La determinazione della competenza nel giudizio ex art. 8 L. n. 24/2017: analisi dell'Ordinanza della Cassazione n. 11804 del 2025

La corretta individuazione della competenza giurisdizionale è un aspetto fondamentale del processo civile. Nel delicato settore della responsabilità medica, regolato dalla Legge n. 24 del 2017 (Legge Gelli-Bianco), la questione del momento in cui stabilire la competenza ha generato incertezze. L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11804, depositata il 5 maggio 2025, offre una risposta chiara e autorevole. Questa pronuncia della Terza Sezione Civile, con Presidente F. R. G. A. e Estensore S. P., si concentra sulla natura del giudizio di risarcimento danni da responsabilità sanitaria e sul ruolo cruciale dell'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) conciliativo ex art. 696-bis c.p.c. nella determinazione della competenza, fornendo un punto di riferimento essenziale per avvocati e operatori del diritto.

La Natura Bifasica del Giudizio Gelli-Bianco

L'articolo 8 della Legge Gelli-Bianco impone un percorso obbligatorio di conciliazione tramite ATP prima dell'eventuale giudizio di merito. La Cassazione, nel caso che ha visto contrapposti S. e A., ha ribadito che non si tratta di un giudizio unitario, ma di due procedimenti distinti, sebbene funzionalmente collegati:

  • Un procedimento a cognizione sommaria: l'istanza di ATP conciliativo (art. 696-bis c.p.c.).
  • Un procedimento a cognizione piena: l'eventuale domanda di merito (art. 281-undecies c.p.c.), successiva al fallimento della conciliazione.

Questa distinzione è cruciale per comprendere il momento in cui la competenza si radica.

Il Principio della Cassazione: Momento Determinativo della Competenza

Il cuore della pronuncia è l'individuazione del momento in cui la competenza del giudice si cristallizza. La Corte ha enunciato il seguente principio:

Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281 -undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

La competenza non può essere eccepita preclusivamente in fase di ATP. Sarà con la domanda di merito che il convenuto potrà sollevare l'incompetenza territoriale (se derogabile). Fondamentale è la "retroazione": gli effetti della domanda di merito retroagiscono al deposito del ricorso per ATP. Ciò significa che la competenza si determina al momento della proposizione dell'istanza di ATP (art. 5 c.p.c.), senza che mutamenti successivi incidano sulla competenza già radicata.

Conclusioni: Certezza e Efficienza Processuale

L'Ordinanza n. 11804 del 2025 della Cassazione fornisce una certezza giuridica attesa. Chiarisce che la competenza nei giudizi ex art. 8 della Legge Gelli-Bianco si cristallizza con la proposizione dell'istanza di ATP conciliativo. Questa pronuncia è cruciale per la gestione delle controversie di responsabilità medica, riducendo le incertezze procedurali e promuovendo un'efficienza maggiore del sistema giudiziario a beneficio di tutti gli attori coinvolti nel risarcimento danni da responsabilità professionale.

Studio Legale Bianucci