La responsabilità da contatto sociale del professionista: commento all'Ordinanza n. 28758 del 2025

Nel panorama del diritto civile italiano, la responsabilità civile può assumere sfumature complesse che vanno oltre il classico dualismo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Una di queste sfumature è rappresentata dalla responsabilità da contatto sociale qualificato. Con l'Ordinanza n. 28758 del 30/10/2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo tema, offrendo un importante chiarimento sui presupposti di tale figura giuridica applicata all'attività dei professionisti iscritti ad albi protetti.

Il caso concreto e la decisione della Cassazione

La vicenda nasce da un contenzioso che vede coinvolti il proprietario di un immobile, S. (rappresentato dall'avvocato L. R.), e un geometra, N. (rappresentato dall'avvocato M. F.). Quest'ultimo era stato incaricato dal conduttore dell'immobile per la progettazione e la direzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di un soppalco. A seguito di contestazioni sulla conformità e l'esecuzione delle opere, il proprietario del bene ha agito in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni al professionista. La Corte d'Appello di Lecce ha condannato il geometra, decisione poi confermata dalla Suprema Corte. La particolarità del caso risiede nel fatto che tra il proprietario danneggiato e il geometra non vi era alcun contratto diretto, essendo l'incarico stato conferito dal conduttore. Nonostante ciò, i giudici hanno ravvisato una responsabilità contrattuale da contatto sociale.

La massima della Suprema Corte

Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è fondamentale analizzare la massima espressa dagli Ermellini nell'ordinanza in commento:

La responsabilità da contatto sociale postula l'ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per lo svolgimento di un'attività richiedente un particolare titolo abilitativo imposto dallo Stato - soggetta a regole di condotta prescritte dalla legge, specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi ad essa potenzialmente connessi -, con il conseguente affidamento del soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza in ordine alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano.

Questa massima evidenzia come la responsabilità non nasca da un accordo negoziale, bensì dall'affidamento che il terzo ripone nella professionalità di un soggetto che esercita una professione protetta. Chi possiede un titolo abilitativo statale è tenuto al rispetto di rigide norme tecniche e deontologiche volte a tutelare non solo il cliente diretto, ma chiunque possa subire un pregiudizio dall'attività svolta.

I presupposti della responsabilità da contatto sociale

Dall'analisi della decisione emerge che, per potersi configurare una responsabilità da contatto sociale, devono sussistere specifici elementi cardine:

  • Esercizio di un'attività protetta: Il professionista deve svolgere un'attività che richiede un titolo abilitativo statale e l'iscrizione a un albo (es. geometra, ingegnere, medico).
  • Ingerenza nella sfera altrui: L'attività del professionista deve andare a incidere concretamente sulla sfera giuridica o patrimoniale di un terzo (nel caso specifico, la proprietà dell'immobile).
  • Affidamento qualificato: Il terzo deve poter fare legittimo affidamento sul fatto che il professionista operi nel rispetto delle regole dell'arte e delle norme di legge.

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 28758 del 2025 ribadisce un principio di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei terzi e per la definizione dei doveri dei professionisti. Questi ultimi non possono trincerarsi dietro l'assenza di un vincolo contrattuale diretto per eludere le proprie responsabilità. Chi esercita una professione regolamentata risponde del proprio operato nei confronti di tutti i soggetti che ragionevolmente subiscono gli effetti della sua prestazione, valorizzando così i doveri di protezione e di correttezza imposti dagli articoli 1173, 1176 e 1218 del Codice Civile.

Studio Legale Bianucci