Chi ha lavorato in Italia e poi per un'organizzazione internazionale può sommare i due periodi contributivi per ottenere la pensione italiana anche se l'organizzazione gli paga già una propria pensione. Con la sentenza n. 27195, depositata il 10 ottobre 2025, la sezione lavoro della Cassazione ha respinto la tesi dell'INPS: il divieto di cumulo previsto dalla legge per i contributi «oggetto di rimborso» riguarda solo i contributi restituiti al lavoratore, non quelli che hanno finanziato la pensione dell'ente internazionale.
Il pensionato aveva versato 427 settimane di contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, dal 1967 al giugno 1977. Dal luglio 1977 al 31 luglio 2013 aveva lavorato per l'Ufficio europeo dei brevetti, che dal 1° agosto 2013 gli corrispondeva la pensione di vecchiaia. Aveva quindi chiesto all'INPS la quota italiana della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, cumulando i due periodi.
Il Tribunale e la Corte d'appello di Trieste gli avevano dato ragione, con decorrenza dal 1° ottobre 2014, il mese successivo alla prima domanda. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il Procuratore generale aveva chiesto l'accoglimento del primo; la Corte ha rigettato il ricorso.
La norma è stata introdotta con la Legge europea 2014 per chiudere la procedura d'infrazione n. 2014/4168 e dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013, causa C-233/12. In quella decisione, richiamata dalla Cassazione, i giudici di Lussemburgo avevano affermato che negare la totalizzazione a chi ha lavorato per un'organizzazione internazionale ostacola, in linea di principio, la libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE).
Nel testo vigente l'art. 18:
L'INPS sosteneva che l'erogazione della pensione da parte dell'organizzazione internazionale equivalesse a un rimborso: i contributi esteri sarebbero già stati «consumati» e non potrebbero servire una seconda volta. Era anche la linea della prassi amministrativa, in particolare della circolare INPS n. 71 del 2017.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo partendo dal significato proprio delle parole (art. 12 delle preleggi): rimborsare i contributi vuol dire restituirli. Quando i contributi tornano a chi li ha versati, la facoltà di cumulo perde il suo oggetto e il divieto evita un arricchimento indebito. Quando invece i contributi restano nel circuito previdenziale e finanziano una pensione, si tratta di una prestazione diversa e autonoma. Equiparare le due situazioni contrasterebbe con la lettera della legge e con l'art. 48 TFUE, perché renderebbe irrilevante una contribuzione italiana che rispetta i requisiti nazionali.
La Cassazione ha ricordato anche che i limiti al cumulo sono fissati dalla legge in modo rigoroso e non possono essere ampliati in via interpretativa. Nel caso concreto non era contestato che i requisiti delle 52 settimane e della mancata sovrapposizione fossero soddisfatti.
Con il secondo motivo l'INPS chiedeva di far decorrere la pensione dal marzo 2016, sulla base della prima domanda presentata dopo l'entrata in vigore della legge 115/2015. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la Corte d'appello aveva fondato la decorrenza dall'ottobre 2014 sulle norme del Trattato, direttamente applicabili, e il ricorso non contestava questo presupposto. La sentenza, quindi, non stabilisce in via generale che tutte le domande anteriori al 2016 diano diritto agli arretrati: conferma una decisione che l'INPS non aveva impugnato in modo adeguato su quel punto.
Altri limiti vanno tenuti presenti:
Per chi ha ricevuto un diniego motivato con la pensione già percepita dall'organizzazione internazionale, la sentenza offre un argomento preciso. Conviene raccogliere l'estratto contributivo INPS, l'attestazione dei periodi presso l'organizzazione, la prova che i contributi non sono stati restituiti e le date di tutte le domande presentate.
Fonte: Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 10 ottobre 2025, n. 27195.
Fonte: Legge 29 luglio 2015, n. 115, art. 18 (testo vigente su Normattiva).