• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 8295 4969
  • info@studiolegalebianucci.it
Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Una truffa sentimentale, spesso chiamata romance scam, non è una semplice delusione nata online. Diventa un problema giuridico quando una persona costruisce o usa un’identità falsa, alimenta un rapporto di fiducia e ottiene denaro, dati personali o altri vantaggi attraverso inganni. La vergogna, il dubbio di essere stati ingenui e la difficoltà di spiegare una relazione nata in chat possono portare a rimandare. Rimandare può però rendere più difficile ricostruire i fatti.

Voglio aiutarti a distinguere ciò che può assumere rilievo penale da ciò che resta una relazione affettiva finita male, a capire quali elementi digitali conservare e quale differenza c’è tra denuncia e querela. Vedremo anche perché il pagamento, il profilo usato e il momento in cui hai scoperto l’inganno possono cambiare concretamente le possibilità di tutela.

Quando una relazione online diventa una truffa

Il sentimento non esclude l’inganno. Nella romance scam il contatto affettivo è spesso lo strumento con cui l’autore ottiene fiducia: può presentarsi come militare, professionista all’estero, vedovo, investitore o persona in difficoltà. L’identità dichiarata può essere interamente inventata oppure costruita usando fotografie e dati di un’altra persona. Ciò che conta non è l’etichetta data alla relazione, ma il comportamento concreto.

La truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale vigente richiede artifici o raggiri che inducano qualcuno in errore e producano un ingiusto profitto con danno altrui. Un trasferimento di denaro non prova da solo questo schema: conta che cosa è stato detto per ottenere il pagamento, quale rappresentazione falsa è stata creata e se il versamento è dipeso dall’inganno. La norma contempla anche la truffa a distanza con strumenti informatici idonei a ostacolare l’identificazione; questa sola aggravante non elimina la necessità della querela.

Un esempio aiuta a capire la differenza. Se due persone si frequentano online e una chiede un prestito dichiarando apertamente la propria identità e la propria situazione, il mancato rimborso non si trasforma automaticamente in truffa. Se invece il denaro viene chiesto usando un nome falso, documenti falsificati, emergenze inventate o promesse costruite per indurre la vittima a pagare, il raggiro può essere il punto centrale. La qualificazione del fatto spetta comunque all’autorità giudiziaria sulla base dei dati disponibili.

Profilo falso, identità usata e reati che possono affiancarsi

Un profilo falso può rilevare anche senza pagamenti. L’articolo 494 del codice penale riguarda chi induce qualcuno in errore sostituendo illegittimamente la propria identità a quella altrui oppure attribuendo falsi nomi, stati o qualità giuridicamente rilevanti, allo scopo di ottenere un vantaggio o procurare un danno. Il vantaggio non deve necessariamente essere economico e non occorre che sia stato effettivamente raggiunto. Una fotografia presa da internet, da sola, non dimostra però tutti questi elementi: conta come è stata usata e con quale finalità.

La stessa condotta può assumere profili diversi. Un account creato con immagini non autentiche per conversare senza richieste economiche non coincide necessariamente con il caso in cui il falso profilo viene usato per ottenere bonifici, ricariche, codici di accesso o copie di documenti. Identità simulata e richiesta economica vanno lette insieme. È utile quindi non limitarsi a salvare la schermata del profilo: servono anche le chat in cui emergono la storia raccontata, le richieste e le ragioni addotte per il pagamento.

Se sono stati comunicati credenziali, codici temporanei, documenti di identità o dati della carta, possono sorgere ulteriori questioni oltre al rapporto sentimentale ingannevole. Non è prudente assegnare da soli un nome definitivo al reato: nella segnalazione è più importante descrivere con precisione i fatti, le date, i contatti impiegati e ciò che è stato consegnato. La ricostruzione concreta viene prima dell’etichetta giuridica.

Le prove digitali da conservare senza alterarle

Le chat sono utili se mantengono il loro contesto. Screenshot isolati possono mostrare una frase importante, ma spesso non spiegano chi parla, quando avviene lo scambio o come si è arrivati a una richiesta di denaro. Conserva le conversazioni complete, il nome utente, l’URL o l’identificativo del profilo quando disponibile, le date, gli indirizzi e-mail, i numeri telefonici, le note vocali e gli eventuali messaggi cancellati ancora visibili nelle notifiche.

