• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 8295 4969
  • info@studiolegalebianucci.it
Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

Parlare di affidamento familiare significa affrontare una situazione delicata: un minore vive per un periodo fuori dalla propria casa, mentre la famiglia d’origine e quella affidataria cercano di capire quali siano i rispettivi diritti e doveri. Può sorgere il dubbio se l’affido interrompa il rapporto con i genitori, chi possa decidere per scuola e salute, quanto possa durare l’accoglienza o che cosa accada quando viene disposto un allontanamento urgente.

Il punto di partenza è il minore. In questa guida voglio chiarire che l’affidamento familiare non è un’adozione anticipata né una sanzione automatica per i genitori. Vedremo insieme come si forma il provvedimento, quali rapporti restano alla famiglia d’origine, quale spazio ha la famiglia affidataria nei procedimenti giudiziari e quali garanzie operano quando l’intervento è urgente.

L’affidamento familiare è una misura temporanea, non un’adozione

L’affido mira a superare una difficoltà temporanea. La legge n. 184 del 1983 parte dal diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia. Se la famiglia non riesce temporaneamente a provvedere alla sua crescita e istruzione, può essere disposto l’affidamento presso un’altra famiglia, una persona singola idonea oppure, soltanto in via residuale, una comunità di tipo familiare.

L’accoglienza da parte degli affidatari offre al minore cura quotidiana, stabilità e relazioni affettive; non cancella però, da sola, il legame giuridico con i genitori. L’affidamento non coincide con l’adozione. L’adozione presuppone un diverso procedimento e condizioni diverse, mentre l’affido è costruito per consentire il recupero delle condizioni che rendono possibile la vita del minore nella famiglia d’origine.

La difficoltà economica dei genitori, considerata isolatamente, non giustifica l’allontanamento del figlio: la legge richiede interventi di sostegno alla famiglia. Il provvedimento di affido entra in gioco quando il bisogno del minore non può essere adeguatamente soddisfatto nel contesto familiare in quel momento. Questa distinzione è espressa negli articoli 1 e 2 della legge n. 184 del 1983 sul diritto del minore a una famiglia.

Chi decide l’affidamento e che cosa deve contenere il provvedimento

Il consenso dei genitori cambia il percorso. Se i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, oppure il tutore, prestano consenso, l’affidamento è disposto dal servizio sociale locale e diventa esecutivo con decreto del giudice tutelare. Se l’assenso manca, la decisione spetta al tribunale per i minorenni. In entrambi i casi, il minore che ha compiuto dodici anni deve essere ascoltato; può essere ascoltato anche se più piccolo, quando ha capacità di discernimento.

Il provvedimento non dovrebbe limitarsi a indicare la famiglia presso cui il minore viene collocato. Deve definire il progetto di affido. La legge richiede che indichi le ragioni dell’affidamento, la durata presumibile, i poteri attribuiti agli affidatari, le modalità dei rapporti del minore con genitori e altri familiari, nonché il servizio sociale responsabile del programma e della vigilanza.

Queste indicazioni hanno un rilievo concreto. Per esempio, la frequenza e le modalità degli incontri con i genitori non dipendono dalla scelta unilaterale degli affidatari né da un accordo informale che contraddica il provvedimento. Anche quando i rapporti devono essere modificati per un fatto sopravvenuto, occorre distinguere fra una difficoltà organizzativa occasionale e una circostanza che incide sul benessere o sulla sicurezza del minore.

I diritti della famiglia d’origine durante l’affidamento

I genitori restano una presenza giuridicamente rilevante. L’affido non determina, per sua natura, la perdita della responsabilità genitoriale. La famiglia d’origine conserva il rapporto con il figlio nei limiti stabiliti nel provvedimento e nelle eventuali decisioni giudiziarie di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale. Per questo è essenziale leggere insieme il decreto di affido e gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 330 o 333 del codice civile.

Quando non vi è una pronuncia che limiti la responsabilità genitoriale nei termini previsti dalla legge, gli affidatari devono tenere conto delle indicazioni dei genitori nell’educazione e nell’istruzione del minore. Non è un potere di gestione quotidiana illimitato. Serve a mantenere una continuità educativa compatibile con il progetto di affido, con le prescrizioni dell’autorità che lo ha disposto e soprattutto con l’interesse del figlio.

