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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

La separazione dei genitori non richiede di dividere i fratelli. Può però accadere che, nel progettare la nuova vita quotidiana dei figli, un genitore proponga abitazioni diverse, tempi separati o un collocamento prevalente distinto per ciascuno. È naturale domandarsi se i fratelli abbiano il diritto di restare insieme, quanto conti il loro legame, se possano esprimere una preferenza e che cosa fare se una decisione li allontana.

Voglio chiarire un punto che evita molti equivoci: l’unità tra fratelli ha un peso reale, ma non funziona come una regola rigida valida in ogni situazione. Vedremo insieme quale criterio guida il giudice, perché affidamento e collocamento sono concetti diversi, quali fatti rendono ragionevole una soluzione comune oppure separata e come distinguere una contestazione immediata da una richiesta di modifica successiva.

Il rapporto tra fratelli entra nella tutela dell’interesse dei figli

Il criterio decisivo è il benessere di ciascun figlio. L’articolo 337-ter del codice civile impone al giudice di adottare i provvedimenti sui figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. La norma tutela inoltre la continuità della relazione con entrambi i genitori e con i parenti di ciascun ramo familiare. In una separazione, il rapporto quotidiano tra fratelli può quindi essere un elemento importante per capire quale organizzazione protegga meglio la crescita e la stabilità dei minori. Codice civile, articolo 337-ter

Non esiste un automatismo di coabitazione. Il codice civile non stabilisce che i fratelli debbano abitare sempre nella stessa casa dopo la separazione. La decisione non può ridursi né a una divisione aritmetica dei figli né all’idea opposta che il gruppo fraterno debba rimanere indistinto, senza considerare le esigenze personali. La domanda corretta è se la vita insieme costituisca, in quella famiglia, una protezione concreta e se esistano ragioni altrettanto concrete per derogare.

La comunanza di vita può avere valore protettivo. La Corte costituzionale ha riconosciuto, in materia di adozione, che la perdita dell’unità di vita e di educazione tra fratelli può provocare un danno grave da sottoporre a rigorosa valutazione giudiziale. Non è una decisione sulle condizioni di separazione dei genitori e non crea una regola automatica per tali procedimenti; aiuta però a comprendere perché il legame fraterno non possa essere trattato come un dettaglio secondario. Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 1992

Conta il rapporto reale, non soltanto la parentela. Due fratelli molto uniti, che condividono scuola, ritmi domestici, amici e sostegno quotidiano, possono subire in modo rilevante la perdita della convivenza. Diversa è la situazione di figli con una forte differenza di età, con routine già autonome o con bisogni che rendono necessario un assetto differente. Non occorre dimostrare un legame ideale: servono fatti che mostrino quale ruolo abbia quel rapporto nella vita di ciascun minore.

Affidamento e collocamento rispondono a domande diverse

L’affidamento riguarda le decisioni importanti. L’affidamento condiviso mantiene entrambi i genitori coinvolti nelle scelte rilevanti sulla vita del figlio, come istruzione, salute, educazione e residenza abituale. Non significa che ogni figlio debba trascorrere esattamente metà del tempo con ciascun genitore, né che i genitori debbano concordare ogni scelta ordinaria. Il modello condiviso resta orientato alla partecipazione effettiva di entrambi, purché sia compatibile con l’interesse del minore.

Il collocamento riguarda la quotidianità. Per collocamento prevalente si intende, in termini pratici, la casa nella quale il figlio vive di regola e dalla quale si organizzano scuola, cure, attività e tempi con l’altro genitore. È quindi possibile che fratelli siano affidati a entrambi i genitori ma abbiano, in circostanze particolari, collocamenti diversi. Il Ministero della giustizia ricorda che l’affidamento condiviso non comporta necessariamente una ripartizione paritaria del tempo e che il provvedimento normalmente individua il genitore presso il quale il figlio vive stabilmente. Ministero della giustizia, custodia dei figli minorenni e responsabilità genitoriale

Separare i fratelli non risolve il conflitto degli adulti. Non è una misura da usare per compensare pretese dei genitori, distribuire in modo uguale i figli o rendere apparentemente simmetrici i tempi di frequentazione. Se un figlio vive con un genitore e l’altro con l’altro genitore, devono emergere benefici comprensibili per entrambi i minori. La maggiore comodità organizzativa degli adulti, da sola, non spiega perché la separazione dei fratelli sia nell’interesse dei figli.

La distanza cambia l’effetto della scelta. Due abitazioni vicine, una scuola comune e un calendario coordinato possono consentire ai fratelli di vedersi con continuità anche se il collocamento non è identico. Se invece le case sono lontane, gli orari impediscono incontri ordinari e i fine settimana risultano alternati senza sovrapposizioni, la stessa scelta produce un allontanamento molto più incisivo. Il giudice deve guardare alla vita effettiva che deriva dal calendario, non alla sola formula scritta nel provvedimento.

