Nel complesso panorama del diritto tributario italiano, la gestione delle operazioni IVA con l'estero rappresenta spesso un terreno insidioso per le imprese. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la validità delle dichiarazioni d'intenti e la responsabilità del fornitore (cedente) qualora il cliente si riveli un falso esportatore abituale. Con l'ordinanza n. 29458 del 7 novembre 2025, i giudici di legittimità hanno delineato i confini della diligenza richiesta agli operatori economici.
L'articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 permette ai cosiddetti esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell'IVA, entro un certo limite denominato plafond. Per avvalersi di questa facoltà, l'acquirente deve presentare al fornitore una dichiarazione d'intenti. Tuttavia, cosa accade se tale dichiarazione è ideologicamente falsa? Il caso esaminato riguarda il contribuente M. F. contro l'A. (Avvocatura Generale dello Stato), in una controversia nata dal disconoscimento del regime di non imponibilità a seguito di un controllo della Commissione Tributaria Regionale di Napoli.
La Suprema Corte ha ribadito che il cedente non può limitarsi a un controllo puramente formale della dichiarazione ricevuta. Sebbene non si richieda al fornitore di trasformarsi in un investigatore, grava su di lui un onere di diligenza che impone di valutare la coerenza dell'operazione. In particolare, la responsabilità scatta quando il cedente ignora segnali che avrebbero dovuto indurre al sospetto. I punti chiave della decisione sottolineano che:
Il cuore della decisione è racchiuso nella seguente massima, che chiarisce il principio di diritto applicato:
In tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora disponga di elementi, anche presuntivi, tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere.
Il passaggio cruciale dell'ordinanza riguarda l'uso delle presunzioni. Il fisco può contestare l'esenzione basandosi su indizi gravi, precisi e concordanti. Se il fornitore ignora segnali d'allarme evidenti — come ad esempio una struttura aziendale del cliente palesemente inadeguata al volume d'affari dichiarato — rischia di dover rispondere del mancato versamento dell'imposta. Questo orientamento si allinea alla giurisprudenza europea, che nega il beneficio dell'esenzione IVA a chi sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
In conclusione, l'ordinanza n. 29458/2025 conferma un orientamento rigoroso che mira a contrastare le indebite fruizioni di regimi agevolati. Per le imprese, questo si traduce nella necessità di implementare procedure di controllo interno più stringenti sui propri partner commerciali. La buona fede non è un concetto astratto, ma va dimostrata attraverso un comportamento attivo e prudente, volto a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei propri clienti prima di emettere fatture senza l'applicazione dell'IVA. La protezione del diritto alla sospensione d'imposta è quindi subordinata alla prova di aver agito con la massima trasparenza e correttezza professionale.