La mobilità lavorativa all'interno dell'Unione Europea rappresenta una delle più grandi conquiste per i cittadini europei, ma spesso porta con sé complesse questioni burocratiche e previdenziali. Quando un lavoratore svolge la propria attività in diversi Stati membri o presso organizzazioni internazionali, la ricostruzione della propria carriera contributiva ai fini pensionistici può trasformarsi in un vero e proprio labirinto normativo. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la fondamentale sentenza n. 27195 del 10 ottobre 2025, offrendo un'interpretazione chiarificatrice e orientata alla tutela dei diritti del lavoratore.
La vicenda trae origine dal ricorso promosso da P. A. contro F. G., giunto dinanzi alla Suprema Corte a seguito della decisione della Corte d'Appello di Trieste. Al centro del dibattito vi è l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, terzo periodo, della Legge n. 115 del 2015. Questa norma disciplina la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori che hanno prestato servizio sia in Italia sia presso organizzazioni internazionali. La legge prevede un divieto di cumulo qualora tali contributi siano stati oggetto di "rimborso". Tuttavia, la definizione di questo termine ha generato non pochi dubbi interpretativi, rischiando di penalizzare ingiustamente chi ha lavorato all'estero.
La Cassazione ha affrontato la questione focalizzandosi sulla reale portata del termine "rimborso". Per farlo, ha richiamato i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare la sentenza del 4 luglio 2013 (causa C-233/12), che tutela la libera circolazione dei lavoratori. Ecco la massima espressa dai giudici di legittimità:
In tema di prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'U.E., l'art. 18, comma 3, terzo periodo, della l. n. 115 del 2015 - che, in relazione alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, vieta di prendere in considerazione quelli maturati presso le organizzazioni internazionali se sono stati oggetto di rimborso - va interpretato, in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia del 4 luglio 2013 (causa C-233/12), in modo da non vanificare il diritto del lavoratore alla libera circolazione in tutte le sue implicazioni, anche sul versante previdenziale, con la conseguenza che la totalizzazione è impedita solo in caso di restituzione dei contributi, nuovamente acquisiti da chi li ha corrisposti, e non anche di erogazione del trattamento pensionistico, ad opera dell'organizzazione internazionale, sulla base dei contributi versati.
La distinzione posta dalla Corte è netta e di vitale importanza. Il divieto di totalizzazione (ovvero il cumulo dei periodi assicurativi) scatta esclusivamente se il lavoratore ha ottenuto la materiale restituzione fisica dei contributi versati, rientrandone in possesso. Al contrario, se l'organizzazione internazionale utilizza quei contributi per erogare una pensione o un trattamento analogo, il diritto alla totalizzazione per la quota italiana non può essere negato. Confondere l'erogazione di una pensione con il "rimborso" dei contributi significherebbe svuotare di significato il diritto alla libera circolazione.
Questa sentenza rappresenta una vittoria significativa per tutti i professionisti e dipendenti che dividono la propria carriera tra l'Italia e le istituzioni o organizzazioni internazionali. I punti chiave stabiliti dalla Cassazione includono:
Con la sentenza n. 27195/2025, la Corte di Cassazione ha ristabilito un principio di equità e buon senso giuridico. Impedire la totalizzazione dei contributi a chi percepisce una legittima pensione estera avrebbe costituito un ingiusto ostacolo alla mobilità professionale. Grazie a questa pronuncia, viene confermato che solo l'effettivo smobilizzo e la restituzione monetaria dei contributi escludono il cumulo, garantendo così una più solida sicurezza previdenziale a tutti i lavoratori europei.