Quando un collocamento separato può essere giustificato

La sicurezza viene prima della convivenza. Se un fratello è esposto ad aggressioni, minacce, comportamenti gravemente svalutanti o altre condotte che gli provocano un pregiudizio attuale, il bisogno di protezione può rendere necessario un assetto distinto. In questa situazione, richiamare in astratto il valore dell’unità fraterna non basta. Occorre evitare che la scelta di tenere insieme i figli costringa quello più vulnerabile a vivere una relazione dannosa.

I bisogni individuali devono essere verificabili. Una diversa organizzazione può essere presa in considerazione quando un figlio necessita di cure sanitarie continuative, di un sostegno educativo specifico o di una stabilità scolastica che l’altro non condivide. Anche una scelta personale matura può avere rilievo. Non bastano, invece, la diversa età dei figli o generiche preferenze dei genitori: il vantaggio della soluzione proposta deve essere spiegato con la scuola frequentata, i tempi di spostamento, le cure necessarie e le concrete risorse disponibili.

La separazione non deve cancellare la relazione. Quando la convivenza non è possibile o non è favorevole, resta necessario interrogarsi su come preservare un contatto compatibile con il benessere di entrambi. Possono assumere rilievo tempi comuni nei fine settimana, vacanze coordinate, ricorrenze familiari e modalità di comunicazione adatte all’età. Un incontro sporadico ha un significato diverso da una frequentazione regolare che permette ai fratelli di continuare a riconoscersi nella propria vita quotidiana.

Una misura protettiva può essere temporanea. Se la difficoltà che giustifica la distanza è collegata a una fase di crisi, a un percorso di cura o a un conflitto che richiede interventi di sostegno, la soluzione non dovrebbe essere considerata immutabile per questo solo fatto. Il tempo, la crescita dei figli e l’evoluzione delle condizioni possono rendere opportuno riconsiderare il calendario, la vicinanza delle abitazioni o le modalità degli incontri fraterni.

L’ascolto dei figli chiarisce i fatti, ma non trasferisce a loro la decisione

Il minore può esprimere la propria opinione. Nei procedimenti che richiedono provvedimenti che lo riguardano, il figlio che ha compiuto dodici anni è ascoltato dal giudice; può esserlo anche se più piccolo, quando è capace di discernimento, cioè di comprendere adeguatamente la situazione e di formulare un pensiero proprio. Le sue opinioni devono essere considerate in rapporto all’età e alla maturità. Decreto legislativo n. 149 del 2022, articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 del codice di procedura civile

Essere ascoltato non equivale a scegliere. Il figlio non deve portare il peso di decidere con quale genitore vivere o se restare con il fratello. Può però spiegare aspetti che gli adulti non colgono: il senso di protezione ricevuto dal fratello, la paura di perderne la presenza, l’impatto degli spostamenti, l’esigenza di non cambiare scuola o la sofferenza causata da una convivenza conflittuale. Il giudice colloca queste informazioni nella valutazione complessiva, senza trasformare il minore nell’arbitro della separazione.

La volontà va letta nel contesto. Un adolescente che chiede di vivere con un genitore diverso dal fratello può avere una ragione stabile, per esempio una scuola ormai radicata o un percorso personale che richiede continuità. La stessa richiesta può invece nascere da una tensione transitoria o dalla pressione di un adulto. Per questo rilevano la coerenza nel tempo della posizione espressa, le ragioni indicate dal figlio e gli effetti pratici della scelta, non soltanto la preferenza manifestata in un singolo momento.

I genitori devono portare elementi concreti. Per chiedere che i fratelli restino insieme è utile spiegare quale quotidianità verrebbe tutelata: accompagnamenti a scuola, sostegno nello studio, attività comuni, rete familiare e tempi realistici con l’altro genitore. Per sostenere una soluzione distinta servono ragioni altrettanto precise. Dire che un figlio “sta meglio” con un genitore o che “i fratelli non vanno mai divisi” non mette il giudice in condizione di valutare conseguenze e alternative.

Accordi tra genitori e modifiche delle condizioni

Un accordo può dare continuità ai figli. I genitori possono concordare che i fratelli vivano prevalentemente nella stessa casa, organizzando tempi ordinati con l’altro genitore. In altre situazioni possono prevedere collocamenti non coincidenti ma incontri fraterni stabili e realmente praticabili. Il valore dell’accordo dipende dalla sua capacità di dare ai figli regole comprensibili, non dal fatto di apparire formalmente equilibrato tra gli adulti.

L’accordo resta sottoposto all’interesse dei minori. Nelle domande congiunte il giudice può prendere atto degli accordi, ma non può recepire condizioni che contrastino con gli interessi dei figli. Per questo è importante che il testo indichi con chiarezza dove i minori vivono, come si organizzano scuola e pernottamenti, quali tempi trascorrono con ciascun genitore e in che modo viene tutelata la frequenza tra fratelli se non condividono il medesimo collocamento.

