La giustizia, in particolare quella penale, si trova spesso di fronte alla delicata sfida di ascoltare e proteggere le vittime più vulnerabili, tra cui i minori. La raccolta delle loro testimonianze rappresenta un momento cruciale del processo, che deve bilanciare l'esigenza di accertare la verità con quella di salvaguardare l'integrità psicofisica del bambino. In questo contesto, la recente sentenza n. 23115 del 26 marzo 2025 della Corte di Cassazione, depositata il 20 giugno 2025, si rivela di fondamentale importanza, tracciando un solco chiaro in materia di incidente probatorio e testimonianza del minore.
Il provvedimento, emesso dalla Terza Sezione Penale con Presidente A. A. ed Estensore S. C., ha annullato senza rinvio una decisione del GIP del Tribunale di Pescara, che aveva rigettato un'istanza di incidente probatorio avanzata ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, del Codice di Procedura Penale. La motivazione del rigetto era stata l'età della persona offesa, un minore di appena tre anni. La Suprema Corte ha stigmatizzato tale approccio, qualificandolo come un "atto abnorme" e ribadendo l'assoluta preminenza della tutela del minore.
L'incidente probatorio, disciplinato dagli articoli 392 e seguenti del Codice di Procedura Penale, è uno strumento processuale che consente l'assunzione anticipata di una prova (come una testimonianza) in fase di indagini preliminari, quando vi è il rischio che questa possa non essere più acquisibile in dibattimento o che la sua assunzione ritardata possa comprometterne l'attendibilità. L'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., in particolare, prevede specifiche ipotesi di ammissione dell'incidente probatorio quando si procede per reati particolarmente gravi e in presenza di persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità.
L'articolo 90 quater del Codice di Procedura Penale definisce chiaramente le condizioni di vulnerabilità, tra cui spicca l'età avanzata o la minore età. Per i minori, la legge presume una condizione di vulnerabilità che impone un approccio cautelativo e protettivo. Questo significa che l'esigenza di acquisire la testimonianza di un minore, soprattutto in contesti delicati come i reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.) o violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), deve essere affrontata con la massima attenzione e, spesso, con l'anticipazione della prova tramite incidente probatorio.
La logica sottesa a queste norme è duplice: da un lato, evitare che il minore debba rivivere più volte il trauma raccontando i fatti; dall'altro, garantire che la prova venga raccolta nel momento più opportuno, preservandone la spontaneità e l'attendibilità, prima che il tempo o altre circostanze possano alterare il ricordo o la capacità di espressione.
È abnorme il provvedimento di rigetto dell'istanza di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. disposto a causa dell'età del dichiarante, atteso che quest'ultima non può essere ritenuta una condizione personale che rende impraticabile l'esame, introducendosi altrimenti un limite di ammissibilità dell'istituto non previsto dalla legge ed elusivo, altresì, delle presunzioni di vulnerabilità del teste e non rinviabilità della prova previste dalla predetta disposizione. (Fattispecie relativa a minore di tre anni d'età).
Questa massima della Corte di Cassazione, estratta dalla sentenza in commento, cristallizza il principio fondamentale della decisione. Il fulcro della questione risiede nella qualificazione del rigetto come "atto abnorme". Nel diritto processuale penale italiano, un atto abnorme è un provvedimento giurisdizionale che, pur essendo formalmente emesso da un giudice, è così radicalmente viziato da essere considerato inesistente o comunque idoneo a determinare la regressione del processo a uno stadio precedente o a una stasi inaccettabile. In sostanza, un atto abnorme è un errore procedurale così grave da compromettere l'intera regolarità del procedimento.
La Cassazione chiarisce che l'età del minore, anche se molto tenera (come nel caso specifico di un bambino di tre anni), non può di per sé costituire un ostacolo all'assunzione della testimonianza tramite incidente probatorio. Al contrario, la minore età rafforza la necessità di tale strumento, in quanto rientra nelle "presunzioni di vulnerabilità del teste e non rinviabilità della prova". Rigettare l'incidente probatorio basandosi solo sull'età significherebbe introdurre un limite non previsto dalla legge, andando contro lo spirito delle norme poste a tutela del minore e della corretta acquisizione della prova.
La sentenza n. 23115/2025 ha ricadute significative sul modo in cui vengono gestite le testimonianze dei minori nel processo penale. Ecco alcuni punti chiave:
La sentenza della Corte di Cassazione n. 23115/2025 rappresenta un importante passo avanti per la giustizia minorile e per la tutela dei diritti dei bambini vittime di reati. Essa rafforza la consapevolezza che l'età, anche la più tenera, non può e non deve essere un pretesto per negare l'accesso alla giustizia o per ritardare l'acquisizione di prove fondamentali. Al contrario, la vulnerabilità intrinseca del minore impone un'attenzione ancora maggiore e l'adozione di tutti gli strumenti procedurali, come l'incidente probatorio, volti a garantire un ascolto protetto e tempestivo.
Il nostro Studio Legale è da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei minori e nell'applicazione rigorosa delle norme che li tutelano, convinti che una giustizia equa debba essere, prima di tutto, una giustizia attenta ai più fragili.