Il riconoscimento di una malattia professionale rappresenta un momento delicato nel percorso di tutela del lavoratore. Spesso si ritiene che l'inclusione di una patologia nelle tabelle ministeriali garantisca automaticamente il diritto alle prestazioni previdenziali. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27410 del 14 ottobre 2025, ha ribadito importanti limiti a questo automatismo, in particolare quando si tratta di patologie cosiddette "multifattoriali", ossia causate da una pluralità di fattori non esclusivamente lavorativi.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal lavoratore P. D. contro la decisione della Corte d'Appello di Lecce, che aveva negato l'indennizzo per una spondilo-discopatia lombare. L'assicurato, che aveva svolto l'attività di manovale, sosteneva che la patologia fosse direttamente collegata alla sua attività lavorativa passata. Tuttavia, le indagini diagnostiche e radiologiche prodotte in giudizio risalivano a ben venti anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando che l'eccessivo lasso di tempo intercorso tra la fine dell'attività lavorativa e l'accertamento della patologia interrompe la necessaria congruenza cronologica. In questo contesto, non è possibile applicare ciecamente la presunzione di origine professionale, poiché l'usura della colonna vertebrale può essere riconducibile a dinamiche degenerative legate all'età o ad altri fattori extra-lavorativi.
Per comprendere appieno la portata di questa pronuncia, è fondamentale analizzare la massima espressa dagli Ermellini:
In tema di malattie professionali, la regola secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle della lavorazione e della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) determina l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale di quest'ultima, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'INAIL, va temperata per l'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, per la quale la prova del nesso causale deve consistere non già in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma nella concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via probabilistica - dell'idoneità dell'esposizione al rischio a cagionare l'evento morboso.
Questa massima chiarisce che la "presunzione legale" (ovvero il dare per scontato che la malattia derivi dal lavoro se inserita in tabella) non è assoluta. Quando una malattia può avere diverse cause (multifattoriale), il lavoratore non può limitarsi a invocare la tabella, ma deve dimostrare, almeno in termini di elevata probabilità scientifica, che l'esposizione al rischio lavorativo sia stata concretamente idonea a provocare il danno.
La decisione si inserisce in un solido filone giurisprudenziale e delinea una serie di criteri essenziali che i giudici di merito devono valutare per accertare il nesso causale nelle malattie multifattoriali:
In conclusione, l'ordinanza n. 27410 del 2025 rappresenta un importante richiamo al rigore probatorio in materia di sicurezza sul lavoro e previdenza sociale. Se da un lato la tutela del lavoratore resta un principio cardine del nostro ordinamento, dall'altro non si può prescindere da una rigorosa verifica scientifica del nesso di causa-effetto. Per i lavoratori e i professionisti del settore legale, questo provvedimento sottolinea l'importanza di raccogliere tempestivamente la documentazione medica e di non sottovalutare il fattore tempo nel richiedere le tutele previste dalla legge.