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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Ricevere minacce dopo una denuncia richiede una risposta lucida e tempestiva. Il dubbio non è solo se quelle parole integrino un reato: conta capire se devi segnalare un fatto nuovo, come conservare ciò che hai ricevuto e se esistono strumenti per ridurre il rischio di contatti o avvicinamenti. Una denuncia già presentata non rende irrilevanti i fatti successivi, né garantisce automaticamente una misura di protezione.

Ti spiego quali differenze contano davvero. Vedremo quando una minaccia può essere valutata autonomamente, quando la ripetizione delle condotte può assumere un rilievo più grave e quali provvedimenti possono limitare i contatti dell’indagato. L’obiettivo è aiutarti a distinguere la sicurezza immediata dal percorso penale e a non lasciare senza riscontro elementi che potrebbero essere decisivi.

Se il pericolo è attuale, la priorità è la sicurezza

Un rischio concreto e immediato non va gestito da soli. Se chi ti minaccia è vicino, tenta di raggiungerti, conosce dove ti trovi o prospetta un’aggressione imminente, contatta il 112 e allontanati, quando possibile, verso un luogo sicuro. Evita incontri chiarificatori, appuntamenti isolati e risposte che possano esporti ulteriormente. La tutela urgente non dipende dal fatto che la prima denuncia sia già stata formalizzata o che il procedimento sia in una fase avanzata.

La minaccia successiva va resa conoscibile all’autorità. Un messaggio, una telefonata, una visita sotto casa o un contatto tramite terzi successivi alla denuncia possono costituire un nuovo fatto. Conviene riferire con precisione data, ora, mezzo usato, parole o gesti compiuti, eventuali presenti e collegamento con la denuncia precedente. Denuncia e querela possono essere presentate oralmente o per iscritto presso gli uffici di polizia giudiziaria o presso la Procura; la persona offesa può anche nominare un difensore di fiducia, come ricorda la guida della Procura di Como per le persone offese.

Non serve attribuire da soli un nome giuridico definitivo al fatto. È utile, invece, rendere chiaro che la condotta è successiva alla denuncia e che temi conseguenze per la tua incolumità, quella di familiari o la tua libertà di movimento. Se il fatto richiede una querela, è importante manifestare espressamente la volontà che l’autore sia perseguito; l’inquadramento preciso e il tipo di procedibilità saranno poi verificati dall’autorità procedente.

Una minaccia dopo la denuncia può essere un reato autonomo

La minaccia consiste nel prospettare un danno ingiusto a un’altra persona. L’articolo 612 del codice penale distingue la minaccia ordinaria da quella grave o realizzata con modalità più allarmanti. La forma ordinaria è, di regola, punibile a querela della persona offesa; in altre situazioni la legge prevede la procedibilità d’ufficio. Il testo dell’articolo e le relative ipotesi sono riportati nel decreto legislativo n. 150 del 2022 su Normattiva.

La gravità non dipende soltanto dalla frase isolata. Contano il contenuto della minaccia, il contesto, il rapporto tra le persone, il modo in cui è stata trasmessa e i fatti che la rendono credibile. Dire che si farà del male a qualcuno, mostrare un’arma, attendere una persona fuori dal lavoro o richiamare informazioni personali conosciute dall’autore sono circostanze diverse da un’espressione offensiva generica. La valutazione non può fermarsi al tono del messaggio.

Minacciare per ottenere il ritiro della denuncia cambia il significato pratico della condotta. Se lo scopo è costringerti a ritirare una querela, a modificare quanto hai dichiarato o a non collaborare con l’autorità, non si tratta soltanto di aggiungere un episodio al precedente. Può essere necessario valutare anche fattispecie diverse dalla semplice minaccia, perché il codice penale punisce chi costringe altri, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa. Per questo è importante riferire non solo le parole usate, ma anche ciò che ti veniva chiesto di fare o di non fare.

Il decorso del tempo può incidere sulla possibilità di proporre querela. Per i reati perseguibili a querela, il termine generale indicato dalle informazioni istituzionali per le persone offese è di tre mesi dalla notizia del fatto, salvo discipline speciali. Non bisogna però presumere che ogni minaccia segua automaticamente questa regola: gravità, modalità, condizioni della persona offesa e connessione con altri reati possono incidere sulla procedibilità. Segnalare subito il fatto evita che il problema del termine si sovrapponga alla gestione della sicurezza.

Quando minacce e contatti ripetuti diventano atti persecutori

La ripetizione delle minacce può integrare il reato di atti persecutori. L’articolo 612-bis del codice penale richiede condotte reiterate di minaccia o molestia che provochino un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine, oppure costringano a cambiare le abitudini di vita. Non basta quindi contare i messaggi: occorre collegare le condotte alle loro conseguenze concrete.

