense della scrittura e dei documenti, selezionando le competenze richieste dal caso.

L’accertamento comunemente chiamato perizia calligrafica esamina la provenienza della grafia e della firma, le caratteristiche del gesto scrittorio e gli eventuali segni di imitazione, alterazione o intervento di altre mani. Curiamo, quando possibile, l’esame dell’originale e la raccolta di scritture comparative autentiche: lettere, appunti, firme e altri documenti utili, preferibilmente anche vicini al periodo della presunta redazione.

Una semplice somiglianza visiva, oppure una differenza fra due firme, non è sufficiente a dimostrare il falso. Il consulente deve considerare la variabilità della scrittura, le condizioni della persona e la qualità del materiale disponibile. Fotocopie e scansioni possono limitare alcuni accertamenti; i risultati vanno esposti con metodo, motivazione e indicazione dei limiti, senza attribuire alla perizia certezze che non possa offrire.

La consulenza di parte ci aiuta a valutare la fondatezza della contestazione e a preparare il confronto tecnico. Se si apre un giudizio, seguiamo l’eventuale consulenza disposta dal giudice con il nostro consulente di parte. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 12307/2015, chi contesta l’autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e provarne i presupposti: una generica dichiarazione di disconoscimento non è sufficiente.

Riferimenti: [13].

La falsificazione del testamento può costituire reato

La falsificazione di un testamento olografo ha anche uno specifico rilievo penale. L’articolo 491 del codice penale disciplina la falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito e, per le condotte previste, richiede la finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio oppure di arrecare ad altri un danno. Per il testamento olografo si procede d’ufficio, secondo l’articolo 493-bis.

La norma considera anche l’uso del documento contraffatto o alterato da parte di chi non abbia concorso nella falsificazione, con il rinvio previsto all’articolo 489. L’occultamento, la soppressione o la distruzione di un testamento olografo vero possono invece rilevare ai sensi dell’articolo 490. Per testamenti e atti di diversa natura occorre individuare la fattispecie applicabile ai fatti concreti.

Quando emergono elementi di possibile reato, coordiniamo l’assistenza successoria con i professionisti dello studio che si occupano di diritto penale. Valutiamo la denuncia, la conservazione delle prove e la tutela della persona offesa. Il procedimento penale e la controversia civile hanno finalità e regole proprie: la denuncia non restituisce automaticamente una quota ereditaria e non sostituisce la valutazione delle iniziative civili necessarie.

Riferimenti: [14].

La mediazione civile nelle controversie ereditarie

Prediligiamo la mediazione perché consente di affrontare la lite in un contesto regolato, presso un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, davanti a un mediatore terzo e imparziale. L’organismo può essere pubblico o privato: la funzione istituzionale del procedimento deriva dalla disciplina di legge e dalle garanzie previste per il suo svolgimento.

Nelle controversie in materia di successioni ereditarie e divisione, il tentativo di mediazione è, di regola, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Significa che il passaggio deve essere affrontato secondo le modalità previste dalla legge prima che il giudizio possa procedere. È obbligatorio esperire il tentativo nei casi stabiliti, non accettare un accordo contrario ai propri interessi.

Come prepariamo e conduciamo il confronto

Definiamo l’oggetto della controversia, individuiamo i soggetti da coinvolgere e predisponiamo i documenti essenziali: testamenti, atti di donazione, prospetti patrimoniali, stime e conteggi delle quote. La mediazione è più utile quando ciascuno può comprendere da quali fatti e criteri derivino le richieste dell’altro.

Le parti partecipano con l’assistenza degli avvocati, nel rispetto delle regole sulla presenza personale e sulla rappresentanza. Il mediatore facilita il dialogo e può formulare una proposta nei casi previsti, ma non decide chi abbia ragione come farebbe un giudice. Il procedimento beneficia inoltre delle garanzie di riservatezza stabilite dalla legge.

Lavoriamo su alternative concrete: assegnazioni di beni, pagamenti, conguagli, vendite concordate e definizione dei rendiconti. Nei patrimoni complessi valutiamo se siano utili verifiche tecniche condivise. Il confronto permette così di considerare anche esigenze che una sentenza potrebbe non riuscire a comporre nello stesso modo, come la conservazione di un bene familiare o la sostenibilità finanziaria dell’accordo.

L’accordo e la sua attuazione

L’obiettivo è ridurre tempi, costi e incertezza quando vi sia una reale possibilità di intesa. Non promettiamo però un risultato o una durata prestabilita: l’efficacia del percorso dipende dalla disponibilità delle parti e dalla complessità delle verifiche.

Se si raggiunge un accordo, ne curiamo il contenuto, i termini di esecuzione, le garanzie e le formalità. Quando ricorrono i requisiti dell’articolo 12 del D.Lgs. 28/2010, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati costituisce titolo esecutivo. Per gli atti soggetti a trascrizione immobiliare occorrono anche le formalità e l’autenticazione richieste dalla legge, con il coinvolgimento del notaio o dell’altro pubblico ufficiale autorizzato.

