La recente ordinanza n. 21817 del 2 agosto 2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla competenza territoriale nelle cause che coinvolgono debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la Corte ha stabilito che il criterio di individuazione del foro non può essere applicato secondo l'articolo 1182 del Codice Civile, ma deve seguire le norme di contabilità pubblica. Questa decisione ha rilevanza non solo per i legali che si occupano di contenziosi contro la P.A., ma anche per i cittadini che cercano di far valere i propri diritti.
La Corte ha specificato che, nelle cause relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il
forum destinatae solutionis non si determina in applicazione dell'art. 1182 c.c., bensì in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924), con la conseguenza che è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.Questa posizione si discosta da precedenti orientamenti giurisprudenziali, che tendevano a fare riferimento al codice civile per stabilire la competenza.
La scelta di applicare le norme di contabilità pubblica per determinare la competenza territoriale ha diverse implicazioni, tra cui:
In conclusione, l'ordinanza n. 21817 del 2024 rappresenta un passo significativo verso la definizione della competenza territoriale nelle cause contro le pubbliche amministrazioni. Questa decisione non solo chiarisce le modalità di applicazione delle norme di contabilità pubblica, ma offre anche un'importante opportunità di riflessione per avvocati e cittadini sui diritti e le modalità di accesso alla giustizia. Resta fondamentale, però, monitorare come questa giurisprudenza si evolverà nei prossimi anni e quale impatto avrà sul contenzioso amministrativo.