Camminare per le strade delle nostre città riserva spesso spiacevoli sorprese, tra buche, marciapiedi sconnessi e pavimentazioni dissestate. Tuttavia, non sempre la presenza di un'insidia stradale garantisce il diritto al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 29147 del 4 novembre 2025, è tornata a fare chiarezza sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., delineando con precisione i confini del "caso fortuito" rappresentato dalla condotta negligente dello stesso danneggiato.
La vicenda, che ha visto contrapposti F. A. A. e A. F., trae origine dalla caduta di una signora in un'area adibita a mercato durante le ore diurne. La donna era inciampata in una buca di dimensioni significative (circa 30-40 centimetri di lunghezza e profonda quanto un piede con la scarpa). Nei gradi di merito, la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento, ascrivendo l'intera responsabilità del sinistro alla vittima stessa. La Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando il ricorso. Ma quali sono i motivi giuridici dietro questa decisione?
I giudici hanno rilevato che il piazzale presentava una condizione di generale e visibile dissesto. In un simile contesto, l'utente della strada non può fare affidamento sulla regolare planarità del suolo, ma deve prestare una cautela proporzionata allo stato dei luoghi.
Per comprendere appieno la portata di questa decisione, analizziamo la massima espressa dai giudici di legittimità:
In tema di responsabilità da cosa in custodia, al fine di stabilire se la condotta della vittima integri il caso fortuito ex art. 2051 c.c., occorre valutare se il danneggiato, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando irrilevante la circostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile.
Questa pronuncia pone l'accento sul dovere di auto-responsabilità del cittadino. Il custode della strada (ad esempio il Comune) è sì responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, ma tale responsabilità viene meno se si dimostra il caso fortuito. La condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito quando è talmente imprudente da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
La Suprema Corte chiarisce che il focus non deve essere sulla prevedibilità della condotta della vittima da parte del custode, bensì sulla prevedibilità del pericolo da parte della vittima stessa. In particolare, si devono considerare i seguenti elementi:
In sostanza, più la situazione di pericolo è visibile e prevedibile, più forte è il dovere di cautela del passante per evitare il danno.
L'ordinanza n. 29147/2025 si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato che mira a responsabilizzare gli utenti della strada. Non basta dimostrare la presenza di una buca per ottenere il risarcimento; occorre anche provare di aver adottato un comportamento diligente e che l'insidia fosse oggettivamente inevitabile e non segnalata. Per chi si trova ad affrontare situazioni analoghe, è fondamentale raccogliere immediatamente prove fotografiche dello stato dei luoghi e testimonianze che attestino l'effettiva insidiosità e non visibilità del pericolo.