La responsabilità dello Stato e, nello specifico, del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla somministrazione di vaccini è un tema giuridico estremamente delicato e di costante attualità. Con l'ordinanza n. 30526 del 20 novembre 2025, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui presupposti necessari per configurare la colpa dell'amministrazione pubblica in caso di reazioni avverse gravi a seguito della somministrazione del vaccino antipolio di tipo "Sabin" avvenuta alla fine degli anni '60.
La vicenda trae origine dalla grave patologia contratta da un minore (rappresentato da T. con l'assistenza dell'avvocato S. P.) a seguito dell'inoculazione della quarta dose del vaccino antipolio Sabin, avvenuta nel febbraio del 1967. I giudici di merito, e in particolare la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 10 maggio 2024, avevano escluso la responsabilità risarcitoria del Ministero della Salute. Il motivo principale risiedeva nel fatto che, al momento della somministrazione, le specifiche controindicazioni legate alle condizioni di salute del bambino non erano note alla comunità scientifica. Tali controindicazioni vennero infatti formalizzate solo successivamente, con il decreto ministeriale del 25 maggio 1967.
La Suprema Corte ha confermato l'orientamento dei giudici di secondo grado, rigettando il ricorso. Il fulcro della decisione risiede nella definizione del concetto di "colpa" ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile. Non è possibile imputare una responsabilità oggettiva o una colpa generica al Ministero basandosi su una pericolosità astratta e indiscriminata del vaccino. Al contrario, la condotta dell'amministrazione va valutata sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili al momento esatto della somministrazione.
Ecco i punti chiave evidenziati dalla Cassazione per valutare la responsabilità:
Per comprendere appieno la portata di questa pronuncia, è utile leggere la massima ufficiale stabilita dagli Ermellini:
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino antipolio di tipo "Sabin", il parametro di valutazione della colpa non può essere ricondotto a una generica e indiscriminata pericolosità dello stesso per la salute del paziente, dovendo essere tarato sulle specifiche condizioni di quest'ultimo, come accertate dal personale sanitario al momento della somministrazione stessa.
Questo principio delimita chiaramente il perimetro della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. applicata alla sanità pubblica. La Cassazione sottolinea che la pericolosità intrinseca di un farmaco o di un vaccino non basta da sola a fondare una colpa risarcitoria in capo al Ministero, qualora lo Stato abbia agito in conformità con i protocolli e le conoscenze dell'epoca. Il nesso di causalità e la colpa devono quindi essere analizzati sotto la lente della prevedibilità scientifica concreta del danno nel momento storico di riferimento.
In conclusione, l'ordinanza n. 30526 del 2025 riafferma un principio di civiltà giuridica e di razionalità scientifica. Pur di fronte al dramma umano legato alle gravi patologie contratte a causa di una vaccinazione, la responsabilità risarcitoria dello Stato non può trasformarsi in una forma di responsabilità oggettiva assoluta e retroattiva. La tutela dei danneggiati da complicanze irreversibili trova canali indennitari specifici previsti dalla legge, ma la via del risarcimento del danno richiede la prova di una colpa che, in questo caso, è stata correttamente esclusa per via dell'imprevedibilità scientifica del rischio nel febbraio del 1967.