Selezione dirigenti pubblici e contratti a termine: la legittimità delle esclusioni nella Sentenza n. 27192/2025

Il tema del reclutamento e della progressione di carriera all'interno della Pubblica Amministrazione rappresenta da sempre un terreno di acceso dibattito giuridico. Di recente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione di grande rilievo riguardante la distinzione tra dirigenti di ruolo e dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, delineando confini precisi a tutela dell'organizzazione amministrativa dello Stato. Con la sentenza n. 27192 del 10 ottobre 2025, la Suprema Corte ha affrontato la legittimità dell'esclusione dei dirigenti a termine dalle selezioni per il conferimento di incarichi di prima fascia.

Il caso e la normativa di riferimento

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da S., assistito dall'avvocato C. G., contro l'I. (difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato), a seguito dell'esclusione da una procedura selettiva riservata ai soli dirigenti di ruolo. Il ricorrente, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, lamentava una disparità di trattamento rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, ritenendola contraria ai principi europei di non discriminazione.

La normativa cardine attorno a cui ruota la controversia è proprio l'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni o interni non di ruolo, entro precisi limiti percentuali e temporali. Sullo sfondo europeo, la difesa invocava la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a termine, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

La decisione della Cassazione e la Massima

Gli Ermellini hanno respinto la tesi del ricorrente, confermando la decisione della Corte d'Appello di Roma. La Cassazione ha chiarito che la differenza di trattamento è giustificata dalla non omogeneità delle posizioni lavorative in esame. Ecco la massima ufficiale espressa dai giudici di legittimità:

In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, è legittima e non si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE la selezione per il conferimento di incarico di dirigente di prima fascia riservata soltanto ai dirigenti di ruolo - e alla quale, dunque, non sono ammessi i dirigenti nominati ai sensi dell'art. 19, comma 6, d. lgs. n. 165 del 2001 -, attesa la non omogeneità delle due posizioni, posto che il dirigente a tempo determinato, a differenza di quello a tempo indeterminato, non è stabilmente inserito nell'organizzazione dell'ente.

Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Il punto focale risiede nel concetto di stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente pubblico. Mentre il dirigente di ruolo (a tempo indeterminato) fa parte della struttura permanente della PA, garantendo continuità dell'azione amministrativa, il dirigente a tempo determinato risponde a esigenze temporanee e straordinarie.

Perché non vi è discriminazione secondo il diritto europeo?

La Corte di Cassazione ha spiegato che la Direttiva 1999/70/CE non impone una totale parificazione tra rapporti di lavoro stabili e precari laddove sussistano elementi oggettivi di diversificazione. Le differenze riscontrate tra le due figure sono così riassumibili:

  • Modalità di accesso: il dirigente di ruolo accede tramite concorso pubblico finalizzato alla stabilità, mentre l'incarico ex art. 19, comma 6, risponde a criteri fiduciari e temporanei;
  • Integrazione organizzativa: solo il dirigente a tempo indeterminato assicura la continuità strutturale e istituzionale necessaria per i ruoli di prima fascia;
  • Natura del rapporto: la temporaneità intrinseca del contratto a termine impedisce la maturazione di un'aspettativa automatica alla progressione di carriera riservata ai ruoli organici.

Conclusioni

Con la sentenza n. 27192/2025, la Suprema Corte riafferma la legittimità delle scelte organizzative della Pubblica Amministrazione, purché coerenti con il quadro normativo nazionale ed europeo. L'esclusione dei dirigenti a contratto dalle selezioni apicali non costituisce una discriminazione vietata, bensì una coerente applicazione del principio di buon andamento della PA, che richiede una dirigenza stabile e strutturata per la gestione delle funzioni di massimo livello.

Studio Legale Bianucci