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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Una denuncia può creare un dubbio immediato: quando saprò se qualcuno mi ha segnalato? Spesso si pensa che, dopo il deposito, debba arrivare entro pochi giorni una comunicazione a chi viene indicato. Nel procedimento penale italiano non funziona così: la denuncia è la notizia di un possibile reato rivolta all’autorità, non un atto che deve essere automaticamente notificato alla persona chiamata in causa.

Voglio aiutarti a distinguere il silenzio da una garanzia, l’iscrizione nel registro da un processo e l’informazione di garanzia dall’avviso di conclusione delle indagini. Vedremo anche che cosa puoi fare se ricevi un atto, se temi di essere coinvolto oppure se sei la persona offesa che ha presentato denuncia o querela.

Non esiste un termine fisso per ricevere una denuncia

La denuncia non deve arrivarti automaticamente. Chi presenta una denuncia riferisce alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero fatti che ritiene penalmente rilevanti. L’autorità può svolgere accertamenti, ritenere che non emergano elementi sufficienti, individuare in un secondo momento una persona oppure procedere per fatti diversi da quelli descritti. Per questo non esiste una regola del tipo: entro trenta, sessanta o novanta giorni dalla denuncia riceverai una notifica.

Il momento decisivo è l’atto da compiere. La persona indicata nella denuncia può venire a conoscenza del procedimento quando diventa necessario compiere un atto per il quale la legge richiede la sua partecipazione o quella del difensore; può scoprirlo con un avviso successivo; oppure può non ricevere alcun atto se il pubblico ministero chiede l’archiviazione. Il tempo trascorso dal fatto o dal deposito della denuncia, da solo, non permette quindi di calcolare una data attendibile.

Denuncia e querela non sono la stessa cosa. La denuncia comunica un possibile reato; la querela, nei reati per cui è richiesta, contiene anche la volontà della persona offesa che si proceda penalmente. Questa differenza può essere importante per la procedibilità del reato, ma non introduce una notifica automatica e immediata per la persona contro cui si procede.

L’iscrizione nel registro non è una condanna né una notifica

L’indagine inizia con una registrazione interna. Quando arriva una notizia di reato che descrive un fatto determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi a un reato, il pubblico ministero la iscrive nel registro delle notizie di reato. Il nome della persona alla quale il fatto è attribuito viene iscritto quando emergono indizi a suo carico. La disciplina è stata riformata dal d.lgs. 150 del 2022, il cui testo riporta le modifiche agli articoli 335 e seguenti del codice di procedura penale: modifiche al registro delle notizie di reato.

L’iscrizione non equivale a colpevolezza. Serve a identificare un procedimento e a regolare le indagini. La legge precisa inoltre che la mera iscrizione non può produrre, da sola, effetti pregiudizievoli civili o amministrativi per la persona cui il reato è attribuito. Non significa che l’accertamento sia chiuso, che l’accusa sia provata o che esista già un processo.

La richiesta di comunicazione ex articolo 335 c.p.p.

Puoi chiedere di sapere se risulta un’iscrizione comunicabile. L’articolo 335 c.p.p. consente alla persona alla quale è attribuito il reato, alla persona offesa e ai rispettivi difensori di chiedere la comunicazione delle iscrizioni. Non è però un controllo infallibile su ogni possibile procedimento: per alcuni delitti la comunicazione è esclusa e, se esistono specifiche esigenze investigative, il pubblico ministero può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

Un esito negativo non elimina ogni dubbio in assoluto. Può voler dire che non risultano iscrizioni comunicabili con quei dati al momento della richiesta; non permette invece di dedurre con certezza che nessuna segnalazione sia mai stata presentata o che nessuna indagine possa iniziare in seguito. Le modalità pratiche di presentazione dipendono dall’ufficio della Procura competente e possono cambiare tra richieste personali e richieste depositate dal difensore.

Quando può arrivare un’informazione di garanzia

L’informazione di garanzia non viene inviata in ogni indagine fin dall’inizio. L’articolo 369 c.p.p. prevede che il pubblico ministero la notifichi alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. L’atto contiene una descrizione sommaria del fatto, le norme che si ritengono violate, data e luogo del fatto e l’invito a nominare un difensore di fiducia: articolo 369 del codice di procedura penale.

Il suo scopo è permettere la difesa nell’atto previsto. Riceverla significa che esiste un procedimento nel quale la persona è sottoposta a indagini per il fatto indicato, non che sia stata dichiarata responsabile. Il documento va letto per capire quale attività è programmata, quale ufficio procede, se è indicato un termine e se è già stato nominato un difensore d’ufficio. Non è prudente ignorarlo, ma non è nemmeno corretto trattarlo come una sentenza.

Altri atti possono rendere evidente il procedimento. Una convocazione, un avviso relativo a un accertamento tecnico, un decreto di perquisizione o sequestro, una citazione o un provvedimento del giudice hanno funzioni diverse e non devono essere confusi fra loro. Il nome dell’atto, l’autorità che lo ha emesso, il fatto contestato e la data indicata cambiano le possibilità difensive e il comportamento da tenere.

L’avviso di conclusione delle indagini arriva in una fase diversa

L’avviso ex articolo 415-bis c.p.p. segnala la chiusura delle indagini preliminari. Nel percorso ordinario, prima della scadenza del termine delle indagini e se il pubblico ministero non deve chiedere l’archiviazione, l’avviso viene notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore. Indica in sintesi il fatto, le norme ritenute violate, data e luogo, e informa del deposito della documentazione investigativa: articolo 415-bis del codice di procedura penale.

