Il delicato confine tra i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (stalking) è da sempre oggetto di intenso dibattito giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, con la sua recente pronuncia n. 22337, depositata il 13 giugno 2025, offre un'importante chiarificazione, stabilendo quando sia configurabile il concorso tra queste due gravi fattispecie criminose, anche in presenza di una genitorialità condivisa. Questa decisione, presieduta dalla Dott.ssa R. P. e estesa dalla Dott.ssa E. C., rappresenta un punto fermo nella tutela delle vittime di violenza domestica e persecutoria.
Il nostro ordinamento giuridico prevede due figure di reato cruciali per contrastare la violenza e la prevaricazione nelle relazioni personali: l'articolo 572 del Codice Penale, che punisce i maltrattamenti contro familiari e conviventi, e l'articolo 612-bis del Codice Penale, che sanziona gli atti persecutori. Sebbene entrambi tutelino l'integrità psicofisica della persona, si differenziano per contesto e natura della condotta.
La questione più complessa emerge quando i comportamenti vessatori, iniziati in un contesto di convivenza, proseguono anche dopo la sua cessazione, assumendo le caratteristiche dello stalking. La giurisprudenza ha a lungo dibattuto se, in questi casi, si dovesse configurare un unico reato (assorbimento) o due reati distinti (concorso).
La sentenza n. 22337 del 2025, relativa al caso dell'imputato G. S., interviene su questa delicata questione, annullando in parte senza rinvio la decisione della Corte d'Appello di Cagliari del 1° ottobre 2024. La Suprema Corte ha affermato un principio di diritto di fondamentale importanza, che chiarisce definitivamente la possibilità del concorso tra i due reati. La massima della sentenza, che merita di essere riportata per la sua chiarezza, recita:
In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti violenti e persecutori che, sorti nell'ambito della comunità familiare, proseguano dopo la cessazione della convivenza tra l'agente e la persona offesa non potendosi riconoscere, al fine di escludere il concorso e ritenere l'assorbimento, rilevanza alcuna alla sola condivisione persistente della genitorialità.
Questo significa che, anche se i comportamenti violenti e persecutori hanno avuto origine all'interno di un rapporto familiare o di convivenza, se essi continuano in modo sistematico e vessatorio anche dopo che la convivenza è terminata, l'agente può essere chiamato a rispondere di entrambi i reati. La Corte ha sottolineato un aspetto cruciale: la mera circostanza che l'agente e la vittima condividano la genitorialità, e quindi continuino ad avere contatti per la gestione dei figli, non è sufficiente a escludere il concorso di reati. In altre parole, la relazione genitoriale non può fungere da scudo per condotte persecutorie post-convivenza.
La logica sottesa a questa interpretazione risiede nella diversa natura dei beni giuridici tutelati e nel mutamento del contesto relazionale. Mentre i maltrattamenti sanzionano la violazione degli obblighi di assistenza e solidarietà propri del nucleo familiare, gli atti persecutori proteggono la libertà morale e la serenità della persona da condotte invasive e destabilizzanti, tipiche di una relazione ormai conclusa che non accetta la separazione. Il prolungamento delle condotte vessatorie dopo la fine della convivenza assume una connotazione autonoma, configurando un nuovo e distinto attacco alla libertà e all'integrità della vittima, ora nella veste di "ex" e non più solo di "familiare".
La Sentenza n. 22337 del 2025 della Cassazione, in linea con orientamenti già consolidati ma superando alcune difformità del passato, rafforza significativamente la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Questa pronuncia chiarisce che la cessazione della convivenza non offre un "lasciapassare" per comportamenti persecutori, né la genitorialità condivisa può essere strumentalizzata per giustificare condotte che ledono la libertà e la serenità dell'ex partner. Al contrario, il sistema giuridico riconosce la gravità e l'autonomia di tali condotte, garantendo una risposta penale più incisiva.
Per le vittime, questa decisione significa una maggiore consapevolezza dei propri diritti e la possibilità di ottenere una protezione più ampia, non limitata alla sola fase della convivenza. Per gli operatori del diritto, la sentenza offre una guida chiara nell'applicazione delle norme, distinguendo con precisione le diverse fattispecie e assicurando che la violenza e la persecuzione non trovino scappatoie legali. È un passo avanti fondamentale per garantire giustizia e sicurezza a chi subisce abusi, riaffermando con forza il principio che ogni forma di violenza, in qualsiasi contesto e relazione, deve essere fermamente contrastata e sanzionata.