Riferimenti: [11], [15].

Le agevolazioni fiscali della mediazione

La mediazione può offrire vantaggi fiscali specifici, che valutiamo insieme alla convenienza complessiva dell’accordo. Il beneficio non consiste nell’eliminazione generalizzata delle imposte sulla successione: occorre distinguere le agevolazioni del procedimento dal trattamento fiscale dei singoli atti e trasferimenti.

La disciplina prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dagli oneri indicati dalla legge per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento. Il verbale e l’accordo di conciliazione beneficiano inoltre dell’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro; oltre tale soglia, l’imposta è dovuta sulla parte eccedente.

Sono previsti anche crediti d’imposta sulle indennità corrisposte all’organismo e, nelle mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice, sui compensi per l’assistenza dell’avvocato, entro i parametri e i limiti normativi. Per questi crediti il limite complessivo è di 600 euro per parte e per procedura, con un massimo annuo di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche. In caso di insuccesso, i crediti sono ridotti della metà.

Il riconoscimento richiede il rispetto delle condizioni, della documentazione e delle modalità di domanda previste. Verifichiamo le disposizioni vigenti al momento dell’accordo e gli effetti dei trasferimenti concordati, coordinandoci con il notaio e, quando necessario, con il consulente fiscale. Le agevolazioni non rendono gratuita la mediazione: restano da considerare compensi professionali, indennità, eventuali consulenze e costi degli atti.

Riferimenti: [16], [17], [18].

Accettazione, beneficio d’inventario e rinuncia

L’assistenza successoria comprende anche la valutazione della scelta se accettare o rinunciare all’eredità. Un patrimonio apparentemente consistente può essere gravato da debiti, garanzie o controversie: prima di compiere atti sui beni esaminiamo le informazioni disponibili e i possibili effetti sul patrimonio personale del chiamato.

L’accettazione pura e semplice comporta, in linea generale, la responsabilità per i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio. L’accettazione con beneficio d’inventario mantiene invece la separazione fra i patrimoni e limita la responsabilità nei modi previsti dalla legge. Richiede una dichiarazione formale, l’inventario e il rispetto di termini e regole di amministrazione: non basta dichiarare informalmente di voler rispondere soltanto entro il valore ricevuto.

La rinuncia deve essere compiuta nelle forme stabilite e va valutata prima di porre in essere condotte che possano integrare un’accettazione. Il possesso dei beni ereditari può far decorrere termini particolarmente stringenti. Esaminiamo inoltre la presenza di minori o di persone soggette a misure di protezione, per le quali sono previste regole e autorizzazioni specifiche.

Queste verifiche incidono anche sulla strategia della lite. La volontà di trattare con gli altri familiari deve essere coordinata con le scadenze e con gli atti necessari a conservare le possibilità di scelta del cliente.

Riferimenti: [21], [22].

Le successioni con elementi internazionali

Abbiamo esperienza nelle questioni successorie con risvolti internazionali, anche con l’ausilio di primari studi notarili di Milano. Una successione può coinvolgere persone residenti all’estero, cittadinanze diverse, immobili in più Stati, rapporti bancari stranieri o testamenti formati secondo un altro ordinamento. In questi casi non è sufficiente applicare automaticamente le regole italiane a ogni aspetto della vicenda.

Legge applicabile e autorità competente

Per le successioni cui si applica, il regolamento (UE) n. 650/2012 individua come criterio generale la residenza abituale del defunto al momento della morte, sia per la legge applicabile sia per la competenza, con le eccezioni e le distinzioni previste. Consente inoltre di scegliere, nelle forme stabilite, la legge dello Stato di cui si possiede la cittadinanza. Il luogo in cui si trova un singolo immobile non determina dunque, da solo, tutte le regole della successione.

Verifichiamo la vita effettiva della persona, le disposizioni testamentarie e l’eventuale scelta di legge. Il regolamento si applica alle successioni aperte dal 17 agosto 2015 negli Stati membri partecipanti; Irlanda e Danimarca non vi partecipano. Può condurre all’applicazione anche della legge di uno Stato non appartenente all’Unione europea, secondo le proprie regole.

Documenti, beni all’estero e certificato successorio europeo

Coordiniamo l’acquisizione e l’utilizzo dei documenti, le traduzioni e le formalità eventualmente richieste, con il supporto notarile e, quando necessario, di professionisti nel Paese interessato. Valutiamo il certificato successorio europeo, strumento che permette di dimostrare qualità, diritti o poteri successori negli Stati partecipanti senza dover avviare un distinto procedimento di riconoscimento per il certificato stesso.

Il regolamento non unifica le imposte di successione e lascia fuori dal proprio ambito altre materie, fra cui i regimi patrimoniali della coppia. Teniamo quindi distinti il diritto successorio, la titolarità dei beni, gli adempimenti locali e i profili fiscali. La collaborazione fra avvocati, notai e consulenti serve a costruire un accordo che possa essere attuato anche oltre i confini italiani.

