Quando una coppia con figli decide di separarsi, la gestione della crisi familiare può farsi complessa, non solo dal punto di vista emotivo ma anche procedurale. Uno dei temi più delicati riguarda l'individuazione del giudice competente a decidere sull'affidamento e sulla collocazione dei minori, specialmente quando si intrecciano procedimenti di separazione dinanzi al Tribunale ordinario e procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale dinanzi al Tribunale per i minorenni. Su questo scenario si innesta l'interessante ordinanza n. 28901 del 01/11/2025 della Corte di Cassazione, che offre importanti chiarimenti sulla ripartizione della competenza nel regime antecedente alla riforma Cartabia.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine da un conflitto di competenza sollevato nell'ambito di una controversia tra R. (con il patrocinio di L. I.) e M. La questione centrale riguardava la determinazione del giudice competente a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia. Da un lato, vi era un procedimento de potestate avviato su ricorso del Pubblico Ministero dinanzi al Tribunale per i minorenni; dall'altro, un successivo giudizio di separazione introdotto dai coniugi davanti al Tribunale ordinario.
Il nodo giuridico risiede nell'applicazione dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dalla Legge n. 206 del 2021. La Cassazione ha dovuto stabilire se il sopraggiungere della causa di separazione potesse attrarre a sé (la cosiddetta vis attractiva) la competenza sulle decisioni relative ai minori, spogliando il Tribunale per i minorenni del procedimento già pendente.
I giudici di legittimità hanno confermato l'incompetenza del Tribunale ordinario, rilevando che il ricorso minorile era stato introdotto in epoca antecedente rispetto al giudizio di separazione e prima dell'entrata in vigore della riforma (fissata al 22 giugno 2022). Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è utile leggere la massima espressa dalla Corte:
In tema di affidamento dei figli minori, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella ex l. n. 206 del 2021, limita la vis attractiva del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento de potestate o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni.
Questo principio delimita in modo netto l'operatività dell'attrazione di competenza a favore del giudice ordinario. In sostanza, il Tribunale ordinario può attrarre le questioni relative ai minori solo se la causa di separazione o divorzio è stata depositata prima che venisse incardinato il procedimento limitativo della responsabilità genitoriale presso il Tribunale per i minorenni. Se l'azione minorile è antecedente, essa conserva la propria autonomia e la propria competenza.
La pronuncia in commento si rivela di fondamentale importanza per comprendere la transizione verso il nuovo assetto normativo. La Corte ha infatti ricordato i seguenti punti chiave:
Con l'ordinanza n. 28901 del 2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio di stabilità processuale a tutela dei soggetti più deboli, i minori. Nel regime previgente alla riforma Cartabia, la priorità temporale del ricorso minorile impedisce che il successivo giudizio di separazione possa attrarre a sé le decisioni sull'affidamento. Questa decisione rappresenta una preziosa guida per i professionisti del diritto chiamati a gestire delicate transizioni familiari a cavallo delle riforme legislative, confermando la centralità del superiore interesse del minore in ogni snodo processuale.