Le condizioni sui figli sono rivedibili. L’articolo 337-quinquies del codice civile consente ai genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni su affidamento, esercizio della responsabilità genitoriale e contributo economico. La revisione non serve a riaprire senza ragione un conflitto già deciso: richiede di mostrare perché l’assetto precedente non risponde più, o non ha mai risposto nei fatti, ai bisogni dei figli. Un trasferimento, nuovi orari scolastici, una difficoltà nella relazione tra fratelli o l’evoluzione della loro età possono assumere rilievo. Codice civile, articolo 337-quinquies

La modifica deve proporre una soluzione praticabile. Non è sufficiente segnalare che i fratelli soffrono la distanza. La richiesta acquista concretezza se chiarisce quale calendario alternativo risolve il problema, come si concilia con scuola e attività, quali spostamenti comporta e in che modo garantisce anche il rapporto con entrambi i genitori. Un progetto chiaro permette di confrontare gli effetti della soluzione esistente con quelli della modifica proposta.

Reclamo e domanda di modifica: quale strada considerare

Il rimedio dipende dal provvedimento ricevuto. Contro i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dal codice di procedura civile è ammesso reclamo alla corte d’appello. Il reclamo è previsto anche per provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che introducano sostanziali modifiche dell’affidamento o del collocamento dei minori. La disciplina vigente include espressamente queste ipotesi dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 164 del 2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024. Decreto legislativo n. 164 del 2024, articolo 3

Per il reclamo il termine è di dieci giorni. L’articolo 473-bis.24 del codice di procedura civile fissa un termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza, oppure dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Un termine perentorio significa che il suo mancato rispetto preclude quel rimedio. Perciò è essenziale leggere subito la natura del provvedimento e la data dalla quale decorre il termine, senza confondere un provvedimento temporaneo con la decisione finale. Codice di procedura civile, articolo 473-bis.24

I fatti successivi seguono una via diversa. Se il problema nasce dopo la decisione, per esempio perché gli spostamenti diventano impraticabili o i fratelli cessano di frequentarsi davvero, non si tratta necessariamente di un errore originario da reclamare. Il codice prevede che le circostanze sopravvenute siano dedotte davanti al giudice di merito e consente di modificare o revocare i provvedimenti temporanei e urgenti in presenza di fatti nuovi o nuovi accertamenti istruttori.

La documentazione deve descrivere la quotidianità. Calendari effettivamente seguiti, comunicazioni essenziali tra genitori, orari scolastici, certificazioni sanitarie quando pertinenti e riscontri sulle difficoltà concrete possono aiutare a rappresentare il problema. Non serve accumulare messaggi estranei alla scelta sui figli. Serve invece mostrare, con rispetto per loro, come la separazione incida sulla relazione fraterna e perché un’organizzazione diversa risulterebbe più adeguata.

Domande frequenti

Posso chiedere che i miei figli restino collocati presso lo stesso genitore?

Sì, puoi proporre espressamente questa soluzione. La richiesta deve spiegare quale beneficio concreto offre ai figli: continuità scolastica, abitudini condivise, sostegno reciproco, minori spostamenti e possibilità di mantenere rapporti ordinati con l’altro genitore. Il giudice non applica una preferenza automatica, ma valuta se l’unità fraterna tutela l’interesse di ciascun minore.

L’affidamento condiviso impedisce di separare i fratelli?

No, affidamento e collocamento sono piani distinti. L’affidamento condiviso riguarda soprattutto la partecipazione di entrambi i genitori alle decisioni importanti. Il collocamento riguarda la residenza prevalente e l’organizzazione quotidiana. Perciò, in circostanze particolari, fratelli possono avere collocamenti diversi pur restando affidati a entrambi i genitori.

Mio figlio ha dodici anni: può dire che non vuole essere separato dal fratello?

Può esprimere la sua opinione nell’ascolto previsto dalla legge. Dai dodici anni il minore è ascoltato nei procedimenti che lo riguardano; anche un figlio più piccolo può esserlo se capace di discernimento. La sua posizione non decide da sola il risultato, ma può mostrare il valore concreto del rapporto con il fratello e l’impatto della separazione proposta.

Posso fare reclamo contro un collocamento separato disposto durante la causa?

Il reclamo è possibile nelle ipotesi previste dall’articolo 473-bis.24. Riguarda, tra l’altro, provvedimenti temporanei che comportano sostanziali modifiche del collocamento dei minori. Il termine è perentorio e breve: dieci giorni, con decorrenza disciplinata dalla norma. Se il problema deriva da fatti successivi, occorre invece presentare la questione al giudice che tratta il merito.

Un provvedimento sui figli può essere modificato dopo la separazione?

Sì, le disposizioni sull’affidamento sono rivedibili. La revisione richiede però una ragione concreta: un trasferimento, nuove esigenze scolastiche o sanitarie, una diversa organizzazione familiare oppure difficoltà emerse nel rapporto tra fratelli. La domanda deve chiarire perché l’assetto esistente non protegge più adeguatamente i figli e quale alternativa risponde meglio ai loro bisogni.

Un punto fermo per orientarsi

I fratelli non sono figli da distribuire. L’unità tra fratelli merita attenzione perché può offrire continuità, sostegno e senso di appartenenza in un passaggio familiare delicato. Non prevale però sulla sicurezza, sulla salute o sui bisogni specifici di ciascun minore. Se hai ricevuto un provvedimento o stai valutando un accordo che incide sulla vita quotidiana dei fratelli, puoi contattarmi per comprendere quale strada sia coerente con la situazione concreta.