La sentenza n. 38126 del 2023, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema delicato e di rilevante importanza nel diritto di famiglia: l’inadempimento agli obblighi di visita relativi all'affidamento dei minori. Questo provvedimento giurisprudenziale offre un'importante chiarificazione sulla distinzione tra mero inadempimento e condotte penalmente rilevanti, contribuendo a delineare i confini dell'azione legale in situazioni di separazione e affido.
Il caso in esame riguardava una madre, M. P.M., che si era trasferita all'estero con la figlia minore, non rispettando l'obbligo di condurre la bambina in Italia per incontrare il padre durante le vacanze. La Corte di Appello aveva inizialmente ravvisato un inadempimento doloso, ma la pronuncia della Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il semplice inadempimento non possa di per sé configurare un reato secondo l'art. 388, comma secondo, del codice penale.
ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Diritto di visita - Mero inadempimento dell'obbligato - Rilevanza penale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. In tema di elusione di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti mala fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il reato nei confronti della genitrice collocataria, trasferitasi all'estero e resasi inadempiente all'obbligo di condurre la figlia minore in Italia perché incontrasse il padre durante le vacanze, sostenendo i relativi costi, avendo la predetta previamente richiesto al giudice civile, ed in parte ottenuto, di modificare il carico delle spese di viaggio, non più sostenibili, nonché tentato un accordo bonario con la controparte).
La Corte ha così chiarito che il campo di applicazione dell'articolo 388 del codice penale si limita a situazioni in cui il genitore affidatario compia atti fraudolenti o simulati per ostacolare le visite del genitore non affidatario. Pertanto, è fondamentale individuare comportamenti che dimostrino mala fede e l'intento di eludere le disposizioni del giudice.
La sentenza si inserisce in un contesto giurisprudenziale più ampio, in cui si è spesso dibattuto se l'inadempimento agli obblighi di visita possa costituire reato. La Corte ha ribadito la necessità di un elemento soggettivo, evidenziando la distinzione con le fattispecie in cui, invece, si riscontrano condotte di ostacolo attivo alle visite.
In conclusione, la sentenza n. 38126 del 2023 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei minori e nella chiarificazione della responsabilità penale dei genitori in caso di inadempimento agli obblighi di visita. La Corte ha affermato con fermezza che il mero inadempimento non è sufficiente per configurare un reato, a meno che non vi siano elementi di frode o mala fede. Questo principio non solo offre una maggiore protezione ai genitori che si trovano in situazioni difficili, ma contribuisce anche a delineare un quadro giuridico più chiaro e giusto per tutti gli attori coinvolti nel processo di affidamento.