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Mandato di Arresto Europeo: La Corte di Cassazione sulla Giurisdizione dell'Autorità Emittente (Sentenza n. 19671/2025) | Studio Legale Bianucci

Mandato di Arresto Europeo: La Corte di Cassazione sulla Giurisdizione dell'Autorità Emittente (Sentenza n. 19671/2025)

Il Mandato di Arresto Europeo (MAE) rappresenta uno strumento fondamentale nella cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione Europea, volto a semplificare e velocizzare le procedure di consegna delle persone ricercate per l'esecuzione di una pena o per l'instaurazione di un processo penale. Tuttavia, la sua applicazione solleva spesso questioni complesse, soprattutto in merito ai limiti entro cui l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può sindacare le decisioni dell'autorità emittente. Su questo delicato equilibrio interviene la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sentenza n. 19671 del 21 maggio 2025, che offre chiarimenti essenziali sulla deducibilità del difetto di giurisdizione dell'autorità emittente.

Il Mandato di Arresto Europeo: Principi e Obiettivi

Introdotto dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea e attuato in Italia con la Legge n. 69 del 2005, il MAE si basa sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale. Questo significa che la decisione di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro deve essere riconosciuta e data esecuzione da parte delle autorità degli altri Stati membri, con un margine di discrezionalità estremamente ridotto. L'obiettivo primario è eliminare le lungaggini e le complessità delle tradizionali procedure di estradizione, favorendo una risposta rapida ed efficace alla criminalità transnazionale. La fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari è la pietra angolare di questo meccanismo, implicando che, di norma, non si debba rimettere in discussione la validità delle decisioni prese da un altro Stato membro.

La Pronuncia della Cassazione: I Limiti al Rifiuto dell'Esecuzione

La Sentenza n. 19671 del 2025 della Suprema Corte, con Presidente G. D. A. ed Estensore F. D'A., affronta un aspetto cruciale: la possibilità per l'autorità di esecuzione di eccepire un difetto di giurisdizione dell'autorità che ha emesso il Mandato di Arresto Europeo. La Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato F. S., confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano. Il principio cardine enunciato dalla Cassazione è chiaro e si inserisce nel solco della giurisprudenza europea e nazionale, ribadendo la tassatività dei motivi di rifiuto dell'esecuzione del MAE.

In tema di mandato di arresto europeo processuale, il difetto di giurisdizione dell'autorità emittente non può essere dedotto innanzi all'autorità di esecuzione, se non nei limiti della litispendenza internazionale, stante la tassatività dei motivi di rifiuto dell'esecuzione.

Questa massima è di fondamentale importanza. Essa stabilisce che, in linea generale, l'autorità giudiziaria italiana (l'autorità di esecuzione) non può sindacare la competenza o la giurisdizione dell'autorità giudiziaria straniera (l'autorità emittente) che ha emesso il MAE. Tale limitazione deriva direttamente dal principio di mutuo riconoscimento e dalla natura stessa del MAE, che prevede un elenco tassativo di motivi per i quali l'esecuzione può essere rifiutata, come indicato nell'articolo 18 della Legge n. 69 del 2005 e successive modifiche, alcune delle quali sono state oggetto di interventi della Corte Costituzionale (ad esempio, l'art. 18 bis, comma 1, lett. A, come richiamato nella sentenza).

La logica sottostante è quella di evitare che ogni Stato di esecuzione possa riesaminare il merito o la validità processuale della decisione dello Stato emittente, trasformando la procedura di consegna in un nuovo processo o in un'indagine sulla corretta applicazione delle norme interne dello Stato richiedente. Questo comprometterebbe gravemente l'efficacia e la rapidità del sistema MAE. La Corte di Cassazione, dunque, ribadisce la necessità di attenersi strettamente ai motivi di rifiuto espressamente previsti dalla normativa, che non includono un generico difetto di giurisdizione dell'autorità emittente.

L'Eccezione della Litispendenza Internazionale

L'unica apertura, come precisato dalla sentenza, è "nei limiti della litispendenza internazionale". Ma cosa significa esattamente? La litispendenza internazionale si verifica quando un procedimento penale per gli stessi fatti e contro la stessa persona è già pendente in un altro Stato membro o è già stato oggetto di una sentenza definitiva. In tali casi, l'esecuzione del MAE potrebbe essere rifiutata per evitare un doppio giudizio o una doppia pena (principio del "ne bis in idem"). È un'eccezione strettamente definita che mira a proteggere i diritti fondamentali dell'individuo, pur mantenendo l'efficienza del sistema MAE.

Implicazioni Pratiche e Tutela dei Diritti

La decisione della Suprema Corte ha importanti ricadute pratiche per gli operatori del diritto. In sintesi, le argomentazioni difensive basate sul presunto difetto di giurisdizione dell'autorità che ha emesso il MAE avranno successo solo se rientrano nella ben delimitata fattispecie della litispendenza internazionale. Questo rafforza la certezza del diritto e l'efficacia della cooperazione giudiziaria, ma al contempo impone una maggiore attenzione ai diritti della difesa nello Stato emittente.

Per l'imputato, la tutela delle proprie garanzie processuali deve essere primariamente ricercata nello Stato che ha emesso il mandato. L'autorità di esecuzione, infatti, è chiamata a verificare principalmente la sussistenza delle condizioni formali per la consegna e l'assenza di motivi tassativi di rifiuto, tra cui rientrano, ad esempio:

  • La presenza di un precedente giudicato per gli stessi fatti.
  • L'assenza di un limite di età o l'improcedibilità per amnistia o indulto nello Stato di esecuzione.
  • La violazione dei diritti fondamentali della persona, in casi eccezionali e ben documentati, come la reale possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti.
  • La prescrizione del reato secondo la legge dello Stato di esecuzione, in taluni casi.

Il difetto di giurisdizione, inteso in senso lato, non rientra in questa lista tassativa, a meno che non si traduca in una situazione di litispendenza internazionale. Questa distinzione è fondamentale per comprendere i confini dell'intervento dell'autorità di esecuzione e il ruolo centrale del principio di mutuo riconoscimento.

Conclusioni

La Sentenza n. 19671 del 2025 della Corte di Cassazione consolida l'orientamento giurisprudenziale in materia di Mandato di Arresto Europeo, ribadendo la stretta aderenza al principio di mutuo riconoscimento e la tassatività dei motivi di rifiuto dell'esecuzione. Essa chiarisce che il difetto di giurisdizione dell'autorità emittente non può essere invocato come motivo di rifiuto, se non nell'eccezione limitata della litispendenza internazionale. Questa pronuncia è un tassello importante nel mosaico della cooperazione giudiziaria europea, che bilancia l'esigenza di efficienza nella lotta alla criminalità transnazionale con la salvaguardia dei diritti fondamentali, ponendo l'accento sulla necessità che le garanzie processuali siano primariamente assicurate nello Stato che ha avviato il procedimento penale. Per gli avvocati e i professionisti del diritto, ciò significa focalizzare l'attenzione sulle poche ma significative eccezioni previste, operando con la consapevolezza dei limiti imposti al sindacato dell'autorità di esecuzione.

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