Rapporti personali tra dipendente e superiore nel pubblico impiego: l'ordinanza n. 29094/2025 della Cassazione

Nel panorama del pubblico impiego privatizzato, il confine tra la sfera privata dei dipendenti e i doveri di imparzialità della Pubblica Amministrazione rappresenta spesso un terreno scivoloso. Di recente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo delicato equilibrio con l'ordinanza n. 29094 del 4 novembre 2025. La pronuncia affronta il tema della rilevanza dei rapporti personali extralavorativi tra un dipendente (nel caso di specie, G. M.) e il proprio superiore gerarchico, tracciando una linea netta tra la normale quotidianità d'ufficio e le procedure selettive per il conferimento di incarichi di rilievo.

La regola generale e l'eccezione nelle procedure selettive

In linea generale, la sussistenza di relazioni personali o di amicizia al di fuori del contesto lavorativo tra colleghi o tra sottoposto e superiore non inficia la legittimità degli atti di gestione ordinaria. Tuttavia, questo principio incontra un limite invalicabile quando si tratta di procedure selettive discrezionali. Quando la Pubblica Amministrazione deve attribuire incarichi di rilievo, come le posizioni organizzative, entrano in gioco i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), uniti ai doveri privatistici di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

In questi casi, la selezione deve essere trasparente e al di sopra di ogni sospetto. Per garantire ciò, la Cassazione estende l'applicabilità delle garanzie previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile in materia di astensione del giudice.

La massima della Cassazione

Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è utile leggere la massima espressa dai giudici di legittimità:

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esistenza di leciti rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore non rileva ai fini della valutazione delle condotte degli interessati e della legittimità degli atti gestori, salvo il caso delle selezioni comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come quello di posizione organizzativa), nelle quali la P.A., alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, deve assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, trovando applicazione le regole di cui all'art. 51 c.p.c., compresa l'ipotesi atipica di cui al comma 2, che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi ha con taluno un rapporto personale di tale intensità da far sospettare che il giudizio non sia improntato al rispetto dei menzionati principi.

La Suprema Corte chiarisce che l'obbligo di astensione scatta non solo nelle ipotesi tipiche di parentela o grave inimicizia, ma anche in presenza di un legame di amicizia così intenso da minare la percezione di imparzialità della scelta. Si tratta della cosiddetta "ipotesi atipica" prevista dal secondo comma dell'art. 51 c.p.c., che impone l'astensione in presenza di gravi ragioni di convenienza.

Le implicazioni pratiche per la Pubblica Amministrazione

La pronuncia della Cassazione evidenzia l'importanza di adottare adeguate cautele all'interno delle amministrazioni pubbliche durante le procedure di selezione. In particolare, occorre monitorare i seguenti aspetti:

  • Trasparenza dei criteri: I criteri di selezione devono essere oggettivi e predeterminati, riducendo al minimo lo spazio per valutazioni puramente soggettive.
  • Dovere di astensione: Il superiore gerarchico che intrattiene un rapporto di stretta amicizia o frequentazione assidua con uno dei candidati ha il dovere di astenersi dalla commissione giudicatrice.
  • Tutela della concorrenza interna: Garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità di crescita professionale, neutralizzando i favoritismi.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 29094/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione del personale nel pubblico impiego. Se da un lato viene salvaguardata la libertà dei dipendenti di intrattenere normali e leciti rapporti personali al di fuori dell'orario di lavoro, dall'altro si riafferma con forza il principio di imparzialità dell'azione amministrativa. Quando si decide il conferimento di un incarico di rilievo, la terzietà di chi valuta deve essere assoluta e indiscutibile, a tutela del merito e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Studio Legale Bianucci