La possibilità di far circolare con la targa prova anche un veicolo già immatricolato, introdotta dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, non vale per i fatti avvenuti prima della riforma. Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 28715 depositata il 30 ottobre 2025, che ha rigettato il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria. Il principio interessa concessionari, officine, commercianti di veicoli, assicuratori e danneggiati coinvolti in controversie su circolazioni di prova anteriori al 2021.
La cosiddetta targa prova corrisponde all'autorizzazione alla circolazione di prova regolata dal d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. L'art. 1 la riserva a fabbriche costruttrici, concessionari, commissionari e agenti di vendita, commercianti autorizzati, officine di riparazione e trasformazione e a pochi altri soggetti.
Nel testo in vigore prima della riforma, lo stesso art. 1 esonerava questi soggetti dall'obbligo della carta di circolazione per i veicoli che circolavano su strada per prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. La regola era pensata, quindi, per veicoli privi di carta di circolazione.
Il d.l. 121/2021, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha cambiato impostazione. Il comma 3 dell'art. 1 consente di usare l'autorizzazione sia per i veicoli non immatricolati sia per quelli già muniti di carta o certificato di circolazione, anche in deroga agli obblighi dell'art. 80 del codice della strada, quando circolano per le stesse esigenze di prova, dimostrazione o trasferimento. La norma aggiunge due regole: resta fermo l'obbligo di copertura assicurativa a carico del titolare dell'autorizzazione e, dei danni causati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito di carta di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione. Il comma 4 ha previsto l'aggiornamento del regolamento, il cui art. 1 oggi rinvia proprio a queste esigenze.
La massima ufficiale della sentenza è questa:
«In tema di circolazione con targa di prova, la disciplina di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 121 del 2021, che ne consente l'uso anche su veicoli già immatricolati per motivi connessi a "ragioni di vendita", non si applica retroattivamente, atteso che tali norme non contengono una deroga espressa all'art. 11 delle preleggi né svolgono una funzione di interpretazione autentica.» (Cass. civ., sez. III, n. 28715/2025, Rv. 676720-01)
Il punto di partenza è l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale: la legge dispone solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Una norma nuova può regolare fatti anteriori soltanto se il legislatore lo prevede espressamente oppure se è una norma di interpretazione autentica, cioè chiarisce il significato di una disposizione già esistente. Secondo la Corte, i commi 3 e 4 non rientrano in nessuna delle due ipotesi: introducono una disciplina nuova e non spiegano quella precedente.
Il fatto va dunque giudicato con le regole in vigore nel momento in cui è avvenuto. L'Ufficio del Massimario collega la massima, come precedenti da consultare, alle sentenze n. 10868 del 2018 e n. 17665 del 2020, entrambe anteriori alla riforma.
Alla data di questa revisione il testo integrale della sentenza non è consultabile su SentenzeWeb, che lo indica in fase di valutazione per l'oscuramento dei dati. Quanto qui riportato si basa sulla massima ufficiale e sui dati pubblicati dal Massimario, non sulla motivazione.
In una controversia ancora aperta su un veicolo già immatricolato che circolava con targa prova, il primo dato da fissare è quando è avvenuto il fatto. Se è anteriore al d.l. 121/2021, non si può fare leva sulla regola per cui dei danni risponde l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova: la posizione delle compagnie va valutata secondo la disciplina dell'epoca.
Conviene ricostruire con documenti la situazione di quel giorno: l'autorizzazione e la polizza che la copriva, la carta di circolazione e l'eventuale polizza propria del veicolo, la ragione del viaggio (prova, dimostrazione, trasferimento per la vendita). Per i fatti successivi, invece, si tratta di verificare che la circolazione rientrasse tra le esigenze indicate dal comma 3 e che il titolare dell'autorizzazione fosse assicurato. Per chi ha subito un danno da un veicolo in circolazione di prova, individuare la compagnia da chiamare in causa è una delle prime questioni da chiarire nell'assistenza per il risarcimento dei danni.
Fonte: Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, art. 1, commi 3 e 4.
Fonte: d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, art. 1 (testo vigente al 1° settembre 2021).
Fonte: d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, art. 1 (testo vigente).