Nel delicato equilibrio della giustizia penale, la testimonianza rappresenta uno dei pilastri fondamentali per l'accertamento della verità. Particolare attenzione merita la posizione del testimone minorenne, la cui vulnerabilità impone protocolli e valutazioni specifiche. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32176 del 23 giugno 2025 (depositata il 29 settembre 2025), ha offerto un chiarimento di fondamentale importanza riguardo al momento in cui deve essere accertata la capacità di testimoniare di un soggetto che, minorenne all'epoca dei fatti, sia poi divenuto maggiorenne al momento dell'assunzione della prova. Questa pronuncia, che ha visto come imputato D. P.M. E. P. e come relatore il Dott. Aldo Aceto, fornisce linee guida essenziali per gli operatori del diritto, garantendo al contempo la corretta acquisizione delle prove e la tutela del testimone.
La testimonianza del minorenne è sempre stata oggetto di particolare attenzione nel nostro ordinamento giuridico, come testimoniano gli articoli 196 e 498, comma 4, del Codice di Procedura Penale. Tali norme, insieme all'articolo 192 C.P.P., sottolineano la necessità di un approccio cauto e protettivo. La capacità di testimoniare non è solo una questione anagrafica, ma psicologica e cognitiva: il minore deve essere in grado di comprendere la natura del giuramento (se previsto), di percepire i fatti, di ricordarli e di riferirli in modo attendibile. Per questo, spesso si ricorre a protocolli specifici per l'ascolto, volti a minimizzare il trauma e massimizzare l'accuratezza delle dichiarazioni. Ma cosa succede quando il tempo trascorre e il "minore" diventa "maggiorenne" prima di deporre?
In tema di esame testimoniale, l'accertamento della capacità di testimoniare di soggetto minorenne all'epoca dei fatti, ma successivamente divenuto maggiorenne, riguardante l'"an" della prova, analogamente alla scelta afferente all'utilizzo dei protocolli per il suo ascolto, incidente sul "quomodo" dell'assunzione, debbono essere effettuati all'atto in cui la testimonianza è resa, senza aversi riguardo all'età del dichiarante al tempo del commesso reato.
Questa massima cristallizza un principio fondamentale: la valutazione della capacità di testimoniare, sia per quanto riguarda l'"an" (cioè se il soggetto possa o meno testimoniare) sia per il "quomodo" (cioè con quali modalità debba essere ascoltato), deve avvenire al momento effettivo in cui la testimonianza viene resa. Non è l'età del testimone al momento del reato a determinare la sua capacità o le modalità di ascolto, bensì la sua condizione al momento della deposizione. Questo significa che se un soggetto era minorenne quando ha assistito a un fatto criminoso, ma è diventato maggiorenne prima di essere chiamato a deporre in tribunale, la sua capacità di testimoniare e le procedure per il suo ascolto dovranno essere valutate in base alla sua attuale maggiore età. Non si applicheranno, quindi, automaticamente i protocolli specifici per i minori, a meno che non emergano altre fragilità o vulnerabilità indipendenti dall'età anagrafica.
Le ricadute pratiche di questa pronuncia sono significative. In primo luogo, essa introduce maggiore chiarezza per i giudici e gli avvocati, stabilendo un criterio temporale univoco per la valutazione. In secondo luogo, pur superando l'applicazione automatica dei protocolli minorili per chi è divenuto maggiorenne, non esclude affatto la necessità di una valutazione attenta della persona. La maggiore età, infatti, non è di per sé garanzia di assenza di vulnerabilità. Possono permanere, ad esempio, traumi o fragilità psicologiche legate all'esperienza vissuta in età minore, che potrebbero comunque richiedere modalità di ascolto sensibili e protette, sebbene non strettamente quelle previste per i minori. In questi casi, il giudice dovrà comunque adottare ogni cautela per garantire la serenità del testimone e l'attendibilità della sua deposizione, avvalendosi, se del caso, di periti e psicologi forensi.
La sentenza n. 32176 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza relativa alla testimonianza dei soggetti vulnerabili. Essa ribadisce l'importanza di una valutazione contestuale e dinamica della capacità testimoniale, ancorandola al momento dell'effettiva assunzione della prova. Questo approccio garantisce, da un lato, la coerenza del sistema processuale e, dall'altro, la flessibilità necessaria per adattarsi alle mutevoli condizioni del testimone, assicurando che la ricerca della verità avvenga sempre nel pieno rispetto della persona e delle sue eventuali fragilità. Un passo avanti significativo per un diritto penale che sa essere rigoroso ma anche profondamente umano.