È altrettanto importante conservare la prova dei pagamenti: ricevute di bonifico, contabili, dati del beneficiario, riferimenti di ricariche, movimenti della carta, e-mail di conferma e causali. Se il denaro è stato inviato a un conto intestato a una persona diversa dall’interlocutore, questa divergenza non va trascurata, ma non consente da sola di stabilire il ruolo del titolare del conto. Può essere un elemento da indicare affinché siano svolti gli accertamenti necessari.

Evita invece di modificare le immagini, cancellare la conversazione per rabbia o aprire nuovi profili per provocare l’autore. Un contatto ulteriore può esporre a nuove richieste e rendere più confusa la sequenza dei fatti. Se occorre bloccare l’account per proteggerti, prima salva ciò che è ancora accessibile. Bloccare e documentare sono due azioni compatibili, purché l’ordine scelto non comporti la perdita delle informazioni essenziali.

La cronologia rende più chiaro l’inganno

Una breve cronologia può essere più utile di molte schermate non ordinate. Indica l’inizio del contatto, i cambiamenti nel racconto dell’altra persona, le richieste economiche, ogni pagamento, le promesse di restituzione e il momento in cui hai scoperto il falso. Non occorre trasformarla in un testo tecnico: date, fatti e allegati collegati permettono di capire se la richiesta di denaro è stata preceduta da un inganno riconoscibile.

Denuncia, querela e termini da non confondere

La querela esprime la volontà che si proceda penalmente. L’articolo 336 del codice di procedura penale la definisce come una dichiarazione con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un fatto previsto come reato. Per molte ipotesi di truffa, questo passaggio è necessario; la disciplina dell’articolo 640 prevede infatti la procedibilità a querela salvo i casi aggravati indicati dalla norma. Puoi consultare il testo dell’articolo 336 c.p.p. su Normattiva.

La differenza pratica è importante. La denuncia porta un fatto potenzialmente criminoso a conoscenza dell’autorità; la querela aggiunge, quando richiesta dalla legge, la chiara domanda che si proceda contro l’autore. Il Ministero della Giustizia precisa che non esistono formule sacramentali, ma deve risultare la volontà della persona offesa che si proceda e sia punito il responsabile: è utile il riepilogo ministeriale su denuncia, esposto e querela.

Il termine ordinario non va calcolato dalla fine della relazione. Per i reati procedibili a querela, l’articolo 124 del codice penale stabilisce in via ordinaria il termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. Il momento decisivo può quindi essere quello in cui scopri elementi sufficienti per riconoscere l’inganno, non necessariamente il primo messaggio o l’ultimo pagamento. Poiché aggravanti, reati ulteriori e circostanze della persona offesa possono incidere sulla procedibilità, non è sicuro attendere confidando in eccezioni non ancora accertate.

La querela può essere presentata oralmente o per iscritto presso gli uffici indicati dalla legge, come le forze di polizia o la Procura. Nel testo è opportuno distinguere ciò che hai visto direttamente da ciò che soltanto supponi: “ho versato questa somma a questo conto” è un fatto; “il titolare del conto è certamente l’autore” può essere un’ipotesi. La precisione tutela la credibilità del racconto.

Pagamenti, dati personali e recupero del danno

Interrompere il flusso di denaro viene prima di ogni confronto. Non inviare altri importi per sbloccare presunte pratiche doganali, cure mediche, biglietti, imposte, commissioni o restituzioni. È frequente che dopo il primo pagamento compaia una nuova urgenza, oppure che una terza persona si presenti come funzionario, avvocato o investigatore promettendo di recuperare il denaro dietro un’ulteriore somma. Anche questa seconda richiesta può essere parte dell’inganno.

Contatta senza ritardo la banca, l’emittente della carta o il gestore del servizio di pagamento per segnalare l’operazione sospetta e conoscere le possibilità tecniche previste dal rapporto utilizzato. Non esiste però una revoca automatica valida per ogni pagamento: bonifico, carta, ricarica, piattaforma di pagamento e trasferimento internazionale seguono meccanismi diversi. La segnalazione tempestiva non garantisce il recupero, ma evita di lasciare inutilizzata una possibile misura prevista dal servizio.

Se hai inviato una copia del documento, credenziali o dati bancari, modifica le password, attiva quando possibile l’autenticazione a più fattori e avvisa i soggetti coinvolti se emergono utilizzi anomali. Se temi che siano state aperte utenze o richiesti finanziamenti a tuo nome, conserva le comunicazioni ricevute e contesta rapidamente le operazioni non riconosciute. Queste cautele non sostituiscono la querela: proteggono da danni ulteriori mentre si ricostruisce l’accaduto.

