La recente sentenza n. 22073 del 17 marzo 2023 della Corte di Cassazione offre spunti interessanti per la comprensione della disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Questa decisione chiarisce in modo preciso le modalità di applicazione della misura cautelare in presenza di più soggetti coinvolti nello stesso reato, evidenziando il principio solidaristico che regola il concorso di persone.
Il sequestro preventivo, regolato dall'art. 322-ter del codice penale, è uno strumento attraverso il quale l'autorità giudiziaria può disporre la sottrazione di beni oggetto di reato, finalizzato alla successiva confisca. La sentenza in esame affronta il tema dell'applicabilità di tale misura nei confronti di un singolo concorrente, nonostante le somme illecitamente ottenute possano essere state incamerate anche da altri coautori del reato. Questo aspetto è cruciale, poiché la Corte ha stabilito che il sequestro può essere disposto per l'intero ammontare del profitto anche se parte di esso è stata già incamerata da altri.
Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. - Pluralità di soggetti concorrenti nel medesimo reato - Possibilità di disporre la misura, per l'intero ammontare del profitto, nei confronti di un solo concorrente - Sussistenza - Somme incamerate dagli altri concorrenti nel reato - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie. In tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che assumeva fosse pacifico che egli non avesse ricevuto alcun profitto del reato di cui all'art.640-bis cod. pen.).
Questa massima evidenzia la solidità del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone, secondo cui ogni concorrente è responsabile per l'intero profitto del reato. Ciò implica che, in caso di sequestro, non è necessario che il soggetto su cui si applica la misura abbia direttamente incamerato somme illecite; la responsabilità è condivisa e l'azione delittuosa è imputata a ciascun partecipante.
La sentenza n. 22073 del 2023 della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti nella chiarezza della normativa riguardante il sequestro preventivo e la confisca del profitto di reato. Essa ribadisce l'importanza della responsabilità collettiva in caso di concorso di persone, chiarendo che il sequestro può colpire un singolo concorrente per l'intero profitto, anche se altri soggetti hanno partecipato al reato. Questa decisione rafforza l'efficacia delle misure cautelari nel contrasto alla criminalità e offre nuove prospettive interpretative per i professionisti del diritto operanti in questo ambito.