Cambiare abitudini significa modificare realmente la propria vita per timore. Può accadere, per esempio, che una persona smetta di usare un percorso abituale, eviti di uscire sola, cambi orari di lavoro, chieda a qualcuno di accompagnarla o rinunci a frequentare luoghi normalmente sicuri. Questi elementi non sono dettagli secondari: aiutano a comprendere se la ripetizione dei contatti ha inciso sulla libertà quotidiana e sul senso di sicurezza.

Per gli atti persecutori il termine di querela è di sei mesi. La disciplina vigente dell’articolo 612-bis prevede inoltre specifiche ipotesi di procedibilità d’ufficio e regole particolari sulla remissione della querela, soprattutto quando ricorrono minacce reiterate nelle forme più gravi. La normativa, modificata dalla legge n. 181 del 2025 ed entrata in vigore il 17 dicembre 2025, è consultabile nel testo della legge n. 181 del 2025 su Normattiva.

Un singolo episodio può essere serio anche senza costituire atti persecutori. Non è necessario attendere la ripetizione per segnalare una minaccia grave o per chiedere che venga considerato il pericolo attuale. Al contrario, non è corretto chiamare automaticamente stalking ogni messaggio indesiderato. La distinzione serve a rappresentare i fatti in modo completo e a individuare i rimedi realmente applicabili.

Quali misure possono limitare contatti e avvicinamenti

La denuncia non produce automaticamente un divieto di avvicinamento. Le misure cautelari vengono valutate nel procedimento penale alla luce della gravità indiziaria, delle esigenze di tutela e della proporzione rispetto al fatto. La persona offesa può segnalare in modo esplicito il timore di nuove condotte e documentare gli elementi che lo rendono concreto; il pubblico ministero può richiedere una misura e il giudice decide se applicarla.

Il divieto di avvicinamento può proteggere sia le persone sia i luoghi frequentati. L’articolo 282-ter del codice di procedura penale consente al giudice di vietare all’imputato di avvicinarsi alla persona offesa o ai luoghi da lei abitualmente frequentati. Quando vi sono ulteriori esigenze di tutela, il divieto può riguardare anche prossimi congiunti, conviventi o persone legate affettivamente alla persona offesa. Il provvedimento può inoltre vietare comunicazioni con qualsiasi mezzo, compresi i contatti digitali.

Abitazione e lavoro richiedono indicazioni concrete. Se le persone abitano nella stessa zona, lavorano nello stesso luogo o devono frequentare spazi comuni, non è sufficiente chiedere una tutela formulata in termini astratti. Il giudice può stabilire distanze, luoghi e modalità compatibili con esigenze abitative o lavorative, imponendo limitazioni. Per questo assumono rilievo l’indirizzo da proteggere, gli orari, la presenza di figli, i luoghi abitualmente frequentati e gli episodi già avvenuti.

Nelle relazioni familiari può rilevare l’allontanamento dalla casa familiare. Quando l’autore dei fatti è un prossimo congiunto o un convivente, l’articolo 282-bis del codice di procedura penale prevede una misura diversa dal solo divieto di avvicinamento: l’allontanamento dall’abitazione familiare, eventualmente accompagnato da prescrizioni di non avvicinamento. Le informazioni istituzionali della Procura ricordano anche che l’applicazione delle misure degli articoli 282-bis e 282-ter è comunicata alla persona offesa e, se nominato, al suo difensore.

Le comunicazioni processuali hanno confini precisi. Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la persona offesa può chiedere di essere informata di scarcerazione, cessazione di una misura di sicurezza detentiva o evasione; per alcuni reati, tra cui gli atti persecutori, la legge prevede comunicazioni sempre dovute. Gli articoli 90-ter, 282-ter e 282-quater del codice di procedura penale sono richiamati nella legge n. 69 del 2019 pubblicata su Normattiva. Queste garanzie non equivalgono però a un controllo continuo o a un avviso generalizzato per ogni sviluppo del caso.

Conservare le prove senza alterare il contesto

Il contenuto originale conta quanto lo screenshot. Conserva messaggi, email, chat, vocali, chiamate, fotografie, lettere e post senza cancellare la conversazione. Gli screenshot sono utili se mostrano data, ora, mittente e sequenza dei messaggi; quando possibile, conserva anche il file o l’esportazione della conversazione. Non ritagliare o modificare il materiale per renderlo più incisivo: il contesto può confermare o smentire un significato.

