La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta nel nostro ordinamento giuridico, tutelata da un complesso sistema normativo che mira a prevenire infortuni e malattie professionali. Al centro di questo sistema, specialmente nei cantieri edili, si colloca la figura del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE), un professionista cui è affidato il delicato compito di vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione e protezione. Ma quanto si estende realmente la sua responsabilità? Una risposta significativa arriva dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24617 del 28/05/2025, che ha ulteriormente delineato i confini della "posizione di garanzia" di questa figura, enfatizzando un approccio sostanziale alla sicurezza.
La pronuncia, emessa dalla Quarta Sezione Penale e avente come relatore e estensore il Dott. P. V., ha rigettato il ricorso proposto, confermando la decisione della Corte d'Appello di Lecce. Il caso riguardava l'imputato B. V. P., e ha offerto l'occasione per ribadire un principio fondamentale in materia di infortuni sul lavoro.
La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha fissato un principio di diritto che chiarisce in modo inequivocabile la portata dei doveri del coordinatore della sicurezza. Ecco la massima che riassume il fulcro della decisione:
In tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa.
Questa affermazione è di capitale importanza. Tradizionalmente, la figura del coordinatore della sicurezza è stata spesso percepita come un mero controllore della conformità documentale, ovvero della correttezza formale dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) o dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC). La Sentenza n. 24617/2025, tuttavia, sottolinea che il ruolo del CSE va ben oltre la verifica burocratica. Il coordinatore deve spingersi a una valutazione sostanziale e concreta delle misure di sicurezza. Non basta che un POS sia formalmente corretto o che preveda l'utilizzo di determinati strumenti; è indispensabile che il CSE verifichi che quegli strumenti siano effettivamente idonei e che le protezioni siano concretamente adeguate alle specifiche modalità operative previste, specialmente per lavorazioni ad alto rischio come quelle in quota.
Il principio espresso dalla Cassazione trova le sue radici nella cosiddetta "posizione di garanzia" che grava sul coordinatore. Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, e in particolare degli articoli 92, 150 e 151 richiamati nella sentenza, il CSE è titolare di precisi obblighi di vigilanza e controllo. La Sentenza n. 24617/2025 chiarisce che tale vigilanza non può essere superficiale o limitata alla carta. Il coordinatore deve agire attivamente per prevenire eventi dannosi, verificando che le previsioni teoriche siano effettivamente applicabili e sicure nella pratica. Questo implica:
Questo approccio impone al CSE una responsabilità più ampia e profonda, richiedendo una presenza più attiva e una conoscenza approfondita delle dinamiche operative del cantiere. Non si tratta più solo di segnalare carenze documentali, ma di intervenire qualora le modalità operative concrete, pur formalmente previste, si rivelino inadeguate o pericolose.
La pronuncia della Cassazione ha ricadute significative per tutti gli attori coinvolti nella sicurezza sul lavoro:
In sintesi, la Sentenza n. 24617/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a rafforzare la responsabilità penale e civile dei soggetti con posizione di garanzia, spingendoli verso una prevenzione degli infortuni più concreta ed efficace, superando la mera conformità formale.
La Sentenza n. 24617 del 28/05/2025 della Corte di Cassazione segna un ulteriore, importante passo verso una cultura della sicurezza sul lavoro che privilegi la sostanza sulla forma. Il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori non può limitarsi a una verifica superficiale dei documenti, ma deve accertare la concreta idoneità degli strumenti e delle protezioni in relazione alle specifiche modalità operative. Questo principio, ribadito con forza, rafforza la "posizione di garanzia" del CSE, ponendo in evidenza la necessità di un impegno costante e di una vigilanza attiva per garantire ambienti di lavoro realmente sicuri. Un monito chiaro per tutti gli operatori del settore: la sicurezza è un impegno concreto che si realizza sul campo, ogni giorno.