Rimedi risarcitori e decadenza: commento alla sentenza n. 18819 del 2023

La recente sentenza n. 18819 del 2023 della Corte di Cassazione, depositata il 4 maggio 2023, ha suscitato interesse tra gli operatori del diritto per le implicazioni riguardanti la richiesta di risarcimento per violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). In particolare, la Corte ha affrontato il tema della tardività delle domande risarcitorie presentate dai detenuti, evidenziando i limiti temporali previsti dalla normativa vigente.

Il contesto normativo

La questione centrale della sentenza riguarda l'applicazione dell'art. 35-ter dell'ordinamento penitenziario, che stabilisce i rimedi risarcitori per i detenuti che abbiano subito trattamenti inumani o degradanti. La Corte ha chiarito che, per le richieste di risarcimento formulate ai sensi di questo articolo, è essenziale rispettare un termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 92 del 2014.

  • La norma prevede che il termine decorra dalla pubblicazione del decreto, non dalla fine della pena espiata.
  • Le richieste risarcitorie relative a periodi di pena espiati prima dell'entrata in vigore del decreto sono quindi inammissibili se presentate oltre il termine stabilito.
  • Questo principio si applica anche nel caso di violazioni già accertate dall'organo competente.

Analisi della sentenza

01 Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. Imputato: GIARDIELLO CARLO. (Parz. Diff.) Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA PALERMO, 26/10/2022 563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Intervenuta espiazione della pena al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014 - Tardività della richiesta - Configurabilità - Termine semestrale di decadenza - Individuazione. In tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di detenuti o internati, è inammissibile per tardività la richiesta risarcitoria proposta, ex art. 35-ter ord. pen., allorquando risultino decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, nel caso in cui si riferisca a periodi di pena espiati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso.

In questa sentenza, la Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento proposta da un detenuto, motivando la decisione con la tardività della domanda. La Corte ha sottolineato che, in base alla normativa vigente, il termine semestrale di decadenza è categorico e non ammette deroghe. Questo aspetto è fondamentale per garantire certezza e stabilità nel sistema penitenziario e nel trattamento dei detenuti.

Conclusioni

La sentenza n. 18819 del 2023 rappresenta un'importante affermazione del principio di legalità e di certezza del diritto, evidenziando l'importanza di rispettare i termini previsti dalla legge per la presentazione delle istanze risarcitorie. Gli operatori del diritto devono prestare attenzione a questi dettagli, poiché la conoscenza delle scadenze e dei requisiti formali è essenziale per garantire l'efficacia delle richieste di risarcimento nel contesto penitenziario. La tutela dei diritti dei detenuti è fondamentale, ma deve sempre essere bilanciata con la necessità di un ordinamento giuridico chiaro e prevedibile.

Studio Legale Bianucci