Commento alla Sentenza n. 23233 del 2024: Chiarimenti sulla Domanda Risarcitoria

La recente ordinanza n. 23233 del 28 agosto 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre importanti chiarimenti in merito alla domanda risarcitoria in ambito di responsabilità civile. Questo pronunciamento è particolarmente significativo per gli avvocati e i professionisti del settore legale, poiché tocca aspetti fondamentali riguardanti le modalità di presentazione delle istanze di risarcimento e le specificazioni necessarie da parte dell'attore.

Il Contesto della Sentenza

Nel caso specifico, la controversia ha visto contrapporsi S. (S. M.) e G. (M. L.), con la Corte d'Appello di Firenze che aveva già esaminato la questione. La sentenza in esame sottolinea come la domanda risarcitoria, anche in assenza di dettagli specifici, debba comunque fare riferimento a tutte le possibili voci di danno derivanti dalla condotta del convenuto. Questo aspetto è cruciale, perché evidenzia che la mancanza di specificazioni non preclude la possibilità di ottenere un risarcimento, a patto che l'attore indichi chiaramente i fatti che ritiene lesivi dei propri diritti.

La Massima della Corte e le Implicazioni Normative

Danno da responsabilità civile - Domanda risarcitoria - Assenza di particolari specificazioni - Riferimento a tutte le possibili voci di danno ricollegabili al contegno del convenuto - Sussistenza - Onere di indicare i fatti costitutivi della pretesa - Necessità - Fattispecie in tema di asserita violazione dell'art. 163 c.p.c. In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto.(Nella specie, la S.C. ha escluso, ad opera della decisione impugnata, la violazione dell'art. 163, comma 3, c.p.c., per aver riconosciuto alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo nella comparsa conclusionale).

Questa massima fornisce un quadro chiaro riguardo all'onere probatorio dell'attore. In particolare, è essenziale che chi richiede un risarcimento possa indicare in modo preciso i fatti che ritiene dannosi, anche se non è obbligato a specificare ogni singola voce di danno. Le norme di riferimento, tra cui l'art. 2043 del Codice Civile e l'art. 163 del Codice di Procedura Civile, evidenziano l'importanza di una corretta formulazione della domanda risarcitoria.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 23233 del 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un passo avanti nella definizione delle modalità di richiesta di risarcimento danni in ambito civile. La sentenza chiarisce che è possibile richiedere il risarcimento per tutte le voci di danno, a condizione che vengano indicati i fatti costitutivi della pretesa. Questo principio offre un maggiore grado di protezione per i soggetti che si trovano in situazioni di responsabilità civile, permettendo loro di far valere i propri diritti in modo più efficace.

Studio Legale Bianucci