La famiglia d’origine ha inoltre interesse a conoscere l’obiettivo concreto dell’affido: quali difficoltà devono essere affrontate, quali sostegni sono previsti e quale evoluzione viene osservata. Le relazioni periodiche del servizio sociale non sono un elemento meramente burocratico: servono a riferire sull’andamento del programma, sulla durata prevedibile dell’affido e sulle condizioni del nucleo di provenienza. Il rientro non è automatico né discrezionale. Dipende dal venir meno della difficoltà temporanea e dalla verifica che il ritorno corrisponda al bene del minore.

Compiti della famiglia affidataria e partecipazione al procedimento

Gli affidatari curano la vita quotidiana del minore. Devono accoglierlo, provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, rispettando le prescrizioni dell’autorità affidante. La legge attribuisce loro i poteri collegati alla responsabilità genitoriale per gli ordinari rapporti con scuola e autorità sanitarie. Per le scelte che eccedono questa ordinaria gestione, il riferimento resta il contenuto specifico del provvedimento di affido e delle eventuali decisioni del giudice.

La famiglia affidataria non diventa titolare di un diritto a trattenere il minore presso di sé fino a quando lo ritenga opportuno. Il suo ruolo è orientato alla protezione del minore. Ciò non rende irrilevante il legame costruito nell’accoglienza: gli affidatari possono fornire elementi importanti sulla quotidianità, sui bisogni del bambino o del ragazzo e sugli effetti che un cambiamento di collocamento può produrre.

Convocazione e memorie nell’interesse del minore

La legge n. 173 del 2015 ha previsto che l’affidatario o la famiglia collocataria siano convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili relativi alla responsabilità genitoriale, all’affidamento e all’adottabilità che riguardano il minore affidato. Possono anche presentare memorie scritte nell’interesse del minore. Essere convocati non attribuisce un potere di veto. Significa che il giudice deve poter conoscere il contributo di chi vive con il minore prima di assumere decisioni che incidono sulla sua vita. Il riferimento normativo è nella legge n. 173 del 2015 sulla continuità affettiva nell’affido familiare.

Durata dell’affido, rientro e continuità delle relazioni

La durata deve essere indicata fin dall’inizio. L’affidamento è collegato agli interventi necessari per affrontare la difficoltà della famiglia d’origine e non può superare ventiquattro mesi. La proroga richiede l’intervento del tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, nel contraddittorio delle parti e soltanto se interrompere l’affido arrecherebbe grave pregiudizio al minore.

L’affido può cessare allo scadere del termine oppure prima, con provvedimento dell’autorità che lo ha disposto, se la difficoltà temporanea della famiglia d’origine è venuta meno o se proseguire l’accoglienza danneggia il minore. La cessazione richiede una decisione. Non basta che una delle famiglie comunichi di voler cambiare assetto, perché il collocamento del minore e i rapporti familiari devono restare regolati in modo chiaro.

Il ritorno nella famiglia d’origine non impone necessariamente di interrompere ogni contatto con gli affidatari. La legge tutela, se ciò risponde all’interesse del minore, la continuità delle relazioni socio-affettive positive consolidate durante l’affido. Lo stesso criterio può operare se il minore viene affidato a un’altra famiglia o adottato. La continuità affettiva non è automatica. Il giudice considera le valutazioni documentate dei servizi sociali e ascolta il minore che abbia dodici anni, o anche più giovane se capace di discernimento.

Quando l’allontanamento è urgente

L’urgenza richiede un pericolo grave e attuale. L’articolo 403 del codice civile consente alla pubblica autorità di collocare il minore in un luogo sicuro quando è moralmente o materialmente abbandonato oppure è esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica, e vi è necessità di intervenire subito. Non è il normale strumento per gestire conflitti familiari o difficoltà che consentono una valutazione ordinaria.

