Malattie professionali e costrittività organizzativa: la prova del nesso causale nell'Ordinanza n. 27444 del 2025

Il benessere psicofisico sul luogo di lavoro è un diritto fondamentale di ogni lavoratore, tutelato sia dalla Costituzione Italiana sia dalle normative europee. Tuttavia, quando insorgono patologie psichiche o psicosomatiche collegate al contesto lavorativo, la richiesta di indennizzo o risarcimento si scontra spesso con la complessa dimostrazione del nesso causale. La pronuncia della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 27444 del 14 ottobre 2025, fa luce proprio su questo delicato aspetto, ridefinendo i confini dell'onere probatorio per le cosiddette patologie da costrittività organizzativa.

Il caso e la decisione della Cassazione

La controversia ha visto opposti la lavoratrice M. G. P. e la controparte datoriale T. O. (con il coinvolgimento dell'ente assicuratore). La Corte d'Appello di Palermo aveva in precedenza dichiarato inammissibile il gravame, spingendo la ricorrente a rivolgersi alla Suprema Corte. Al centro del dibattito vi è il riconoscimento dell'origine professionale di una patologia psichica derivante da disfunzioni nell'organizzazione del lavoro. I giudici di legittimità hanno confermato un orientamento rigoroso: per ottenere la tutela previdenziale non basta una semplice correlazione astratta tra mansioni e stress, ma occorrono prove concrete di condotte datoriali ostili e reiterate.

La massima della Suprema Corte

Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è fondamentale analizzare il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità nell'ordinanza:

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, ai fini della prova del nesso causale tra esposizione a rischio e patologie psichiche o psicosomatiche correlate a disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (cd. patologie da "costrittività organizzative") di cui al gruppo 7 della lista II del d.m. 11 dicembre 2009, non è sufficiente la dimostrazione dell'adibizione a mansioni aventi i connotati esemplificativi elencati in detta lista (o altri ad essi assimilabili), poiché essa raggruppa "malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità", occorrendo conseguentemente la previa dimostrazione in fatto di atti e comportamenti che denotino una costrizione organizzativa potenzialmente nociva all'integrità psicofisica del lavoratore, e quindi la dimostrazione della reiterazione di condotte datoriali, con intento persecutorio, orientate verso una tale costrizione.

La massima evidenzia come il D.M. 11 dicembre 2009 collochi queste patologie nella Lista II, ovvero tra le malattie la cui origine lavorativa è considerata a limitata probabilità. Di conseguenza, non opera alcuna presunzione legale a favore del lavoratore: l'onere della prova grava interamente su quest'ultimo, che deve dimostrare non solo l'esistenza della malattia, ma anche l'esistenza di una condotta datoriale specificamente vessatoria.

Cosa deve dimostrare il lavoratore?

Alla luce dell'Ordinanza n. 27444 del 2025, per vedersi riconosciuta la malattia professionale da costrittività organizzativa, il lavoratore deve fornire elementi probatori precisi e concordanti. In particolare, è necessario dimostrare:

  • La sussistenza di concreti atti e comportamenti datoriali che fuoriescono dal normale esercizio del potere organizzativo e direttivo;
  • La reiterazione nel tempo di tali condotte, che devono assumere un carattere sistematico e persecutorio;
  • L'intento vessatorio o comunque l'idoneità di tali comportamenti a ledere l'integrità psicofisica del dipendente;
  • Il nesso di causalità diretto tra la condotta datoriale subita e l'insorgenza della patologia psichica o psicosomatica diagnosticata.

Non è quindi sufficiente lamentare un ambiente di lavoro semplicemente stressante o l'assegnazione a mansioni faticose, qualora queste rientrino nella normale dialettica e organizzazione aziendale.

Conclusioni e implicazioni pratiche

La pronuncia della Cassazione n. 27444/2025 ribadisce un principio di rigore probatorio a tutela dell'equilibrio del sistema assicurativo sociale. Se da un lato si protegge il lavoratore da reali abusi, dall'altro si evita che normali tensioni lavorative o riorganizzazioni aziendali vengano automaticamente qualificate come patogene e risarcibili. Per i lavoratori che ritengono di essere vittime di costrittività organizzativa, diventa essenziale raccogliere tempestivamente una documentazione dettagliata e farsi assistere da professionisti legali e medici del lavoro per strutturare una difesa solida e fondata su prove inconfutabili.

Studio Legale Bianucci