Invio della lista testi via PEC è legittimo: commento alla Cass. pen. Sez. VI, sentenza n. 8915/2024

L’innovazione digitale avanza anche nei corridoi dei tribunali. Con la sentenza n. 8915 del 12 dicembre 2024 (dep. 4 marzo 2025), la Corte di Cassazione, Sez. VI penale, ha stabilito che la lista dei testimoni può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata anziché depositata fisicamente in cancelleria. Una pronuncia che scioglie i nodi interpretativi sull’art. 468 c.p.p. e apre la strada a una gestione telematica più snella del dibattimento.

Il contesto normativo di riferimento

La questione nasce nel processo a carico di G. S., dove la difesa aveva inviato la propria lista testi via PEC. La Corte d’Appello di Potenza aveva ritenuto irregolare il deposito telematico, mentre la Cassazione ribalta la decisione richiamando:

  • l’art. 111 Cost. sul giusto processo e la parità delle armi;
  • l’art. 111-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022, che promuove l’uso di strumenti telematici;
  • l’art. 468 c.p.p., nella parte in cui impone il deposito della lista ma non ne vincola la forma al supporto cartaceo.

Il collegio, presieduto da G. D. A. e con estensore M. S. G., evidenzia che la PEC assolve pienamente la finalità di discovery: garantire alle parti e al giudice la conoscenza tempestiva delle prove che si intendono assumere.

È legittimo l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata, anziché mediante il prescritto deposito in cancelleria, della lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere la citazione in dibattimento, trattandosi di strumento, adeguato all'evoluzione del sistema delle comunicazioni, idoneo ad assolvere, con la corretta e completa ricezione, la funzione di "discovery".

La massima chiarisce che il cuore del problema non è la forma ma la certezza della ricezione: la PEC garantisce data, ora e integrità del documento, soddisfacendo gli stessi requisiti di trasparenza e conoscibilità prescritti per il deposito cartaceo.

Superamento dei precedenti difformi

La Cassazione prende le distanze dalla pronuncia n. 6883/2017, che aveva escluso l’utilizzabilità del deposito via PEC. In linea con le sentenze n. 51224/2019 e n. 23343/2016, la Suprema Corte riconosce che il processo penale non può restare ancorato a formalismi ormai superati, soprattutto dopo l’entrata in vigore del PCT penale e delle previsioni europee in tema di digitalizzazione della giustizia (cfr. Regolamento eIDAS).

Il principio espresso risponde anche alla necessità di efficienza sancita dalla Direttiva (UE) 2016/343 sul giusto processo, la quale impone agli Stati membri di garantire che gli imputati possano esercitare i propri diritti senza ostacoli inutili.

Implicazioni pratiche per avvocati e uffici giudiziari

Per gli operatori del diritto, la sentenza n. 8915/2024 offre indicazioni preziose:

  • la lista va inviata all’indirizzo PEC della cancelleria entro i termini di legge, preferibilmente con firma digitale;
  • l’attestazione di consegna costituisce prova del tempestivo deposito;
  • gli uffici giudiziari devono organizzarsi per protocollare e inserire nel fascicolo telematico le liste pervenute via PEC, evitando eccezioni di inammissibilità;
  • in caso di problemi tecnici, resta possibile il deposito cartaceo in via sostitutiva, ma non può più essere imposto come unica via.

La pronuncia si inserisce nel solco del d.lgs. 10/2023 sul rafforzamento del processo penale telematico, contribuendo a ridurre costi, tempi e impatto ambientale legato agli adempimenti cartacei.

Conclusioni

La Cassazione, con la sentenza n. 8915/2024, promuove una visione moderna del processo penale, in cui la tecnologia è alleata del giusto processo e non ostacolo formale. Difensori, pubblici ministeri e cancellerie sono chiamati a cogliere l’opportunità offerta dalla PEC per semplificare procedure, ridurre il contenzioso sulle nullità e rendere più efficiente l’amministrazione della giustizia. Un passo avanti verso un sistema giudiziario al passo con i tempi, dove la forma continua a tutelare i diritti senza soffocare la sostanza.

Studio Legale Bianucci