Nel complesso panorama del diritto civile, le questioni legate alla responsabilità sanitaria rappresentano un ambito di particolare delicatezza, che intreccia la tutela della salute del cittadino con le esigenze di chiarezza e certezza del diritto. La Legge n. 24 del 2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto importanti novità in materia, tra cui l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione tramite mediazione o accertamento tecnico preventivo come condizione di procedibilità per l'azione giudiziaria. Ma cosa succede se, dopo aver esperito la mediazione, non si rispetta un determinato termine per avviare la causa? Su questo punto cruciale è intervenuta la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 15466, depositata il 10 giugno 2025, fornendo un'interpretazione fondamentale che chiarisce i confini della procedibilità.
Il risarcimento del danno derivante da errore medico è un tema di grande attualità. La Legge Gelli-Bianco ha cercato di bilanciare la necessità di tutelare le vittime di malasanità con l'esigenza di contenere il contenzioso e favorire soluzioni stragiudiziali. Per questo motivo, l'articolo 8 della Legge 24/2017 ha introdotto, per i giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'obbligo di esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione, sia esso tramite mediazione o tramite accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696-bis c.p.c. Questo passaggio è una vera e propria “condizione di procedibilità”: senza di esso, il giudice non può esaminare il merito della controversia. L'obiettivo è duplice: da un lato, decongestionare i tribunali; dall'altro, offrire alle parti una sede più informale e meno costosa per trovare un accordo.
La questione su cui si è pronunciata la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 15466/2025 (Presidente G. T., Estensore P. P.), nasce dall'interpretazione dell'articolo 8, comma 3, della Legge Gelli-Bianco. Questa norma prevede un termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione al fine di assicurare la persistenza degli “effetti della domanda”. La domanda che si poneva era: questo termine di 90 giorni si applica anche quando la condizione di procedibilità è stata assolta con l'esperimento della mediazione, e non dell'ATP? La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 25/05/2022, aveva adottato una posizione che è stata poi cassata con rinvio dalla Suprema Corte.
La Cassazione, nel caso che vedeva contrapposti S. P. M. contro A., ha fornito una risposta chiara e definitiva, cristallizzata nella seguente massima:
In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espressamente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata praeter legem, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale.
Questa pronuncia è di estrema importanza. La Corte ha stabilito che il termine di novanta giorni non si applica se la condizione di procedibilità è stata assolta attraverso la mediazione. Il ragionamento della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: non è possibile individuare una preclusione processuale praeter legem, ovvero al di là di quanto espressamente previsto dalla legge, soprattutto quando ciò limiterebbe l'accesso alla tutela giurisdizionale. In altre parole, se la legge non prevede esplicitamente un termine decadenziale per l'introduzione del giudizio dopo l'esperimento della mediazione, il giudice non può crearne uno, in quanto ciò andrebbe a discapito del diritto del cittadino di adire la giustizia.
L'Ordinanza n. 15466/2025 ha delle ricadute pratiche significative per tutti gli attori coinvolti nei contenziosi di responsabilità sanitaria:
L'intervento della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 15466 del 2025 rappresenta un importante chiarimento in un settore delicato come quello della responsabilità sanitaria. Sottolineando che il termine di 90 giorni non si applica dopo la mediazione, la Suprema Corte ha riaffermato un principio fondamentale del nostro ordinamento: la tutela del diritto di accesso alla giustizia. Questa decisione offre maggiore sicurezza giuridica ai cittadini e agli operatori del diritto, garantendo che le procedure non diventino un ostacolo insormontabile, ma uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie. È un esempio virtuoso di come la giurisprudenza possa contribuire a rendere il sistema legale più equo e trasparente.