Il settore dello spettacolo e, in particolare, quello delle fondazioni lirico-sinfoniche è da sempre caratterizzato da una forte flessibilità nell'impiego del personale artistico e tecnico. Tuttavia, la necessità di garantire la continuità delle produzioni non può tradursi in una totale deregolamentazione a danno dei diritti dei lavoratori. Su questo delicato equilibrio si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29455 del 07/11/2025, offrendo un'importante chiave di lettura per la gestione dei contratti a tempo determinato alla luce dei principi dell'Unione Europea.
La controversia giunta all'attenzione della Suprema Corte vede contrapposti la lavoratrice M. C. A. e il datore di lavoro F. D. F. D. Al centro del dibattito vi è l'applicazione delle norme nazionali che, nel corso degli anni, hanno regolato il lavoro a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, riforme come il D.L. n. 34 del 2014 avevano soppresso l'obbligo di indicare una causale specifica per l'apposizione del termine nei contratti di lavoro. Questa liberalizzazione rischiava però di scontrarsi con la Direttiva europea 1999/70/CE, volta a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato.
Per evitare un vuoto di tutele, i giudici di legittimità hanno dovuto raccordare la normativa interna con i vincoli sovranazionali, richiamando la fondamentale pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17).
In materia di assunzioni a tempo determinato del personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, la disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010 (nella sopraggiunta vigenza dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, soppressivo del requisito della causalità del termine) e dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all'adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, va interpretata in conformità alla sentenza della CGUE del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, nel senso che la legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, fermo il venir meno degli oneri di specificazione formale, deve valutarsi verificando la sussistenza del requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell'occasione di lavoro, quale presupposto connaturato alla specialità della normativa dettata per le fondazioni anzidette, per evitare che, coniugandosi l'assenza di causalità del termine con la mancanza di un limite di durata massimo, si determini nel sistema interno l'assenza di misure di prevenzione degli abusi, in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Come emerge chiaramente dalla massima sopra riportata, la Cassazione stabilisce che l'assenza di un obbligo formale di indicare la causale non equivale a una totale libertà di precarizzazione. Anche laddove la legge italiana esoneri il datore di lavoro dall'indicare per iscritto i motivi dell'assunzione a termine, deve comunque esistere una reale esigenza di natura temporanea e provvisoria.
In altre parole, il giudice di merito è chiamato a verificare se l'occasione di lavoro risponda a un effettivo bisogno transitorio della fondazione lirica. Per valutare la legittimità del contratto, occorre considerare i seguenti elementi:
La sentenza n. 29455 del 2025 rappresenta un importante punto di svolta. Essa ribadisce che le deroghe concesse alle fondazioni lirico-sinfoniche in ragione della specificità del settore non possono tradursi in una totale assenza di tutele per i lavoratori. L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea si conferma lo strumento principale per arginare il precariato, imponendo un controllo sostanziale sulla reale natura provvisoria delle assunzioni.