Quando un animale domestico causa un danno a terzi, sorge spontanea la domanda su chi debba effettivamente risarcire il danneggiato. Spesso si tende a pensare che la responsabilità ricada su colui che in quel momento aveva la custodia fisica dell'animale. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l'importante ordinanza n. 28839 del 31 ottobre 2025, ha ridefinito e chiarito i confini della responsabilità civile prevista dall'articolo 2052 del Codice Civile italiano, ponendo l'accento sul concetto di 'utilizzazione' piuttosto che su quello di semplice 'custodia'.
La vicenda nasce dal ricorso presentato da G. (assistito dall'avvocato V. F.) contro M., in seguito ai danni cagionati da un cane a un gregge. Il cane era custodito all'interno di una villa da un dipendente del proprietario, incaricato di accudire l'animale durante le frequenti assenze di quest'ultimo. La Corte d'Appello di Firenze aveva già escluso la responsabilità del dipendente-custode, addossando l'intero risarcimento al proprietario dell'animale. La Suprema Corte ha confermato tale orientamento, rigettando il ricorso e statuendo un principio fondamentale in materia di responsabilità civile.
La pronuncia in esame si sofferma sull'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 2052 c.c. Secondo la Cassazione, la responsabilità per i danni cagionati dagli animali non si basa sul dovere di vigilanza o sulla custodia di fatto, bensì sul trarre un'utilità dall'animale stesso. Ecco la massima ufficiale espressa dagli Ermellini:
In tema di danno cagionato da animali, il criterio di imputatione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. si fonda non già sulla nozione di custodia (la cui rilevanza è espressamente esclusa dalla norma) bensì su quella di utilizzazione, intesa come sfruttamento economico o funzionale dell'animale per trarne una propria utilità, con la conseguenza che del danno risponde, alternativamente, il proprietario o il soggetto che si serve dell'animale per soddisfare un interesse proprio.
Questo significa che per andare esenti da responsabilità non basta dimostrare di aver affidato l'animale a un terzo (come un dog sitter o un custode della proprietà), se tale affidamento è avvenuto nell'esclusivo interesse del proprietario. Il custode, infatti, agisce come mero esecutore delle direttive del proprietario, senza trarre un'autonoma utilità (economica o d'affezione) dall'animale.
L'art. 2052 c.c. prevede una responsabilità alternativa tra il proprietario e chi si serve dell'animale. Per comprendere quando si realizza questo passaggio di responsabilità, occorre verificare chi sia il soggetto che trae un effettivo beneficio dall'animale in quel determinato momento. Ad esempio:
L'ordinanza n. 28839/2025 della Corte di Cassazione offre una guida chiara per la gestione dei rischi legati alla proprietà degli animali. Chi possiede un animale domestico deve essere consapevole che la responsabilità civile rimane in capo a lui anche quando delega temporaneamente la cura dell'animale a collaboratori domestici o custodi. Questa decisione evidenzia l'importanza di stipulare adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile, al fine di tutelarsi da eventi imprevisti e potenzialmente molto onerosi.