Il procedimento penale può accertare eventuali responsabilità, ma non produce automaticamente il rimborso immediato di ogni somma perduta. Per ottenere restituzioni o risarcimento occorre valutare chi sia identificabile, quali beni o somme siano rintracciabili e quali strumenti siano concretamente praticabili. Se l’autore opera dall’estero, con identità fittizie o tramite conti di passaggio, l’identificazione e il recupero possono essere difficili; questo non rende inutile documentare il fatto, ma richiede aspettative realistiche.

Seguire il procedimento dopo la segnalazione

Presentare l’atto non significa conoscere subito l’esito. Dopo la denuncia o querela possono essere necessari accertamenti su utenze, profili, pagamenti e titolarità dei rapporti. L’assenza di notizie nei primi mesi non dimostra che il fascicolo sia stato archiviato né che il fatto sia stato trascurato. Le comunicazioni dipendono anche dalle informazioni rese nell’atto e dalle regole del procedimento.

Trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela, la persona offesa può chiedere informazioni sullo stato del procedimento all’autorità che lo ha in carico, senza pregiudizio del segreto investigativo. Questa facoltà è prevista dall’articolo 335, comma 3-ter, del codice di procedura penale, come riportato nel testo vigente delle modifiche processuali su Normattiva. La richiesta di informazioni non sostituisce la raccolta iniziale delle prove.

Se ricevi successivamente nuovi messaggi, una diversa intestazione di conto, un documento o una risposta dalla piattaforma, non modificare quanto già consegnato: conserva il nuovo materiale e collegalo alla cronologia iniziale. Le informazioni sopravvenute possono chiarire un passaggio rimasto oscuro, ma devono essere distinguibili dai fatti già narrati. Un’integrazione ordinata è più utile di una ricostruzione mutevole.

Domande frequenti

Posso presentare querela se non conosco il vero nome della persona?

Sì, puoi raccontare i fatti anche contro ignoti. Non è necessario conoscere con certezza l’identità dell’autore per descrivere account, numeri, indirizzi e-mail, coordinate di pagamento e conversazioni. È essenziale separare i dati verificabili dai sospetti: l’identificazione della persona responsabile è uno degli accertamenti che possono seguire.

Ho inviato il denaro spontaneamente: posso essere comunque vittima di truffa?

Il pagamento volontario non esclude la truffa. La questione è capire se il consenso al versamento sia stato ottenuto attraverso artifici o raggiri, come identità simulata, emergenze inventate o documenti falsi. Un pagamento effettuato liberamente non basta né per affermare né per escludere il reato: conta la ragione concreta per cui è stato disposto.

Quanto tempo ho per presentare querela?

Il termine ordinario è di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato. Per una truffa sentimentale il momento iniziale può coincidere con la scoperta dell’inganno, non necessariamente con l’ultimo messaggio o la fine del rapporto. Poiché la procedibilità può cambiare in presenza di circostanze specifiche o di altri reati, è prudente non attendere.

Le schermate della chat sono sufficienti?

Le schermate aiutano, ma il contesto è fondamentale. È preferibile conservare l’intera conversazione, il profilo, le date, i messaggi relativi alle richieste economiche e le prove dei pagamenti. Una sola immagine può essere contestata o risultare incompleta; una sequenza ordinata permette invece di comprendere l’evoluzione dell’inganno.

Posso recuperare subito il denaro versato?

Non esiste un recupero automatico. Devi contattare immediatamente banca, carta o servizio di pagamento per conoscere le iniziative tecniche possibili per quella specifica operazione. Il recupero dipende anche dal mezzo usato, dalla rapidità della segnalazione, dalla rintracciabilità delle somme e dall’identificazione dei soggetti coinvolti.

Orientarsi senza esporsi ulteriormente

Una romance scam va affrontata con ordine, non con isolamento. Interrompi nuovi pagamenti, conserva le prove disponibili, annota la cronologia e considera tempestivamente la querela quando i fatti indicano un possibile reato procedibile a querela. Se hai bisogno di chiarire come esporre correttamente la sequenza dei fatti, quali documenti hanno reale utilità e quali iniziative sono compatibili con il tuo caso, puoi contattarmi.