La disciplina della targa prova è stata a lungo al centro di accesi dibattiti giurisprudenziali e normativi in Italia. Per gli operatori del settore automobilistico, l'utilizzo di questa particolare targa rappresenta uno strumento quotidiano e indispensabile. Tuttavia, l'estensione del suo utilizzo ai veicoli già immatricolati ha generato non pochi dubbi interpretativi, culminati in importanti riforme legislative. Con la recente sentenza n. 28715 del 30 ottobre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza su un aspetto cruciale: l'efficacia temporale delle nuove norme introdotte dal Decreto Legge n. 121 del 2021.
La controversia giunta all'attenzione degli Ermellini vede coinvolti i soggetti U. T. e Z. Al centro della disputa vi è l'applicazione della targa prova su un veicolo già immatricolato prima delle modifiche legislative del 2021. Storicamente, la giurisprudenza di legittimità (si pensi alle sentenze n. 10868 del 2018 e n. 17665 del 2020) aveva assunto un orientamento molto restrittivo, escludendo che la targa prova potesse sanare la mancanza di copertura assicurativa RCA su veicoli già immatricolati, i quali dovevano circolare solo se regolarmente assicurati.
Per superare questa situazione di stallo e venire incontro alle esigenze dei concessionari e delle officine, il legislatore è intervenuto con l'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 121 del 2021 (convertito nella Legge n. 156 del 2021), consentendo espressamente l'uso della targa prova anche sui veicoli già immatricolati, purché per motivi legati a prove tecniche, collaudi o ragioni di vendita. Ma cosa accade per i fatti avvenuti prima di questa riforma? È proprio questo il nodo sciolto dalla Suprema Corte.
La Terza Sezione Civile della Cassazione, presieduta da Lina Rubino e con il consigliere estensore Stefano Giaime Guizzi, ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria, rigettando il ricorso. La Corte ha stabilito che la riforma del 2021 non ha efficacia retroattiva. Questo significa che i fatti antecedenti all'entrata in vigore della nuova legge continuano a essere disciplinati dal rigido regime precedente.
I giudici hanno spiegato che, per poter operare retroattivamente, una norma deve contenere una deroga espressa al principio generale di irretroattività sancito dall'articolo 11 delle preleggi, oppure deve avere una chiara funzione di interpretazione autentica di una norma precedente. Nel caso del D.L. 121/2021, non ricorre nessuna di queste ipotesi.
In tema di circolazione con targa di prova, la disciplina di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 121 del 2021, che ne consente l'uso anche su veicoli già immatricolati per motivi connessi a 'ragioni di vendita', non si applica retroattivamente, atteso che tali norme non contengono una deroga espressa all'art. 11 delle preleggi né svolgono una funzione di interpretazione autentica.
Questa massima evidenzia in modo cristallino il rigore metodologico della Suprema Corte. Non basta che una legge successiva modifichi una situazione ritenuta iniqua o superata per poterne pretendere l'applicazione a ritroso nel tempo. La certezza del diritto e la tutela dell'affidamento dei consociati richiedono che le nuove regole valgano solo per il futuro, salvo esplicita e legittima volontà contraria del legislatore.
La pronuncia della Cassazione ha un impatto significativo per i contenziosi ancora pendenti relativi a sanzioni o sinistri stradali avvenuti prima del 2021. Di seguito si riassumono i punti chiave da tenere in considerazione:
Con la sentenza n. 28715 del 2025, la Corte di Cassazione riafferma un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano: l'irretroattività della legge. Sebbene la riforma del 2021 abbia finalmente risolto un problema operativo cruciale per concessionari e officine, consentendo l'uso della targa prova su veicoli già immatricolati, essa non può essere utilizzata come scudo per il passato. Gli operatori del settore e i professionisti del diritto devono quindi continuare a valutare con estrema attenzione la datazione dei fatti nei contenziosi legati alla circolazione stradale e alle coperture assicurative.