Gli assegni di mantenimento possono riguardare i figli, il coniuge separato o l’ex coniuge: parto da questa distinzione perché le regole non sono identiche. Se devi versare o ricevere un contributo, potresti chiederti quanto incida il reddito, se una spesa scolastica sia già compresa o che cosa accada quando un pagamento manca.
In questa guida ti spiego quali elementi contano per determinare l’importo e quando può essere chiesta una revisione. Voglio aiutarti a distinguere tra obblighi già stabiliti e cambiamenti da formalizzare, senza confondere le esigenze dei figli con i rapporti economici tra adulti.
L’art. 337-ter del codice civile prevede un contributo proporzionato alle risorse dei genitori. Contano esigenze attuali del figlio, tenore di vita durante la convivenza, tempi presso ciascun genitore, risorse economiche e valore dei compiti domestici e di cura. La disciplina è stata introdotta dal d.lgs. 154/2013, art. 55.
Non esiste una percentuale dello stipendio valida per tutte le famiglie. L’affidamento condiviso non esclude l’assegno: anche con permanenze simili, contano distribuzione delle spese e differenze economiche. L’assegno per i figli è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, salvo un diverso parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Per capire se una spesa vada pagata separatamente, partirei dal testo del provvedimento o dell’accordo: può indicare categorie, quote e necessità del consenso preventivo. Un protocollo sulle spese può orientare la lettura, verificandone il richiamo nel titolo e la pertinenza alla situazione.
La distinzione non dipende soltanto dall’etichetta scolastica o sanitaria. Contano anche prevedibilità e rilevanza economica al momento della determinazione dell’assegno. La rassegna civile della Corte di cassazione di marzo 2024 richiama questa valutazione anche per i costi universitari e abitativi dello studente fuori sede, senza classificarli automaticamente come straordinari.
Nella separazione, l’art. 156 del codice civile consente il mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitata la separazione e che non abbia redditi propri adeguati. Rilevano condizioni economiche e tenore di vita matrimoniale; l’importo dipende dalle circostanze e dai redditi dell’obbligato. La differenza tra stipendi non determina automaticamente il diritto.
Dopo il divorzio, l’art. 5 della legge 898/1970 prevede presupposti diversi. L’assegno ha una funzione assistenziale e perequativo-compensativa, che considera gli squilibri economici collegati anche alle scelte familiari condivise. Contano mezzi disponibili, possibilità oggettive di procurarseli, contributo alla famiglia e ai patrimoni, durata del matrimonio: non si ripristina automaticamente il precedente tenore di vita.
Confronterei risorse effettive e bisogni documentati: dichiarazioni fiscali, buste paga, disponibilità patrimoniali, costi abitativi e spese dei figli. Il calendario delle permanenze e la distribuzione della cura aiuterebbero a capire chi sostiene le attività quotidiane. Il solo reddito mensile non restituisce necessariamente un quadro completo.
Per un assegno già stabilito, confronterei il titolo e i documenti economici precedenti con quelli attuali, distinguendo cambiamenti successivi e circostanze già valutate. Per una spesa extra, esaminerei ricevuta, prova del pagamento e comunicazioni sulla scelta di sostenerla: il documento di spesa, da solo, non risolve ogni contestazione.
Risorse diminuite o nuove esigenze dei figli possono giustificare una modifica, ma occorre documentarne l’incidenza concreta. L’art. 337-quinquies c.c. consente di chiedere la revisione del contributo per i figli; per separazione e divorzio rilevano i giustificati motivi sopravvenuti previsti dalle rispettive discipline.
La domanda di revisione, da sola, non modifica l’obbligo vigente. Eviterei riduzioni unilaterali, sospensioni o compensazioni con acquisti diretti. Se c’è accordo, valuterei come formalizzarlo attraverso gli strumenti consentiti; in mancanza, occorre chiedere al giudice la modifica delle condizioni.
In caso di mancato pagamento, ricostruirei le somme effettivamente dovute, distinguendo rate, adeguamenti e spese extra, e sottraendo i versamenti ricevuti. Questo evita richieste imprecise: un bonifico parziale non salda necessariamente la rata, ma deve comunque essere considerato nel conteggio.
Anche i provvedimenti temporanei sui contributi economici sono immediatamente esecutivi, secondo l’art. 473-bis.36 c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, art. 3. Valuterei il pignoramento oppure, verificati i relativi presupposti e adempimenti, il pagamento diretto da parte di un terzo tenuto a versare periodicamente somme al debitore. La scelta richiede l’esame del titolo, dell’inadempimento e dei beni o crediti aggredibili.
No, non c’è una percentuale legale universale. Per i figli contano esigenze, risorse di entrambi i genitori, permanenze e compiti di cura. Per il coniuge separato e l’ex coniuge valgono presupposti differenti: applicare una percentuale allo stipendio può trascurare elementi decisivi.
No, la maggiore età non estingue automaticamente l’obbligo. Occorre valutare l’autonomia economica e, se manca, percorso formativo, impegno nella ricerca di un’attività e possibilità concrete di raggiungerla. Un assegno già stabilito non va interrotto unilateralmente soltanto perché il figlio è diventato maggiorenne.
Puoi chiedere una revisione quando la diminuzione delle risorse è rilevante e documentata, ma la riduzione non è automatica. Esaminerei ragioni e durata del cambiamento, patrimonio ed esigenze del beneficiario, confrontandoli con la situazione considerata nella precedente determinazione.
Non puoi sostituire unilateralmente il pagamento previsto con acquisti diretti. Regali e spese sostenute spontaneamente non diventano automaticamente anticipi dell’assegno. Prima di cambiare le modalità di contribuzione, occorre verificare il titolo e formalizzare un’eventuale diversa regolazione nelle forme appropriate.
No, mantenimento e frequentazione non sono uno scambio. L’inadempimento va affrontato con gli strumenti di tutela del credito, senza subordinare gli incontri al pagamento. Eventuali problemi relativi alla sicurezza o al benessere dei figli richiedono una valutazione distinta e i provvedimenti appropriati.