La gestione dei flussi migratori e il trattamento dei cittadini stranieri in attesa di provvedimenti di espulsione o respingimento rappresentano da tempo sfide complesse per il nostro ordinamento. Un tema di particolare attualità è emerso con l'introduzione del Protocollo Italia-Albania in materia migratoria e la successiva legislazione. La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17510 del 8 maggio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla legittimità del trattenimento amministrativo delle persone straniere presso le strutture ubicate in territorio albanese, in particolare quando sopraggiunge una domanda di protezione internazionale.
La decisione della Cassazione, presieduta dal Dott. G. Rocchi e relata dal Dott. G. Poscia, interviene in un contesto normativo in continua evoluzione, segnato dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 (convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187) e dalle successive modifiche apportate dal D.L. 28 marzo 2025, n. 37. La questione centrale verteva sul caso di M. P.M. C. ed E. E., per i quali la Corte d'Appello di Roma aveva annullato con rinvio un precedente provvedimento, sollevando dubbi sulla corretta interpretazione delle norme in materia di trattenimento.
Il Protocollo Italia-Albania ha istituito centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sul territorio albanese, come quello di Gjader, destinati ad ospitare cittadini stranieri in attesa di espulsione o respingimento. La sentenza della Cassazione si concentra sulla fattispecie in cui una persona straniera, già trattenuta in una di queste strutture, presenti una domanda di protezione internazionale. La normativa italiana prevede che la presentazione di tale domanda possa, in determinate circostanze, influire sulla legittimità del trattenimento. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito un principio fondamentale.
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'art. 3, comma 2, legge 21 febbraio 2024, n. 14, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 28 marzo 2025, n. 37, nel delineare le categorie di soggetti trasferibili presso il centro di permanenza per i rimpatri sito in Albania in esecuzione dell'apposito Protocollo Italia-Albania in materia migratoria, non impedisce l'applicazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nel caso in cui la persona straniera in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, ospitata presso la struttura albanese di Gjader in forza di decreto convalidato dal giudice di pace ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286, presenti domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che è legittimo il trattenimento cd. "secondario" della stessa anche dopo la presentazione della domanda, poiché detta struttura va equiparata, a tutti gli effetti, ai centri di permanenza per i rimpatri esistenti nel territorio italiano di cui all'art. 14, comma 1, del citato d.lgs. n. 286 del 1998.
Questa massima è di cruciale importanza. La Cassazione, infatti, equipara le strutture albanesi ai Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) presenti sul territorio italiano, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione). Ciò significa che, anche se lo straniero presenta una domanda di protezione internazionale mentre si trova nel centro albanese di Gjader, il suo trattenimento, definito 'secondario', rimane legittimo. La logica sottostante è che la struttura albanese, pur essendo all'estero, è considerata parte integrante del sistema italiano di gestione dei flussi migratori e del trattenimento.
La decisione della Cassazione ha diverse implicazioni:
La Suprema Corte sottolinea che l'art. 3, comma 2, della Legge n. 14 del 2024 (come modificato) definisce le categorie di soggetti trasferibili in Albania, ma non impedisce l'applicazione delle norme sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. Questa interpretazione mira a conciliare l'efficienza delle politiche migratorie con la salvaguardia dei diritti fondamentali, seppur in un quadro di detenzione amministrativa.
La sentenza n. 17510 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto fermo nell'interpretazione del Protocollo Italia-Albania e delle sue ricadute sul trattenimento amministrativo degli stranieri. Essa chiarisce che la presentazione di una domanda di protezione internazionale non rende automaticamente illegittimo il trattenimento presso le strutture albanesi, equiparate a tutti gli effetti ai centri italiani. Questa pronuncia è fondamentale per gli operatori del diritto, le autorità competenti e, soprattutto, per i cittadini stranieri coinvolti, poiché definisce con maggiore precisione il perimetro delle procedure di gestione dei flussi migratori e delle richieste di asilo in un contesto internazionale sempre più interconnesso. Resta cruciale, come sempre, che l'applicazione di tali principi avvenga nel pieno rispetto dei diritti umani e delle garanzie procedurali previste dall'ordinamento nazionale ed europeo.