Responsabilità degli amministratori e trasferimento della sede all'estero: analisi dell'ordinanza n. 29575/2025

Il tema della responsabilità degli amministratori di fatto nelle società di capitali rappresenta da sempre un terreno fertile per il contenzioso, specialmente quando si intreccia con operazioni di internazionalizzazione o, talvolta, di sospetta sottrazione alle obbligazioni tributarie. L'ordinanza n. 29575 del 07/11/2025 della Corte di Cassazione interviene con precisione su un punto nodale: l'equiparazione tra il trasferimento della sede legale all'estero e la cessazione definitiva dell'ente attraverso la liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese.

La vicenda trae origine da un accertamento a carico di D. D., in qualità di amministratore di fatto, coinvolgendo l'Avvocatura Generale dello Stato in una disputa che tocca i cardini dell'articolo 2495 del Codice Civile e dell'articolo 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. La posta in gioco è la possibilità di azionare la responsabilità sussidiaria dei vertici aziendali per i debiti sociali non soddisfatti.

Il trasferimento all'estero non è una morte societaria

Secondo la Suprema Corte, non si può presumere che una società che sposta la propria sede oltre i confini nazionali sia automaticamente equiparabile a una società estinta. Mentre la cancellazione dal registro delle imprese determina, ai sensi della riforma del diritto societario del 2003, la fine della soggettività giuridica dell'ente, il trasferimento della sede configura una continuità giuridica, seppur sotto un diverso ordinamento o in una diversa localizzazione geografica.

In tema di accertamento a carico degli amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una società all'estero - salvo che sia fittizio - non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese.

Questa massima è fondamentale perché pone un limite invalicabile alle pretese creditorie e tributarie che vorrebbero applicare le rigide sanzioni della responsabilità post-liquidazione a casi di mera rilocazione. Se il trasferimento è reale e non fittizio, la società continua a esistere; pertanto, i creditori devono agire contro l'ente nella sua nuova veste o sede, e non possono invocare automaticamente la responsabilità degli amministratori prevista per il caso di estinzione dell'ente senza previa soddisfazione dei debiti.

L'eccezione della fittizietà e la tutela del fisco

Il punto di rottura di questo principio è rappresentato dalla fittizietà. Qualora venga dimostrato che il trasferimento all'estero sia un'operazione di facciata (il cosiddetto esterovestizione o trasferimento simulato), volta unicamente a rendere difficile il recupero del credito, il velo societario può essere squarciato. Gli aspetti salienti toccati dalla sentenza includono:

  • La verifica della reale operatività della società nel paese di destinazione;
  • L'onere della prova in capo all'amministrazione finanziaria circa l'inesistenza della struttura estera;
  • La distinzione tra continuità aziendale internazionale e liquidazione di fatto.

L'articolo 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che i liquidatori e gli amministratori rispondano in proprio se hanno soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o se hanno occultato attività sociali. Tuttavia, tale norma presuppone che una fase di liquidazione vi sia stata o che la società sia stata cancellata, presupposti che mancano nel caso di un legittimo trasferimento di sede.

Conclusioni

L'ordinanza n. 29575/2025 ribadisce un principio di certezza del diritto: il trasferimento all'estero è una scelta organizzativa che non può essere sanzionata di per sé come un'estinzione fraudolenta. Per i professionisti e le imprese, ciò significa che la pianificazione internazionale deve essere supportata da prove concrete di effettività, onde evitare che gli amministratori di fatto vengano chiamati a rispondere personalmente di debiti che appartengono ancora alla sfera giuridica della società. La tutela del credito, pur primaria, non può scavalcare la realtà fenomenica di un ente che, seppur lontano, rimane giuridicamente attivo.

Studio Legale Bianucci