La recente sentenza n. 39131 del 18 aprile 2023 ha sollevato importanti questioni in merito all'applicazione delle misure di prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive, in particolare riguardo all'aggravamento della durata del DASPO (Divieto di Accesso ai luoghi di manifestazione sportiva). Questo articolo si propone di analizzare le implicazioni giuridiche della sentenza, chiarendo il significato dei termini e dei principi coinvolti.
Il DASPO, introdotto dalla legge n. 401 del 1989, è uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi. Esso prevede l'imposizione di un divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni a soggetti ritenuti pericolosi. La sentenza in oggetto chiarisce che, per poter applicare un aggravamento della durata del DASPO, è necessario che il destinatario abbia già ricevuto un DASPO di natura amministrativa.
Misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd. DASPO) - Aggravamento della sua durata ex art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 - Necessità precedente DASPO amministrativo - Sussistenza - Sufficienza precedente DASPO giudiziario - Esclusione - Ragioni. In tema di misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, ai fini dell'aggravamento del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd. DASPO) mediante aumento della sua durata, è necessario che sia stato in precedenza emesso, nei confronti del destinatario di tale provvedimento, un DASPO amministrativo di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non essendo sufficiente che, a carico del predetto, sia stata precedentemente inflitta, in occasione di una sua condanna, la pena accessoria atipica del DASPO giudiziario, di cui all'art. 6, comma 7, legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che inducono a tale interpretazione, per un verso, il disposto dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, legge n. 401 del 1989, che, nel disciplinare l'aggravamento, fa esplicito riferimento alle persone già destinatarie del DASPO amministrativo, con disposizione che, incidendo sulla libertà di locomozione, tutelata dall'art. 16 Cost., non è suscettibile di interpretazione analogica "in malam partem" e, per altro verso, la diversa natura giuridica e i diversi presupposti applicativi dei due istituti).
La Corte ha dunque stabilito che l'aggravamento della durata del DASPO non può essere applicato in assenza di un precedente DASPO amministrativo. Questo è un punto cruciale, poiché chiarisce la distinzione tra i due tipi di DASPO e sottolinea l'importanza della procedura amministrativa nella valutazione del rischio per la sicurezza pubblica.
In conclusione, la sentenza n. 39131 del 2023 rappresenta un importante chiarimento riguardo le misure di prevenzione della violenza sportiva e le condizioni per l'aggravamento del DASPO. Essa ribadisce che il DASPO amministrativo deve precedere qualsiasi intervento giudiziario di aggravamento, ponendo l'accento sulla salvaguardia della libertà di movimento, un principio fondamentale sancito dalla nostra Costituzione. Questo approccio non solo protegge i diritti dei singoli, ma contribuisce anche a una gestione più equa e proporzionata della sicurezza negli eventi sportivi.