La ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rappresenta da sempre uno dei temi più complessi e dibattuti del diritto pubblico e civile italiano. Di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con l'importante ordinanza n. 29613 del 10 novembre 2025 per fare chiarezza su un aspetto cruciale del Servizio Sanitario Nazionale: l'azione di ripetizione dell'indebito promossa da una ASL contro una struttura sanitaria privata priva dei requisiti di accreditamento.
La vicenda trae origine da una controversia che vede coinvolti i soggetti A. L. D. e S. T. e riguarda le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento. La ASL aveva richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, contestando alla struttura la carenza dei requisiti previsti dalla legislazione regionale per poter operare in regime di accreditamento. La Corte d'Appello di Lecce aveva precedentemente statuito sul punto, ma il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte per risolvere definitivamente il nodo legato alla giurisdizione.
Per comprendere la decisione dei giudici di legittimità, occorre distinguere due momenti fondamentali nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione (in questo caso la ASL) e le strutture sanitarie private:
Nel caso di specie, l'azione della ASL non mirava a contestare un provvedimento amministrativo o l'esercizio di un potere discrezionale, bensì a recuperare somme indebitamente pagate a una struttura non legittimata a riceverle.
Le Sezioni Unite hanno cristallizzato questo orientamento all'interno della seguente massima, che definisce in modo inequivocabile i confini della giurisdizione ordinaria:
In tema di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dalla ASL nei confronti della struttura sanitaria, in ragione della carenza dei requisiti per l'accreditamento, appartiene alla giurisdizione del g.o., fondandosi sull'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di compartecipazione alla spesa, afferente alla fase contrattuale del rapporto.
Questa massima evidenzia come la pretesa restitutoria della ASL si fondi su un mero inadempimento contrattuale o sull'assenza di un titolo valido per il pagamento (indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.). Non viene in rilievo l'esercizio di poteri autoritativi della PA, ma un rapporto di dare-avere di natura prettamente privatistica.
In conclusione, l'ordinanza n. 29613 del 2025 riafferma un principio di fondamentale importanza per la certezza del diritto e la tutela delle risorse pubbliche. Quando la ASL agisce per recuperare somme indebitamente erogate a causa della mancanza di requisiti di accreditamento della struttura, l'azione deve essere proposta dinanzi al Tribunale Civile ordinario. Questa decisione agevola la linearità delle tutele e previene inutili conflitti di giurisdizione, garantendo una più rapida definizione delle controversie economiche nel settore sanitario.