Anche i fatti non digitali vanno descritti subito. Per un incontro davanti al portone, una telefonata senza registrazione o una minaccia pronunciata in presenza di altre persone, annota tempestivamente luogo, orario, persone presenti, veicolo eventualmente usato e parole ricordate. Se vi sono testimoni, non occorre convincerli a prendere posizione: è sufficiente indicare chi può riferire ciò che ha visto o ascoltato.

La prova deve spiegare il rischio, non soltanto dimostrare un contatto. Un messaggio può acquistare rilievo se arriva dopo la denuncia, richiama il procedimento, contiene informazioni sulla tua routine o si inserisce in una serie di comportamenti già segnalati. È utile distinguere ciò che hai visto direttamente da ciò che ti è stato riferito da altri. Questa separazione rende più chiara la ricostruzione e riduce equivoci.

Quali passi distinguere dopo una minaccia

Prima viene il rischio attuale, poi la completezza della segnalazione. Se hai paura di un incontro imminente, rivolgiti subito alle forze dell’ordine. Se il fatto non è immediato ma è nuovo, presenta un’integrazione alla denuncia già depositata oppure una nuova denuncia o querela, facendo indicare il collegamento con il procedimento precedente. Chiedi copia o attestazione di ricezione dell’atto e conserva il numero del procedimento se già noto.

La richiesta di protezione deve essere collegata a fatti verificabili. Indica se l’autore conosce il tuo indirizzo, ha violato limiti già imposti, si è presentato nei luoghi che frequenti, ha coinvolto familiari o ha usato profili e numeri diversi. Non è necessario scegliere da solo la misura da applicare, ma è importante esplicitare perché temi nuove condotte e quali luoghi o persone devono essere considerati nella valutazione.

Un confronto legale può servire a rendere ordinati fatti e richieste. Posso aiutarti a distinguere il nuovo episodio dalla vicenda già denunciata, a impostare una segnalazione completa e a comprendere le comunicazioni che ricevi nel procedimento. Questo non sostituisce l’intervento immediato delle forze dell’ordine quando il pericolo è presente, ma evita che la tutela processuale si fondi su informazioni frammentarie.

Domande frequenti

Devo fare un’altra denuncia se le minacce arrivano dopo la prima?

Sì, il fatto successivo va normalmente segnalato. La prima denuncia descrive ciò che era avvenuto fino a quel momento; messaggi, chiamate o avvicinamenti nuovi devono entrare nel procedimento attraverso un’integrazione o un nuovo atto. Se il reato richiede querela, è importante esprimere la volontà di perseguire l’autore e non attendere inutilmente.

Posso chiedere un divieto di avvicinamento?

Puoi segnalare l’esigenza di protezione, ma la misura non è automatica. Devi spiegare quali condotte temi, dove potrebbero avvenire e quali elementi rendono il pericolo concreto. Il pubblico ministero e il giudice valutano se sussistono i presupposti per un divieto di avvicinamento, un divieto di comunicazione o, nei casi familiari pertinenti, l’allontanamento dalla casa.

Una minaccia via WhatsApp vale come prova?

Può essere un elemento di prova rilevante. Conserva la chat completa, il profilo o numero associato, data e ora, senza modificare messaggi o immagini. Anche il contesto è essenziale: una frase va letta insieme ai messaggi precedenti, al rapporto tra le persone e al collegamento con la denuncia già presentata.

Quando le minacce diventano stalking?

Non basta che siano numerose. Per gli atti persecutori devono esserci condotte reiterate di minaccia o molestia e uno degli effetti previsti dalla legge: paura grave e persistente, timore fondato per l’incolumità o cambiamento delle abitudini di vita. Gli episodi vanno quindi descritti insieme alle conseguenze concrete che hanno prodotto.

Riceverò notizie se viene applicata o modificata una misura?

Le misure di allontanamento e divieto di avvicinamento sono comunicate alla persona offesa. Esistono inoltre comunicazioni specifiche per i procedimenti con violenza alla persona e garanzie rafforzate per alcuni reati, incluso lo stalking. Conviene indicare correttamente domicilio o recapito e segnalare all’autorità ogni eventuale cambiamento.

Affrontare il fatto senza minimizzarlo

Una minaccia dopo una denuncia merita di essere collocata nel suo contesto reale. Non significa che ogni episodio porterà a una misura cautelare, ma non significa neppure che debba essere assorbito dalla vicenda precedente. Se hai ricevuto contatti intimidatori o temi un avvicinamento, puoi contattarmi per chiarire quali elementi portare all’attenzione dell’autorità e come tutelare correttamente la tua posizione nel procedimento.