La recente sentenza n. 34523 del 2023, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale in ambito penale: la tutela del diritto alla difesa dell'imputato in caso di assenza dal processo. Questa decisione, che annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, chiarisce alcuni aspetti fondamentali riguardanti l'onere di diligenza informativa dell'imputato e le condizioni per procedere in assenza.
Il caso in esame riguarda l'imputato S. R., il quale, al momento dell'arresto, aveva dichiarato un domicilio presso un difensore d'ufficio. La Corte ha stabilito che la semplice mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato sulla celebrazione del processo non costituisce di per sé una volontaria sottrazione dalla conoscenza del processo. Questo principio è di fondamentale importanza per garantire il rispetto del diritto alla difesa, così come previsto dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Dichiarazione di domicilio presso il difensore di ufficio al momento dell'arresto - Onere di diligenza informativa da parte dell'imputato - Insussistenza - Conseguenze - Conoscenza effettiva del processo - Accertamento in positivo - Necessità. In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio.
Il diritto alla difesa è un principio fondamentale del giusto processo, garantito dall'articolo 24 della Costituzione Italiana e dall'articolo 6 della Convenzione Europea. La sentenza in esame sottolinea che il giudice deve accertare positivamente la conoscenza dell'imputato riguardo alla celebrazione del processo. Questo accertamento deve avvenire senza una presunzione automatica di conoscenza, evitando così di violare il diritto alla difesa.
La sentenza n. 34523 del 2023 rappresenta un importante passo avanti nella tutela del diritto alla difesa degli imputati. Essa chiarisce che la responsabilità di tenere informato l'imputato non può ricadere unicamente su di lui, ma deve essere un onere condiviso con il sistema giudiziario. Questo principio non solo rafforza la protezione dei diritti individuali, ma contribuisce anche a garantire un processo equo e giusto, in linea con le norme nazionali e internazionali.