Da questo avviso decorrono venti giorni per iniziative difensive. Entro quel termine l’indagato può presentare memorie, produrre documenti, depositare investigazioni difensive, chiedere ulteriori atti di indagine, rendere dichiarazioni o chiedere di essere interrogato. Il termine riguarda l’avviso di conclusione delle indagini, non una denuncia generica e non ogni altro atto ricevuto durante il procedimento.

La chiusura delle indagini non coincide ancora con una condanna. Dopo l’avviso il pubblico ministero può assumere determinazioni diverse secondo il procedimento e gli atti disponibili. Ciò che conta è usare correttamente lo spazio riconosciuto alla difesa: una data o un luogo del fatto imprecisi, un documento già disponibile, un testimone rilevante o una ricostruzione incompatibile con gli atti possono avere un peso concreto, purché siano rappresentati in modo pertinente e nel termine previsto.

I termini delle indagini non sono il tempo della notifica

I termini decorrono dall’iscrizione del nome nel registro, non dal giorno in cui temi una denuncia. L’articolo 405 c.p.p. fissa, in via generale, un anno per concludere le indagini preliminari; il termine è di sei mesi per le contravvenzioni e di un anno e sei mesi per alcuni delitti indicati dalla legge. Il testo vigente dell’articolo distingue espressamente questi casi: articolo 405 del codice di procedura penale.

Questi tempi non producono una data certa di avviso. La data dell’iscrizione può essere successiva alla presentazione della denuncia, perché inizialmente l’autore può essere ignoto oppure perché gli elementi a carico di una persona emergono dopo. La legge contempla inoltre proroghe e diversi sviluppi procedurali. Non si può quindi sommare un termine alla data in cui è avvenuto il fatto per sapere quando arriverà una comunicazione.

Conta il termine scritto nell’atto che ricevi. Se hai in mano un avviso, una convocazione o un decreto, la scadenza indicata in quel documento può richiedere una scelta tempestiva. Conserva la busta o la prova della consegna, non modificare il documento e non basarti su telefonate, messaggi o ricostruzioni informali del suo contenuto. Una difesa efficace parte dall’identificazione esatta dell’atto e della fase in cui si trova il procedimento.

Se hai presentato una denuncia come persona offesa

La persona offesa ha strumenti diversi da chi è indagato. Se sei la persona offesa dal reato, cioè il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale, puoi chiedere la comunicazione delle iscrizioni nei limiti dell’articolo 335 c.p.p. Dopo sei mesi dalla presentazione della denuncia o querela, puoi inoltre chiedere all’autorità che ha in carico il procedimento di essere informato sul suo stato, senza pregiudicare il segreto investigativo. Questo diritto non trasforma però la Procura in un servizio di aggiornamento continuo.

È utile distinguere l’informazione sul procedimento dall’accesso agli atti. Durante le indagini gli atti possono restare segreti, proprio per non compromettere accertamenti e riservatezza. Sapere che un fascicolo esiste non significa poter leggere subito dichiarazioni, intercettazioni o documenti raccolti. Allo stesso modo, il fatto di non ricevere aggiornamenti non dimostra che la denuncia sia stata ignorata.

La richiesta di archiviazione merita attenzione. In molte situazioni la persona offesa può chiedere di essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione, così da poter esercitare le facoltà previste dalla legge. Questa volontà va manifestata nelle forme corrette e non coincide con la sola presentazione della denuncia. Se il tema è proprio il possibile abbandono del procedimento, conviene controllare subito che cosa risulta nell’atto depositato e se è stata espressa la richiesta di ricevere l’avviso.

Domande frequenti

Esiste un termine entro cui devono notificarmi una denuncia?

No, non esiste un termine fisso. La denuncia non è un atto che deve essere notificato automaticamente a chi viene indicato. Potresti ricevere un atto durante le indagini, alla loro conclusione oppure non ricevere nulla se non si procede oltre. I termini delle indagini non coincidono con un calendario personale di notifiche.

Un esito negativo della richiesta ex articolo 335 c.p.p. esclude ogni procedimento?

No, non lo esclude in modo assoluto. La richiesta può comunicare le iscrizioni conoscibili, ma la legge esclude alcune ipotesi e consente il segreto temporaneo per esigenze investigative specifiche. Inoltre un procedimento può non essere ancora iscritto a tuo nome o può essere definito o trasferito secondo modalità che non emergono dalla sola attestazione.

L’informazione di garanzia significa che sarò processato?

No, segnala un’indagine e tutela il diritto di difesa. L’avviso ex articolo 369 c.p.p. viene notificato quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Non è una sentenza e non equivale, da sola, a rinvio a giudizio o condanna.

Quanto tempo ho dopo l’avviso di conclusione delle indagini?

L’articolo 415-bis prevede venti giorni. In quel periodo l’indagato può presentare memorie e documenti, chiedere atti di indagine, rendere dichiarazioni o chiedere un interrogatorio. Il termine va calcolato dall’avviso effettivamente ricevuto e non si applica indistintamente a ogni comunicazione proveniente dalla Procura o dalla polizia.

Posso sapere che cosa contiene la denuncia presentata contro di me?

Non sempre e non subito. Durante le indagini gli atti possono essere coperti da segreto. La comunicazione ex articolo 335 c.p.p. riguarda l’esistenza di iscrizioni comunicabili, non garantisce l’accesso immediato all’intero fascicolo. L’avviso di conclusione delle indagini, invece, informa del deposito della documentazione e delle facoltà di prenderne visione.

Un passo utile quando ricevi un atto

Non confondere il timore di una denuncia con un documento già notificato. Nel primo caso può essere utile capire se ricorrono le condizioni per una richiesta di informazioni; nel secondo, la priorità è identificare esattamente atto, termine e autorità procedente. Se hai ricevuto una comunicazione penale e vuoi comprenderne effetti e scelte difensive, puoi contattarmi.