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La Giurisdizione Militare nel Peculato: Analisi della Sentenza 20317 del 2025 | Studio Legale Bianucci

La Giurisdizione Militare nel Peculato: Analisi della Sentenza 20317 del 2025

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e militare è un punto cruciale del diritto penale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20317 del 2025, presieduta dal Dott. S. G. e relata dal Dott. L. A. V., ha offerto un chiarimento definitivo sul peculato che coinvolge militari, enfatizzando il principio di specialità.

Il Concorso Apparente di Norme e la Soluzione del Principio di Specialità

Quando un medesimo fatto, come il peculato, può essere inquadrato sia nel Codice Penale ordinario (art. 314) sia in quello Militare di Pace (art. 215), si crea un "concorso apparente di norme". L'articolo 15 del Codice Penale risolve tale conflitto applicando il principio di specialità: la norma più specifica prevale su quella generale. La sentenza in esame ha utilizzato questo principio per stabilire la competenza giurisdizionale, a seguito di una questione sollevata dal Tribunale di Brindisi.

Elementi Distintivi del Peculato Militare

La Cassazione ha individuato due elementi chiave che rendono il peculato "militare" e attribuiscono la giurisdizione al magistrato militare:

  • Qualità dell'agente: Il soggetto deve essere un "militare incaricato di funzioni amministrative o di comando" (art. 215 c.p.m.p.).
  • Appartenenza dell'oggetto: I beni o il denaro appropriati devono appartenere all'amministrazione militare.

Questi requisiti soggettivi e oggettivi sono decisivi per identificare la norma speciale e il giudice competente.

La Massima della Sentenza e il Suo Valore Esplicativo

In tema di riparto di giurisdizione, quando è contestato un fatto storico riconducibile sia alla fattispecie di peculato militare che a quella ordinaria, si realizza un concorso apparente di norme da risolversi, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., riconoscendo la giurisdizione del magistrato militare, in considerazione degli elementi specializzanti della qualità dell'agente - poiché l'art. 215 cod. pen. mil. pace incrimina solo il "militare incaricato di funzioni amministrative o di comando" - e della appartenenza dell'oggetto della appropriazione in capo all'amministrazione militare. (In motivazione, la Corte ha richiamato le precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno riconosciuto la specialità della legge penale militare, in quanto rivolta ad una più circoscritta platea di destinatari e destinata a soddisfare interessi del tutto peculiari, rispetto a quella ordinaria).

Questa massima sancisce che, se un militare con funzioni specifiche si appropria di beni dell'amministrazione militare, sarà il giudice militare a pronunciarsi. La specialità della norma militare deriva dalla sua applicazione a soggetti e beni specifici, tutelando interessi propri dell'ordinamento e della disciplina delle Forze Armate.

Conclusioni: Certezza Giuridica e Specificità Militare

La sentenza n. 20317 del 2025 è un riferimento cruciale per il riparto di giurisdizione. Conferma che, in presenza dei requisiti specifici di peculato militare, la competenza spetta al giudice militare. Questo garantisce chiarezza giuridica e rafforza la tutela degli interessi peculiari dell'ordinamento militare, evidenziando l'importanza di un'applicazione del diritto attenta alle specificità del contesto.

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