Riferimenti: [19], [20].

Quando diventa necessario rivolgersi al Tribunale

Riserviamo il contenzioso ai casi in cui non sia possibile ottenere una tutela adeguata attraverso un confronto trasparente e una soluzione negoziale. L’occultamento del patrimonio, il rifiuto di rendere conto della gestione, una contestazione fondata sull’autenticità del testamento o l’impossibilità di riconoscere le quote spettanti possono rendere indispensabile l’intervento del giudice.

Prima di agire definiamo la domanda e le prove: reintegrazione della legittima, accertamento della provenienza o invalidità del testamento, divisione, restituzioni e rendiconti richiedono impostazioni differenti. Spieghiamo al cliente quali risultati possono essere richiesti, i principali elementi di incertezza e i costi prevedibili delle attività. Anche una difesa contro pretese infondate deve poggiare sulla medesima ricostruzione documentale.

Se esiste il rischio di dispersione dei beni o di perdita delle prove, valutiamo gli strumenti urgenti e cautelari, quando ne ricorrono i presupposti. L’obbligo di mediazione non impedisce, in generale, di chiedere le misure urgenti e cautelari consentite dalla legge né di trascrivere la domanda giudiziale.

La scelta di iniziare una causa non esclude un accordo successivo. Continuiamo a valutarne la convenienza alla luce degli elementi emersi, perché lo scopo dell’incarico resta la tutela concreta dei diritti del cliente e la definizione della controversia.

Riferimenti: [11].

Il primo colloquio con il nostro studio a Milano

Nel primo colloquio ricostruiamo i rapporti familiari, le disposizioni testamentarie conosciute, i beni e le operazioni contestate. Sono utili i testamenti e i verbali di pubblicazione, gli atti di donazione, la documentazione bancaria e immobiliare, la dichiarazione di successione se già presentata e la corrispondenza intercorsa fra gli interessati. Per i testamenti sospetti valutiamo fin dall’inizio la disponibilità dell’originale e delle scritture comparative.

Individuiamo le urgenze, i documenti mancanti e le competenze da coinvolgere. Il lavoro viene coordinato fra gli avvocati dello studio e, secondo le necessità, consulenti tecnici, esperti nella valutazione dei beni e notai. Condividiamo con il cliente gli obiettivi, le attività e un preventivo dei costi.

Il mio impegno è affrontare la successione attraverso una ricostruzione rigorosa dei diritti e un confronto serio sulle possibilità di accordo. È su questa base che cerchiamo di evitare procedimenti lunghi e onerosi e, quando il giudizio diventa necessario, prepariamo una tutela sostenuta da documenti, prove e richieste precise.

Riferimenti normativi e istituzionali

Le disposizioni richiamate vanno lette nel testo vigente e insieme alla giurisprudenza applicabile. Nelle successioni con elementi internazionali occorre individuare la legge applicabile. I collegamenti agli uffici giudiziari illustrano gli istituti; le modalità operative dipendono dall’ufficio competente.

  1. Ministero della Giustizia — Successione testamentaria e concorso con la successione legittima
  2. Consiglio Nazionale del Notariato — Testamenti e tutela dei legittimari
  3. Codice civile — Articoli 536 e seguenti, 553 e seguenti e 556: legittima, riduzione e riunione fittizia
  4. Legge 76/2016 — Articolo 1, comma 21: diritti successori delle parti dell’unione civile
  5. Consiglio Nazionale del Notariato — Donazioni e riforma introdotta dalla legge 182/2025
  6. Codice civile — Articolo 737: soggetti tenuti alla collazione e dispensa
  7. Codice civile — Articolo 746: collazione degli immobili
  8. Codice civile — Articolo 742: spese non soggette a collazione
  9. Fondazione Italiana del Notariato — Liberalità indirette e modalità della collazione
  10. Codice civile — Articoli 713 e seguenti: divisione ereditaria
  11. D.Lgs. 28/2010 — Mediazione civile: articoli 5, 8–12, 17 e 20
  12. Codice civile — Articoli 591, 602, 606 e 624: capacità, testamento olografo e invalidità
  13. Corte di cassazione, Portale del Massimario — Sezioni Unite 12307/2015: contestazione dell’autenticità del testamento olografo
  14. D.Lgs. 7/2016, articolo 2 — Articoli 490, 491 e 493-bis c.p.: falsità testamentaria e procedibilità
  15. Ministero della Giustizia — Organismi di mediazione e registro
  16. Ministero della Giustizia — Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione
  17. Camera di Commercio di Bologna — Agevolazioni fiscali e crediti d’imposta della mediazione
  18. Camera di Commercio di Cagliari-Oristano — Mediazione: limiti complessivi dei crediti d’imposta
  19. Regolamento (UE) 650/2012 — Competenza, legge applicabile e certificato successorio europeo
  20. Portale europeo della giustizia elettronica — Successioni transfrontaliere
  21. Tribunale di Milano — Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
  22. Tribunale di Milano — Eredità e successione: inventario, rinuncia e relative procedure