Competenza territoriale e vendita di prodotti contraffatti online: il punto dell'Ordinanza n. 30212/2025

Il commercio elettronico ha rivoluzionato il mercato globale, ma ha anche introdotto notevoli complessità giuridiche, in particolare nell'ambito della tutela della proprietà industriale. Quando si verifica la vendita di beni contraffatti sul web, una delle questioni preliminari più dibattute riguarda l'individuazione del giudice territorialmente competente a decidere sulla controversia. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30212 del 16 novembre 2025, è intervenuta per fare chiarezza su questo delicato aspetto, rigettando il ricorso e definendo criteri precisi che superano il mero criterio del luogo di consegna fisica del bene.

Il caso e la normativa di riferimento

La controversia, che ha visto opposti M. B. e P. D. L., trae origine dalla contestazione di attività di contraffazione e concorrenza sleale tramite canali digitali. Al centro del dibattito vi è l'applicazione dell'articolo 120, comma 6, del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005), in combinato disposto con l'articolo 20 del Codice di Procedura Civile e l'articolo 2598 del Codice Civile in materia di concorrenza sleale. La determinazione del forum commissi delicti (il luogo in cui è stato commesso il fatto lesivo) rappresenta il fulcro della decisione.

La massima della Cassazione

Per comprendere appieno la portata della decisione, è fondamentale analizzare la massima espressa dagli Ermellini nell'ordinanza n. 30212/2025:

Nel caso di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo della commissione del fatto, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., inteso come luogo dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta.

Questa massima esclude categoricamente che il luogo di materiale consegna della merce acquistata online possa radicare la competenza territoriale del giudice. Al contrario, la Suprema Corte valorizza la condotta dematerializzata dell'inserzionista o del gestore della piattaforma web.

I criteri per individuare il giudice competente

La Cassazione delinea un binario preciso per la scelta del foro competente, identificando due luoghi alternativi ma ben definiti:

  • Lo stabilimento dell'inserzionista: ovvero il luogo fisico in cui il soggetto che ha pubblicato l'annuncio ha avviato il processo tecnico informatico per rendere visibile l'offerta e consentire l'acquisto.
  • La sede del gestore del sito: ossia la sede legale della società che amministra la piattaforma internet in cui avviene la compravendita dei beni contraffatti.

Questa interpretazione si pone in perfetta continuità con i precedenti giurisprudenziali (come le sentenze n. 35056 del 2021 e n. 5309 del 2020), consolidando un orientamento che protegge la certezza del diritto nell'era digitale, evitando la frammentazione dei fori in base ai singoli luoghi di spedizione dei prodotti.

Conclusioni e implicazioni pratiche

L'ordinanza n. 30212/2025 della Corte di Cassazione offre un chiarimento indispensabile per le aziende e i professionisti che si trovano a dover tutelare i propri marchi e brevetti online. Escludendo il luogo di consegna del bene contraffatto come criterio di collegamento, la Corte semplifica l'individuazione del foro competente, ancorandolo a elementi stabili e facilmente identificabili come la sede dell'inserzionista o del provider. Per i titolari di diritti di proprietà industriale lesi, ciò significa poter pianificare azioni legali più mirate ed efficienti, riducendo il rischio di eccezioni di incompetenza territoriale che rallenterebbero inevitabilmente la tutela dei propri diritti.

Studio Legale Bianucci