Se un cane lasciato in custodia a un dipendente aggredisce gli animali o le persone di un terzo, risponde il proprietario, non chi lo stava accudendo. Con l'ordinanza n. 28839 depositata il 31 ottobre 2025, la terza sezione civile della Cassazione ha ribadito che l'art. 2052 c.c. non guarda a chi ha materialmente l'animale, ma a chi lo utilizza per un proprio interesse. Il ricorso del proprietario è stato dichiarato inammissibile.
Un cane pastore aveva aggredito il gregge di un allevatore, causando la morte di alcune pecore. L'allevatore aveva chiesto il risarcimento al proprietario del cane. Questi aveva chiamato in causa il dipendente incaricato di custodire la villa in cui l'animale viveva, sostenendo che, nelle sue lunghe assenze, era il custode a occuparsi del cane, e la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile.
Il Tribunale di Grosseto aveva accolto la domanda nei confronti del solo proprietario e la sua domanda di garanzia verso l'assicuratore. La Corte d'appello di Firenze aveva confermato la decisione. In Cassazione il proprietario contestava, con tre motivi, l'esclusione della custodia in capo al dipendente, l'attribuzione dell'aggressione al proprio cane e la quantificazione del danno.
L'art. 2052 c.c. stabilisce che il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La Corte parte da qui. La norma non è costruita sulla custodia, come l'art. 2051 c.c. per le cose, ma sull'utilizzazione, cioè sullo sfruttamento economico o funzionale dell'animale. Nelle parole dell'ordinanza:
«dei danni causati dagli animali risponde, alternativamente, il proprietario, ovvero il soggetto che si serve dell'animale per soddisfare un proprio interesse, non il suo custode, in quanto tale».
Nel caso deciso il cane era tenuto nella proprietà del suo padrone, per difesa o per compagnia: secondo la Corte non ha rilievo stabilire quale delle due. Era affidato al custode perché lo accudisse, ma nell'interesse del proprietario, non del dipendente. Il proprietario non aveva neppure allegato, prima ancora che provato, circostanze che indicassero un uso del cane da parte del custode per un interesse proprio. La tesi difensiva era quindi infondata già in diritto.
L'ordinanza richiama precedenti della stessa sezione secondo cui ci si può servire di un animale anche tramite terzi. In tal caso la responsabilità resta su chi se ne serve attraverso il terzo, non sul terzo affidatario. È il principio applicato, per esempio, ai maneggi per i danni causati dai cavalli affidati a chi li noleggia.
In pratica, per chi possiede un animale:
Chi subisce il danno deve dimostrare che l'evento è stato causato proprio da quell'animale e quantificare il pregiudizio. Su questi punti la Cassazione non entra: si tratta di accertamenti di fatto riservati ai giudici di merito. Qui, inoltre, la doppia decisione conforme di primo e secondo grado impediva di denunciare l'omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 4, c.p.c.).
La Corte precisa anche che l'attribuzione dell'aggressione a un determinato animale è una questione di prova del fatto, alla quale non si applica la regola del «più probabile che non», che riguarda il nesso di causa tra condotta ed evento. Una volta stabilito che il cane del convenuto aveva aggredito il gregge, il collegamento con la morte delle pecore non era in discussione.
L'ordinanza non stabilisce in quali casi il custode risponderebbe in luogo del proprietario: si limita a dire che, qui, quella situazione non era stata né allegata né provata. Chi ha subito danni da un animale altrui, o deve difendersi da una richiesta di risarcimento, può trovare indicazioni sull'assistenza nelle cause di risarcimento del danno.
Fonte: Cassazione civile, sez. III, ordinanza 31 ottobre 2025, n. 28839.
Fonte: art. 2052 del codice civile (Normattiva, testo vigente).