Dopo il collocamento in sicurezza, la pubblica autorità deve avvisare immediatamente il pubblico ministero e trasmettere entro ventiquattro ore il provvedimento, i documenti utili e una relazione sintetica sui motivi dell’intervento. Se non revoca il collocamento, il pubblico ministero deve chiedere la convalida al tribunale per i minorenni entro le successive settantadue ore. Il tribunale provvede sulla convalida entro quarantotto ore, nomina il curatore speciale del minore e fissa un’udienza entro quindici giorni. L’intervento immediato è sottoposto a controllo giudiziario rapido.

Il ricorso del pubblico ministero e il decreto di convalida devono essere notificati entro quarantotto ore ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale e al curatore speciale. All’udienza il giudice sente le parti, può assumere informazioni e procede all’ascolto del minore. Nei quindici giorni successivi il tribunale conferma, modifica o revoca la convalida; contro questo decreto, i genitori, il pubblico ministero e il curatore speciale possono proporre reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione. Se i passaggi essenziali non rispettano i termini previsti, il provvedimento urgente perde efficacia. La procedura è disciplinata dall’articolo 403 del codice civile, come modificato dalla legge n. 206 del 2021.

Quali elementi aiutano a comprendere la situazione

Il provvedimento scritto è il primo riferimento. Per capire quali diritti siano esercitabili occorre individuare se l’affido è consensuale o giudiziale, chi lo ha disposto, quale durata indica, come disciplina gli incontri e quali poteri attribuisce agli affidatari. Contano anche eventuali decisioni sulla responsabilità genitoriale e le relazioni che documentano l’evoluzione della difficoltà iniziale.

Se la questione riguarda il rientro, la proroga o la modifica degli incontri, non è utile contrapporre in astratto famiglia d’origine e affidatari. Conta l’effetto concreto sul minore. Possono essere rilevanti la stabilità raggiunta, il percorso di sostegno dei genitori, la qualità dei rapporti mantenuti e la possibilità di preservare legami positivi senza esporre il minore a nuove difficoltà. Se hai ricevuto un atto giudiziario o un provvedimento urgente, puoi contattarmi per inquadrare il contenuto e le scelte consentite dalla procedura.

Domande frequenti

Posso vedere mio figlio durante l’affidamento familiare?

In linea generale sì, secondo le modalità stabilite. L’affido non interrompe automaticamente il rapporto tra genitore e figlio. Giorni, frequenza, luogo ed eventuale supervisione degli incontri dipendono dal provvedimento di affido e da possibili decisioni sulla responsabilità genitoriale. Una modifica è possibile quando esistono ragioni concrete legate al benessere o alla sicurezza del minore.

La famiglia affidataria può decidere da sola per scuola e salute?

Può gestire i rapporti ordinari. L’affidatario esercita i poteri connessi alla responsabilità genitoriale nei rapporti quotidiani con scuola e autorità sanitarie. Il provvedimento può precisare o limitare tali poteri. Per le decisioni che non rientrano nell’ordinaria gestione, è necessario fare riferimento alle disposizioni dell’autorità affidante e alla posizione dei genitori o del tutore.

L’affidamento può durare più di due anni?

Sì, ma non con un semplice rinnovo informale. La durata indicata nel provvedimento non può superare ventiquattro mesi. La proroga oltre quel limite richiede la decisione del tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, quando interrompere l’affido provocherebbe un grave pregiudizio al minore.

Gli affidatari devono essere sentiti dal giudice?

Devono essere convocati nei procedimenti indicati dalla legge. Nei giudizi su responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità relativi al minore affidato, la convocazione dell’affidatario o della famiglia collocataria è prevista a pena di nullità. Possono presentare memorie nell’interesse del minore, ma non acquisiscono per questo un potere di scegliere autonomamente il suo collocamento.

Il rientro nella famiglia d’origine interrompe ogni rapporto con gli affidatari?

No, il rapporto può proseguire se è positivo per il minore. La legge tutela la continuità delle relazioni socio-affettive consolidate durante l’affido quando corrisponde all’interesse del minore. Non esiste però un diritto automatico a mantenere contatti: occorre considerare il legame effettivo, il progetto di rientro e le valutazioni documentate dei servizi sociali.