L'ordinanza n. 22790 del 13 agosto 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, ha affrontato un tema cruciale riguardante le elezioni nei consigli degli ordini professionali. La questione centrale riguarda l'incandidabilità o ineleggibilità di un professionista eletto, e le conseguenze legali che ne derivano. In particolare, la Corte ha stabilito che, nel caso in cui un professionista eletto risulti ineleggibile, la sua elezione è da considerarsi invalida fin dall'origine, aprendo la strada a un'interpretazione rigorosa delle norme che disciplinano tali elezioni.
La decisione della Corte di Cassazione ha avuto origine da un ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva già trattato la questione dell'elettorato passivo in relazione a professionisti non eleggibili. La Corte ha sottolineato che, nei consigli degli ordini professionali, se tra i candidati eletti vi è un professionista non eleggibile, la sua elezione è considerata "tamquam non esset", ovvero come se non fosse mai avvenuta. Questo implica che il numero degli eletti deve essere integrato dal professionista che ha ricevuto il maggior numero di preferenze successivo all'ultimo degli eletti.
La sentenza chiarisce l'importanza di applicare correttamente le disposizioni normative. Ecco alcuni punti chiave:
Elezione di un consiglio dell'ordine - Professionista eletto incandidabile o ineleggibile - Conseguenze - Invalidità ab origine - Elezione del primo dei non eletti - Fondamento - Fattispecie. Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. (Nella specie, relativa alle elezioni del CNF, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che dalla ineleggibilità originaria di un candidato vincitore, in quanto espressione per il terzo mandato consecutivo dello stesso ordine circondariale, derivasse la necessità di svolgere elezioni suppletive, dovendosi invece applicare il meccanismo della surroga o scorrimento).
L'ordinanza n. 22790 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella chiarezza delle norme che regolamentano le elezioni nei consigli degli ordini professionali. La sentenza non solo ribadisce l'importanza della legittimità delle elezioni, ma stabilisce anche un precedente significativo per situazioni future in cui si verifichino casi di ineleggibilità. È fondamentale che i professionisti e gli ordini professionali siano sempre informati e consapevoli delle implicazioni legali delle proprie scelte elettorali.