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Un dirigente esterno assunto a termine da un ministero o da un ente pubblico non economico nazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, non può essere tenuto in servizio con rinnovi successivi oltre i tre anni (incarichi di livello generale) o i cinque anni (altri incarichi dirigenziali), se l'incarico riguarda la normale attività dell'ente. Il divieto vale anche se l'ente conferisce un incarico formalmente diverso. In caso di abuso il rapporto non diventa a tempo indeterminato, ma il dirigente ha diritto al risarcimento del danno cosiddetto eurounitario. Lo ha stabilito la Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 27189 pubblicata il 10 ottobre 2025.

Dodici anni di incarichi a termine presso lo stesso ente

I ricorrenti avevano lavorato come dirigenti a tempo determinato presso un ente previdenziale pubblico dal settembre 2001 al febbraio 2014, con contratti rinnovati più volte; gli ultimi incarichi erano durati diciotto mesi. Sostenevano che i contratti coprissero esigenze stabili e permanenti dell'amministrazione e chiedevano il risarcimento previsto dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001.

Tribunale e Corte d'appello di Roma avevano respinto la domanda. Secondo la Corte territoriale, il rapporto dirigenziale ha natura fiduciaria e, come avviene per i dirigenti privati, la successione di contratti a termine non contrasta con la direttiva 1999/70/CE.

Perché il dirigente pubblico non è trattato come quello privato

La Cassazione ha rovesciato questa premessa. Nel settore privato la legge consente da sempre contratti a termine con i dirigenti, e la loro reiterazione non è di per sé vietata. Nel pubblico impiego la regola è diversa: il dirigente di ruolo ha un contratto a tempo indeterminato, ottenuto con concorso secondo l'art. 97 della Costituzione, e solo i suoi incarichi sono temporanei. Il dirigente esterno assunto a termine rappresenta quindi un'eccezione.

Ne derivano due conseguenze. La disciplina dell'art. 19, comma 6, è speciale e completa (forma del conferimento, oggetto, limiti percentuali, durata massima) e non si combina con le regole generali sul contratto a termine del d.lgs. 368/2001 e del d.lgs. 81/2015. Allo stesso tempo, questi rapporti rientrano pienamente nella direttiva 1999/70/CE, la cui clausola 5 impone di prevenire e sanzionare l'uso abusivo di contratti a termine in successione. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE: i rinnovi devono rispondere a esigenze provvisorie, non a esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro.

Fin dove arriva il divieto di rinnovo

Il limite di durata previsto dalla norma («non può eccedere» tre o cinque anni) vale sia come tetto ai rinnovi sia come durata massima complessiva. La sentenza distingue così le situazioni:

  • incarichi per l'attività ordinaria dell'ente: superato il limite, nessun rinnovo è ammesso, neppure su un posto diverso;
  • incarico successivo di natura eccezionale o straordinaria, diverso dal precedente: può essere conferito anche dopo il quinquennio, perché non serve a coprire con personale precario un'attività stabile;
  • primo contratto illegittimo, ad esempio per mancanza della qualificazione richiesta o perché esisteva personale idoneo nei ruoli: se a esso segue un altro contratto, si ha già una reiterazione illegittima.

Sul requisito del personale «non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione», inserito espressamente nel 2009, la Corte precisa che era implicito anche prima, perché legato alla temporaneità dell'esigenza.

Come si calcola il risarcimento e che cosa la sentenza non riconosce

Il danno eurounitario, richiamato dalla sentenza secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 5072/2016), è un danno presunto con funzione sanzionatoria: il dirigente non deve dimostrare un pregiudizio specifico, ma può provare un danno maggiore. Il criterio è quello dell'art. 32, comma 5, della legge 183/2010, oggi trasfuso nella seconda parte dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001. Nel testo vigente questa norma prevede un'indennità tra quattro e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR, graduata secondo la gravità della violazione, il numero dei contratti e la durata complessiva del rapporto.

La sentenza non ha liquidato alcuna somma. Ha accolto il motivo sulla reiterazione, cassato la decisione e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà accertare in concreto se i rinnovi abbiano superato i limiti. Ha invece respinto la tesi della durata minima: i contratti a termine con dirigenti esterni non devono durare almeno tre anni, perché l'art. 19, comma 2, riguarda solo gli incarichi conferiti ai dirigenti di ruolo. Gli incarichi di diciotto mesi, sotto questo profilo, non erano illegittimi.

Per chi ha avuto più incarichi ex art. 19, comma 6, la verifica parte dai documenti: decreti o provvedimenti di conferimento con la loro motivazione, durata e oggetto di ciascun incarico, attività effettivamente svolte e presenza di dirigenti di ruolo idonei nell'organico.

Fonte: Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 10 ottobre 2025, n. 27189.

Fonte: art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo vigente, Normattiva).

Fonte: art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo vigente, Normattiva).

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