La sentenza n. 38278 del 20 aprile 2023 della Corte di Cassazione rappresenta un'importante pronuncia in merito alla concessione dei permessi premio per i condannati per reati ostativi. In particolare, il caso in esame riguarda un soggetto condannato per reati di prima fascia che non ha collaborato con la giustizia. La Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva rigettato la richiesta di permesso premio, evidenziando l'applicabilità immediata delle modifiche normative apportate all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
La questione centrale della sentenza riguarda l'applicazione del principio del tempus regit actum, che stabilisce che le norme processuali si applicano retroattivamente ai procedimenti in corso, a meno che non vi siano specifiche disposizioni transitorie. In questo caso, le modifiche apportate dal decreto legge n. 162 del 2022, convertito nella legge n. 199 del 2022, introducono nuove modalità di valutazione per la concessione dei permessi premio, rendendo potenzialmente più accessibili tali benefici anche ai soggetti condannati per reati ostativi non collaboranti.
01 Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: PERRONE GIUSEPPE. Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 28/06/2022 563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso premio - Condannato per reati ostativi cd. di prima fascia che non ha collaborato con la giustizia - Modifiche all'art. 4-bis ord. pen. apportate con d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022 - Immediata applicabilità ai procedimenti in corso – Sussistenza – Ragioni - Rilevabilità d’ufficio nel giudizio di cassazione - Sussistenza. In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum". (In applicazione del principio, la Corte, alla luce dello "ius superveniens" intervenuto in pendenza del giudizio di legittimità, ha annullato con rinvio il rigetto del permesso premio, pronunciato nel vigore della normativa antecedente alla modifica normativa).
Questa sentenza ha importanti implicazioni pratiche per i condannati e per i professionisti che si occupano di diritto penale. Infatti, l'annullamento del rigetto del permesso premio offre l'opportunità di riconsiderare le richieste di accesso ai benefici penitenziari sulla base delle nuove normative. In particolare, le modifiche all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario potrebbero facilitare l'accesso ai permessi premio per i soggetti che, pur non collaborando con la giustizia, dimostrano un comportamento positivo durante la detenzione.
La sentenza n. 38278 del 2023 rappresenta un significativo passo in avanti nel campo dei benefici penitenziari, evidenziando l'importanza di un sistema giuridico in grado di adattarsi alle mutate circostanze normative. La possibilità di applicare le nuove disposizioni ai procedimenti in corso offre una chance concreta di rivedere situazioni che, fino ad ora, erano considerate inamovibili. Gli avvocati e i professionisti del settore devono prestare particolare attenzione a queste evoluzioni normative per garantire una difesa efficace dei diritti dei propri assistiti.