La lotta ai patrimoni illeciti è un pilastro fondamentale nel contrasto alla criminalità. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, specie quello esteso previsto dall'articolo 240-bis del Codice Penale, assume un ruolo cruciale. Ma quali sono i margini di difesa per un terzo che si vede intestatario, seppur fittiziamente, di beni colpiti da tali misure? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31870 del 2025, ha fornito un'interpretazione decisiva sui limiti di impugnazione per questi soggetti, delineando con precisione il perimetro delle loro contestazioni.
Il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è una misura cautelare che sottrae la disponibilità di beni pertinenti al reato. Quando finalizzato alla confisca, anticipa l'ablazione definitiva. L'articolo 240-bis c.p. prevede la "confisca allargata" o "per sproporzione", permettendo di confiscare beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza, e il cui valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato. Questa misura colpisce anche beni formalmente intestati a terzi, purché si dimostri l'interposizione fittizia. È su questo punto che la pronuncia della Cassazione porta chiarezza.
La sentenza n. 31870 del 2025, emessa dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione (Presidente L. P., Estensore E. M. M.), affronta la posizione del terzo intestatario di beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. Il caso ha riguardato l'imputato R. A. e un annullamento parziale con rinvio al GIP del Tribunale di Napoli.
In caso di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, ivi compresi quello della ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione e quello della sproporzione fra valore del bene confiscato e reddito dichiarato dal condannato.
Questa massima è inequivocabile: il terzo "prestanome" non può contestare le ragioni dell'accusa contro il soggetto principale. La sua unica difesa è dimostrare di essere il reale e legittimo proprietario del bene, provando di averlo acquisito con mezzi leciti e senza alcuna interposizione fittizia. Non gli è concesso di sindacare i presupposti che giustificano la confisca nei confronti del condannato.
La Suprema Corte traccia un confine netto per le contestazioni del terzo:
Questa impostazione è coerente con la natura della confisca allargata, che mira a colpire la ricchezza illecita a prescindere dalla sua formale intestazione. Il terzo è chiamato a dimostrare la propria totale estraneità all'illecito patrimoniale, non a difendere il condannato.
La sentenza n. 31870 del 2025 della Cassazione consolida l'orientamento in materia di confisca ex art. 240-bis c.p., chiarendo che la difesa del terzo intestatario fittizio è limitata alla prova della propria effettiva e legittima titolarità dei beni. Questo pronunciamento rafforza l'efficacia delle misure ablative contro i patrimoni di provenienza illecita, rendendo più difficile l'elusione tramite l'interposizione fittizia. Per gli operatori del diritto e per chiunque si trovi in situazioni analoghe, è un richiamo alla necessità di un'attenta verifica della provenienza e della reale proprietà dei beni, in un contesto dove la trasparenza patrimoniale è sempre più richiesta.