Autodifesa e liste testimoniali: l’importanza del difensore nella Cass. pen. n. 9815/2024

L’autodifesa nel processo penale italiano rimane un’eccezione e non la regola. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 9815 del 10 dicembre 2024 (dep. 11 marzo 2025), offre lo spunto per riflettere su questo tema delicato: la Corte ha annullato senza rinvio la decisione della Corte d’Appello di Lecce che aveva ritenuto ammissibile una lista testimoniale presentata di persona dall’imputata M. L. T. Vediamo in che modo la Suprema Corte motiva la propria posizione e quali conseguenze concrete si profilano per la pratica forense.

Il cuore della decisione

Secondo la Cassazione, l’imputato può presentare la lista testimoniale solo tramite il proprio difensore. La ragione si rinviene nell’assenza di una previsione normativa che autorizzi l’autodifesa, all’interno di un sistema processuale che, soprattutto dopo la riforma del 1988, valorizza il ruolo tecnico dell’avvocato. L’art. 468 c.p.p. demanda infatti al difensore la gestione degli atti preparatori al dibattimento, mentre gli artt. 96 e 97 c.p.p. ribadiscono la centralità della figura difensiva.

È inammissibile la lista testimoniale presentata personalmente dall’imputato in quanto, in difetto di un’espressa previsione di legge che la legittimi, l’autodifesa non è consentita nel processo penale. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l’imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale solo se assistito dal difensore).

In parole semplici, la Corte sottrae all’imputato la possibilità di compiere atti processuali tecnici senza la mediazione dell’avvocato, a tutela di una difesa effettiva e conforme agli standard dell’art. 6 CEDU. L’imputato non perde voce, ma deve esprimerla attraverso il professionista che ne garantisce la corretta traduzione in termini giuridici.

Normativa e giurisprudenza di riferimento

  • Art. 24 Cost.: diritto inviolabile alla difesa, fruibile «in ogni stato e grado del procedimento».
  • Art. 6 CEDU: diritto a un processo equo e, correlativamente, a una difesa tecnica adeguata.
  • Art. 468 c. 1 c.p.p.: deposito della lista delle prove da parte del difensore.
  • Artt. 96-97 c.p.p.: obbligatorietà della difesa tecnica con facoltà di nomina e, in difetto, di difensore d’ufficio.

La decisione odierna si colloca in un solco consolidato: Cass. 49551/2016 e 31560/2019, citate in motivazione, avevano già sancito l’inammissibilità di atti autodifensivi privi di assistenza legale. In senso conforme anche la pronuncia 7786/2008 riguardante l’istanza di rinnovazione istruttoria presentata dall’imputato.

Implicazioni pratiche per avvocati e imputati

Per il professionista, la sentenza è un ulteriore monito sulla necessità di:

  • Vigilare tempestivamente sulle scadenze per il deposito delle prove.
  • Informare l’imputato circa i limiti dell’autodifesa, evitando iniziative personali potenzialmente nulle.
  • Predisporre una completa strategia istruttoria, integrando testimonianze, documenti e consulenze tecniche.

Per l’imputato, invece, il messaggio è chiaro: la presenza del difensore non è un orpello ma una garanzia. Autocertificare testimoni senza assistenza può determinare la perdita di prove decisive, con effetti irreversibili sull’esito del processo.

Conclusioni

La Cassazione con la sentenza n. 9815/2024 ribadisce il pilastro della difesa tecnica nel processo penale. L’autodifesa resta confinata a rari casi limite (ad esempio nel processo davanti al giudice di pace ex art. 28 D.Lgs. 274/2000), ma non si estende alla fase dibattimentale davanti al tribunale. Avvocati e imputati dovranno quindi cooperare più che mai: il primo garantendo competenza e tempestività, il secondo affidandosi alla guida professionale per evitare di compromettere la propria posizione processuale.

Studio Legale Bianucci